TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-06-05, n. 201500450
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N. 00450/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00778/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2006, proposto da:
F B, rappresentata e difesa dall'avv. M D, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, Via Matteotti, 99;
contro
E.R.A.P. Ente Regionale Per L'Abitazione Pubblica delle Marche di Ancona, rappresentato e difeso dagli avv. P A, L E, con domicilio eletto presso Ufficio Legale E.R.A.P. Ancona in Ancona, piazza Salvo D'Acquisto, 40;
per l'annullamento
- del decreto n.300/2006 del 2908.2006 con il quale e' stata pronunciata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per risoluzione del contratto di locazione alloggio e.r.p. sito in Camerano, via corraducci n.8;
- di ogni atto e provvedimento comunque presupposto, connesso, inerente o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di E.R.A.P. Ente Regionale Per L'Abitazione Pubblica delle Marche di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il dott. G R e uditi per le parti i difensori Barbara Schiadà sostituto processuale dell'avv. Discepolo;L E;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la sig.ra F B ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto di decadenza dall’assegnazione di alloggio e.r.p., emesso in data 28.8.2006 dall’ERAP di Ancona. Il provvedimento, a detta della ricorrente, sarebbe motivato con la morosità, per il mancato pagamento di quote di condominio per un totale di € 612 per quote condominiali e € 459 per canoni scaduti e non pagati. A fondamento dell’impugnazione si deduce un unico e articolato motivo di ricorso ove si lamenta l’illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 52 della legge Regione Marche 44/1997, per eccesso di potere sotto vari profili, per errore di fatto e difetto di motivazione.
In particolare, la ricorrente espone come non sia causa di risoluzione del contratto, ai sensi della normativa appena citata, la morosità dovuta a seguito di disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario, qualora vi siano derivate l’impossibilità o una grave difficoltà, accertata dall’ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.
Non si sarebbe tenuto conto dell’età e, soprattutto, dei gravi problemi di salute della ricorrente, riconosciuta invalida al 70% nel 1999, con conferma nel 2002. Inoltre, la ricorrente sarebbe in possesso di una piccola pensione di vecchiaia solo dal 2003. Ancora, la decadenza, disposta per le quote condominiali e non per i canoni, sarebbe contraria alla normativa appena citata.
Con ordinanza 14 novembre 2006 n. 737 è stata accolta l’istanza cautelare, in relazione alla gravità del pregiudizio derivante dall’impugnato provvedimento.
Si è costituito il resistente Ente Regionale per l’abitazione pubblica delle Marche, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e comunque affermando l’infondatezza ricorso.
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2015 il ricorso è stato tradotto in decisione.
1 Con riguardo al dedotto difetto di giurisdizione di questo giudice, il Collegio, pur riconoscendo la presenza di orientamenti divergenti in materia, ritiene che si possa estendere alla fattispecie in esame l’ampia giurisdizione del giudice amministrativo in materia di edilizia residenziale pubblica, da ricomprendere nella materia dei servizi pubblici. In particolare, è stato condivisibilmente osservato in giurisprudenza che l’assegnatario dell’alloggio dell’soggiace al potere amministrativo di verificare che l’alloggio sia utilizzato in conformità all’interesse pubblico, con conseguente devoluzione al G.A. della controversia concernente l’atto di decadenza (CdS Sez. IV, 22.3.2007 n. 1382). Inoltre, nel caso in esame, il procedimento di risoluzione non è disciplinato analiticamente dalla legge o dal contratto di locazione, lasciando all’amministrazione margini di discrezionalità, come ad esempio quelli relativi alle circostanze di cui la ricorrente lamenta la mancata considerazione.