TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-06-04, n. 202400613

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-06-04, n. 202400613
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400613
Data del deposito : 4 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/06/2024

N. 00613/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00282/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 282 del 2024, proposto da
TT AL LI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 989184618E, rappresentata e difesa dagli avvocati Elio Leonetti, Riccardo Esposito e Chiara Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. Piemonte S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessia Quilico e Claudia Bonifanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

ON LI S.p.A., TO IC S.p.A., Regione Piemonte, ED S.r.l., IK LI S.p.A., non costituite in giudizio;



per l'annullamento

- della Determinazione del Direttore Appalti, Dott.ssa Patrizia Gamerro, di SCR Piemonte n. 43 del 12 febbraio 2024, prot. n. DIR.R.0000043, avente ad oggetto “Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di pacemaker, elettrocateteri epicardici e loop recorder e la prestazione di servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte - Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Aggiudicazione ed esecuzione in via d'urgenza” (doc. 1), nelle parti in cui è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto 6 della predetta gara (CIG 989184618E) in favore delle imprese ON LI s.p.a.; TO IC s.p.a. e IK LI s.p.a., comunicata con nota SCR Piemonte Registro Ufficiale n. 0001047 del 12 febbraio 2024, tramessa a mezzo pec in pari data, secondo quanto in esposizione;

- di ogni altro atto ad essa presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché sconosciuto alla società ricorrente, ivi inclusi tutti i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione;

- della nota Registro Ufficiale U.0000820 del 6 febbraio 2024, nella parte in cui SCR Piemonte, in riscontro all'istanza di autotutela avanzata da TT, ha confermato i punteggi tecnici assegnati all'offerta tecnica presentata da TT nonché del relativo verbale della commissione giudicatrice del 29 gennaio 2024 allegato alla predetta comunicazione;

- in via subordinata, della disciplina di gara, nelle parti di cui in esposizione;

e per la dichiarazione di inefficacia

degli accordi quadro eventualmente stipulati tra la Stazione Appaltante e le imprese aggiudicatarie nonché dei relativi ordinativi di fornitura, con condanna al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente economico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. Piemonte S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La S.C.R. intimata ha indetto, con determinazione del 21 giugno 2023, n. 149 (doc. 1 resistente), una procedura aperta ex artt. 59 e 60 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dell’Accordo Quadro ad oggetto la “fornitura di pacemaker, elettrocateteri epicardici e loop recorder e la prestazione di servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte” , suddiviso in 13 lotti (docc. 2, 3 e 4), da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95, comma 2 d.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (valorizzazione del pregio tecnico fino a 70 punti e del contenuto economico fino a 30 punti), previa valutazione dell’idoneità dei prodotti offerti.

2. Alla procedura dedicata al lotto 6 – oggetto del presente giudizio, inerente ai “pacemaker bicamerale con risposta in frequenza mri compatibile” , di valore pari ad euro 15.242.962,50 ed articolata nella fornitura di prodotti e servizi connessi – hanno partecipato l’odierna ricorrente TT AL LI nonché le controinteressate società ON LI, TO IC, IK LI e ED; quest’ultimo operatore, per quanto qui di interesse, ha in limine dichiarato nella documentazione di gara che relativamente al proprio sistema di “monitoraggio remoto” denominato “Ermesplus” era in corso il rilascio della certificazione CE (doc. 13 resistente).

3. Nella seduta riservata dell’8 novembre 2023, la Commissione giudicatrice – in esito all’esame collegiale delle offerte tecniche presentate dai concorrenti – ha positivamente verificato, relativamente al predetto lotto 6, la conformità dei prodotti alle prescrizioni capitolari; in particolare, nella medesima seduta, l’organo di gara ha ammesso l’operatore ED - autore della richiamata precisazione in merito al possesso della certificazione CE quanto al proprio servizio di monitoraggio remoto - in adesione all’orientamento giurisprudenziale che ritiene possibile richiedere tale documento non al momento della presentazione dell’offerta ma successivamente, in fase esecutiva; la delega a tale incombente veniva attribuita al responsabile del procedimento, da espletarsi prima di un’eventuale aggiudicazione in capo al concorrente (doc. 5 resistente).

