TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-11-23, n. 202300945
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 23/11/2023
N. 00945/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2018, proposto da
Associazione Turistica Pro Loco Riomaggiore, Associazione Turistica Pro Loco Monterosso, Consorzio Turistico di Manarola, Affittacamere Barbieri Valentina, Albergo degli Amici di Moggia Rina e Vittoria &C. s.a.s., Barbados di J Vi s.a.s., Albergo La Colonnina di Raffellini Adriano &C s.n.c, Affittacamere La Cabana di Moggia Federico &C. s.a.s., Ristorante Belvedere di Moggia Santina &C. s.n.c., Villa Isa s.r.l., Albergo Suisse Bellevue s.r.l., Bagni Bar Eden s.r.l., Associazione Ospitalità nelle Cinque Terre, Associazione Uniti per Corniglia, Fortu s.r.l. Unipersonale, Associazione Turistica Pro Loco Vernazza, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Lamma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Baroli e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Trenitalia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Munari e Andrea Bergamino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione della giunta della regione Liguria 10.1.2018, n. 11/2018, di rinnovo del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario regionale e locale tra Regione Liguria e Trenitalia s.p.a. per il periodo 2018-2032.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria e di Trenitalia s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 15.3.2018, l’Associazione Turistica Pro Loco Riomaggiore ed altri quindici litisconsorti hanno impugnato la deliberazione della giunta regionale della Liguria n. 11/2018 del 10.1.2018, pubblicata sul B.U.R.L. il 17.1.2018, di affidamento diretto a Trenitalia s.p.a., per il periodo 2018/2032, del servizio pubblico di trasporto ferroviario regionale e locale ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Regolamento n. 1370/2007, e di approvazione della relativa bozza del contratto di servizio.
Espongono di essere associazioni di promozione turistica e di difesa dell’ambiente, ovvero operatori turistici (affittacamere, alberghi, ristoranti, locande, stabilimenti balneari) operanti nelle Cinque Terre, e si dolgono che l’atto impugnato, volto a disciplinare il trasporto pubblico locale per quindici anni, lungi dal migliorare il servizio e contribuire ad implementare l'offerta turistica, avrebbe in realtà peggiorato notevolmente la situazione in essere dal punto di vista organizzativo, ed incrementato significativamente i costi per gli utenti, con ricadute negative per le aziende dei deducenti e, in generale, per tutti gli operatori economici della zona.
Svolta una lunga premessa sull’interesse ad agire di ciascun ricorrente, a sostegno del gravame hanno dedotto sette motivi di ricorso, come segue.
1. Art. 16 e 120 Costituzione della Repubblica Italiana;eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.
Il sistema tariffario riservato alle Cinque Terre, contenuto nell'allegato 6 alla delibera n. 11/2018, concreterebbe una limitazione della libera circolazione delle persone.
2. Violazione di legge artt. 6 e 11 L.R. Liguria n. 33/2013;incompetenza;eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria. Illogicità.
L’aver stipulato un contratto di servizio avente una durata molto lunga – di ben 15 anni - introdurrebbe di fatto un vincolo “futuro” per la programmazione del trasporto pubblico, di competenza del Consiglio regionale.
3. Violazione di legge art. 6 L.R. 33/2013;eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, illogicità.
La Regione Liguria, prima di deliberare in tema di funzioni di programmazione, avrebbe dovuto obbligatoriamente consultare il Consiglio delle autonomie locali e la Consulta regionale per i diritti dei consumatori e degli utenti.
4. Violazione di legge art. 18 L.R. 33/2013 co. 1 prg. a), b) e d). Art. 18 co. 4- bis L.R. 33/2018 introdotto dalla legge di stabilità Regione Liguria 2016. Art. 18 co. 1 e 2 g. bis del D. Lgs 422/97;Regolamento CE 1370/2007;delibera G.R. Liguria 146/2002. Violazione dei principi di economicità, trasparenza ed unicità della tariffa. Violazione del principio di correlazione della tariffa al costo del servizio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione carente e contraddittoria, ingiustizia manifesta, sviamento.
Deducono la violazione dell’art. 18 della L.R. n. 33/2013 in materia tariffaria, laddove correla la tariffa al costo del servizio, lamentando che la tariffa Cinque terre sia “alta”, a fronte di costi di non agevole conoscibilità.
5. Violazione di legge. Art. 2, 17, 18, 19 l. 481/95. Art. 18 L.R. Liguria 33/2013 co. 1 prg. C) misura 19 della delibera 49/2015 del 17.6.2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.
