TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-10-06, n. 202302871
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Testo completo
Pubblicato il 06/10/2023
N. 02871/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01643/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2015, proposto da
Impresa Ecologica di Sebastiano Busso S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati H B e G F, con domicilio eletto presso lo studio H B in Catania, Via Toselli 40;
contro
Comune di P, non costituito in giudizio;
nei confronti
Dusty S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza sindacale n. 24 in data 29 maggio 2015 e dell’allegata relazione del Comando di Polizia Municipale; b) dell'ordinanza sindacale n. 27 in data 12 giugno 2015; c) delle note del Comune n. 17477 del 10 giugno 2015, della Polizia Municipale n. 17625 del 10 giugno 2015 e n. 17765 in data 11 giugno 2015, del Sindaco di P n. 17524 in data 10 giugno 2015 e n. 17729 in data 11 giugno 2015, nonché del Comune n. 17626 del 10 giugno 2015.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2023 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato al Comune di P in data 15 luglio 2015 e alla Dusty S.r.l. in data 14 luglio 2015, la società ricorrente ha impugnato: a) l’ordinanza sindacale n. 24 in data 29 maggio 2015 e l’allegata relazione del Comando di Polizia Municipale; b) l'ordinanza sindacale n. 27 in data 12 giugno 2015; c) la nota del Comune n. 17477 del 10 giugno 2015, le note della Polizia Municipale n. 17625 del 10 giugno 2015 e n. 17765 in data 11 giugno 2015, le note del Sindaco di P n. 17524 in data 10 giugno 2015 e n. 17729 in data 11 giugno 2015, la nota del Comune n. 17626 del 10 giugno 2015.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) in data 9 agosto 2010 la ricorrente, dopo aver conseguito l'aggiudicazione del relativo appalto, ha stipulato con il Comune di P un contratto per l'affidamento triennale del servizio di igiene urbana, in relazione al quale è stata anche disposta una proroga ai sensi dell’art. 7.3 del capitolato; b) sulla base di una erronea ed approssimativa relazione della Polizia Municipale all’esito di un sopralluogo eseguito in difetto di contradditorio alle ore 00:30 del 21 maggio 2015 presso un terreno privato nella esclusiva disponibilità della ricorrente e destinato a luogo di deposito degli automezzi e di raccolta temporanea dei rifiuti solidi ingombranti in attesa di essere avviati alle piattaforme autorizzate allo smaltimento, l’Amministrazione ha adottato l'ordinanza sindacale n. 24 del 29 maggio 2015; c) nel provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, si afferma che: - la relazione di servizio evidenzia lo stato di abbandono dell'intera area di cantiere, interessata da cospicui sversamenti di percolato addebitabili al cattivo stato in cui versano i compattatori utilizzati per la raccolta; - nella relazione viene rappresentato uno stato di degrado ambientale complessivo e generale dell’area, con grave nocumento per la salute pubblica e che costituisce fonte di perdurante rischio ambientale e sanitario; d) conseguentemente, è stato ordinato alla società di rimuovere e avviare al recupero e allo smaltimento i rifiuti (incluso un compattatore in disuso), nonché di ripristinare lo stato dei luoghi; e) la ricorrente ha interloquito con proprie deduzioni; e) a seguito delle ricadute sul servizio dello sciopero degli operatori ecologici nelle giornate del 10 e 11 giugno 2015, con ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 27 in data 12 giugno 2015 l’Amministrazione ha revocato l’affidamento del servizio, che, a partire dal 12 giugno 2015 e sino al 30 settembre 2015, è stato affidato alla Dusty S.r.l.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’ordinanza n. 24 in data 20 maggio 2015, si fonda espressamente su quanto affermato nella stringata relazione della Polizia Municipale, che non reca data, né numero di protocollo; b) come è stato immediatamente evidenziato nella nota di risposta della società, l'ispezione è stata effettuata in assenza di contraddittorio, in violazione dell’art. 192, secondo comma, del decreto legislativo n. 152/2006; c) l'esito del rapido esame degli automezzi rinvenuti sui luoghi, oltre ad essere frutto di un’attività eseguita in orario notturno da personale oggettivamente privo delle necessarie competenze tecniche, si pone in contrasto con la documentazione ufficiale in possesso della società, costituita dalla positiva revisione degli automezzi eseguita nel corso dell'anno 2014, mentre "il relitto di compattatore oggetto precedentemente di incendio" non è un rifiuto da smaltire, ma un automezzo regolarmente immatricolato, in regola con la copertura assicurativa ed in attesa di essere riparato non appena rinvenute le risorse economiche necessarie; d) i due compattatori "ricolmi di rifiuti" all'interno dell'area contenevano semplicemente la frazione umida raccolta nella giornata precedente e in attesa di essere trasferita in discarica il giorno successivo e, comunque, entro le 48 ore successive (come consentito dall'art. 193, comma 12, del decreto legislativo n. 152/2006), tanto più che Kalat Impianti aveva comunicato ai Comuni interessati la sospensione dei conferimenti presso il proprio impianto di compostaggio dal 18 al 25 maggio 2015 ed il Comune di P non aveva provveduto a comunicare alla società altro impianto presso il quale effettuare temporaneamente il conferimento; e) l'asserita presenza di "diverse chiazze con abbondante percolato di quantità abbondante presente in diversi punti dell'area" non era altro che acqua mista a fango, frutto delle precipitazioni delle giornate precedenti il sopralluogo (d'altronde, nessun sversamento di liquidi poteva plausibilmente provenire dagli automezzi presenti in ragione della loro indiscussa e regolare manutenzione e revisione); f) la presenza di rifiuti solidi ingombranti dipendeva dall’omessa indicazione di un'area comunale destinata a tale scopo, nonostante le ripetute sollecitazioni della ricorrente, e doveva ritenersi tacitamente autorizzata dall’Amministrazione; g) a sostegno di quanto dedotto la società ha prodotto una puntuale consulenza tecnica di parte; h) l'ordinanza sindacale n. 24 in data 29 maggio 2015, inoltre, non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento; i) quanto all’ordinanza sindacale n. 27 in data 12 giugno 2015, non sembra rispondere a principi di proporzionalità e ragionevolezza sostenere che la mancata rimozione di ogni