4. Nella seduta riservata del 2 gennaio 2024, la Commissione giudicatrice ha esaminato la documentazione tecnica presentata da tutti i concorrenti, procedendo all’assegnazione dei relativi punteggi conformemente all’art. 20 del Disciplinare di gara (doc. 6 resistente). In particolare, quanto al criterio di valutazione 6G “ Algoritmo di preferenza di conduzione AV spontanea ” alla ricorrente veniva attribuito un punteggio pari a 0,00 (zero) per assenza di “ commutazione automatica di modalità ” (doc. 7 resistente); nella successiva seduta pubblica del 15 gennaio 2024, il Responsabile del procedimento ha comunicato il punteggio attribuito al pregio tecnico di quanto offerto, procedendo successivamente all’apertura delle offerte economiche presentate, alla lettura dei relativi importi, nonché dei punteggi complessivi conseguiti per ciascun lotto (doc. 8 resistente).

5. Con nota del 29 gennaio 2024, l’odierna esponente ha trasmesso istanza di riesame della valutazione di cui sopra, invitando la Società di Committenza intimata a riconvocare la Commissione giudicatrice per procedere “ in riferimento al lotto 6, ad una modifica del punteggio di gara assegnato, mediante attribuzione del coefficiente V(a) =1, atteso che il prodotto offerto dalla scrivente soddisfa, in via di equipollenza, il requisito premiale “Algoritmo di preferenza di conduzione AV spontanea in relazione al criterio motivazionale battito/battito ” (doc. 9 resistente); l’organo di gara, all’uopo riconvocato, riesercitando i propri poteri valutativi, ha confermato il punteggio precedentemente attribuito, non ritenendo quanto rappresentato dalla ricorrente idoneo a supportare una diversa e più favorevole valutazione e rilevando che il prodotto offerto da TT non presentava la commutazione automatica di modalità, poiché l’algoritmo “VIP ™” offerto in sede di gara non poteva essere considerato equivalente, né, in ogni caso, tale asserita equivalenza risultava dichiarata ovvero supportata da idonea prova (doc. 10 resistente).

6. Non risultando cambiata l’originaria attribuzione dei punteggi (doc. 11 resistente), la graduatoria stilata rimaneva parimenti invariata (1° ON LI, 2° IK LI, 3° TO IC, 4° ED, 5° TT). A fronte di n. 5 offerte valide pervenute, l’aggiudicazione, tuttavia, si concentrava sulle sole prime tre imprese, poiché, come dato atto dalla stazione appaltante nel gravato provvedimento, “in data 26 gennaio 2024, il concorrente DI SR ha confermato che non ha ancora ottenuto la certificazione CE relativa al sistema di Monitoraggio remoto offerto e pertanto, nella seduta riservata del Seggio di gara del 5 febbraio 2024, il Responsabile del procedimento ha comunicato che non sarebbe stata proposta l’aggiudicazione in favore del medesimo per i lotti 4, 5 e 6 e pertanto ha escluso il concorrente dal prosieguo di gara. Tale esclusione è stata comunicata al concorrente” (aggiudicazione, doc. 1 ricorrente).

La contrazione dei tempi procedimentali, con l’anticipazione della misura espulsiva del concorrente utilmente collocato al 4° posto in graduatoria prima dell’aggiudicazione e dell’avvio della successiva fase esecutiva, risultava motivata dalla necessità di avviare l’esecuzione della fornitura in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 d.lgs. n. 50/2016, a presidio della continuità dell’approvvigionamento dei dispositivi salvavita oggetto della commessa, indispensabile per la piena tutela della salute pubblica.

7. Avverso gli atti di cui all’epigrafe è quindi insorta TT con ricorso avanti all’adito Tribunale, chiedendone l’annullamento sulla base dei motivi di ricorso come di seguito rubricati:

1. Violazione e falsa applicazione del Capitolato Tecnico e del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti.

2. In via subordinata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 23 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza sanciti dall’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016.

3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza e contradditorietà. Violazione e falsa applicazione dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016.

4. In via subordinata. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, travisamento dei fatti e contradditorietà. Manifesta

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