Lamentano un peggioramento del servizio in termini di costi e di penalizzazione della mobilità turistica, atteso che i collegamenti sarebbero diminuiti nel numero e resi meno agevoli.
6. Violazione di legge artt. 4 e 7 Regolamento (C.E.) n. 1370/20007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.10.2007, così come modificato dal regolamento U.E. 2016/2338 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e ferrovia.
Lamentano la scarsa trasparenza della tariffa Cinque Terre, e la sua insostenibilità per l’utenza.
7. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Difetto di istruttoria. Sviamento.
La differenziazione tariffaria non sarebbe stata introdotta per esigenze di tutela sociale e per garantire una protezione delle fasce deboli, ma per risolvere i problemi finanziari dell'impresa esercente, che opera sostanzialmente in regime di monopolio.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Liguria e Trenitalia s.p.a., preliminarmente eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività (stante la dimidiazione dei termini ex art. 120 c.p.a., trattandosi dell’impugnazione dell’atto di affidamento in concessione diretta del contratto di servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e locale) e la sua inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse (non agendo i ricorrenti in qualità di utenti, e stante la non applicabilità della tariffa ai residenti), nel merito controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Con sentenza 15.6.2020, n. 398 la sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Su appello dei ricorrenti, il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza 12.4.2023, n. 3688, ha annullato la sentenza n. 3688/2023 con rimessione della causa al primo giudice ex art. 105, comma 1, cod. proc. amm., “senza procedere ad ulteriore trattazione dei profili in rito e nel merito” .
Riassunto il giudizio ex art. 105 u.c., previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, alla pubblica udienza dell’8 novembre 2023 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il collegio ritiene che, trattandosi dell’impugnazione dell’affidamento diretto del servizio pubblico di trasporto - seppure censurato soltanto sotto i profili tariffari -, il ricorso sia effettivamente tardivo, trovando applicazione la dimidiazione dei termini di cui all’art. 120 comma 5 c.p.a. (cfr., in fattispecie analoga, concernente l’impugnazione della D.G.R. Liguria n. 1130/2016 del 6.12.2016, di rinnovo del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario regionale di interesse regionale e locale tra Trenitalia s.p.a. e Regione Liguria per il periodo 2015/2017, T.A.R. Liguria, II, 27.11.2017, n. 865, confermata da Cons. di St., V, 11.12.2018, n. 7007).
Nondimeno, in ragione della qualità dei ricorrenti (che non sono operatori professionali del settore dei trasporti pubblici, potenziali concorrenti di Trenitalia nell’affidamento diretto del servizio pubblico) e dell’erronea indicazione, contenuta nella clausola finale di impugnazione in calce alla D.G.R. n. 11/2018, del termine di 60 giorni per proporre ricorso giurisdizionale, ricorrono le condizioni per concedere la rimessione in termini per errore scusabile, ex art. 37 c.p.a..
Trenitalia eccepisce anche la tardiva riassunzione del processo ex art. 105 comma 3 c.p.a. (tardività che a questo punto non sarebbe scusabile, attesa l’eccezione formulata in primo grado da entrambe le resistenti), ma l’eccezione dev’essere rigettata, in quanto non accompagnata dalla prova dell’avvenuta notificazione e/o comunicazione della sentenza del Consiglio di Stato 12.4.2023 n. 3688 in data anteriore di 45 giorni (termine dimidiato) alla notificazione dell’atto di riassunzione (30.6.2023).
Ciò posto, il ricorso è comunque palesemente inammissibile, per difetto delle condizioni dell’azione costituite dalla legittimazione ad agire (art. 81 c.p.c.) e dall’interesse diretto a ricorrere (art. 100 c.p.c.).
I ricorrenti agiscono infatti, dichiaratamente, a tutela di un interesse collettivo, ovvero di quello dei potenziali utenti del servizio di trasporto pubblico ferroviario ligure e, specificamente, della porzione di servizio – e della correlativa organizzazione tariffaria - interessante il territorio delle Cinque Terre, in cui gli stessi operano ed hanno sede.
Non viene dunque in rilievo un interesse proprio dei ricorrenti (ex art. 100 c.p.c.) – che, in quanto residenti e/o aventi sede nelle Cinque Terre, non sono neppure soggetti alla tariffa contestata – ma un interesse soltanto indiretto, riflesso di una posizione giuridica che farebbe capo – il condizionale è d’obbligo - ai potenziali clienti dei ricorrenti, integrando propriamente un diritto “altrui” (art. 81 c.p.a.).
É noto infatti come, al di fuori dei casi di sostituzione processuale espressamente – dunque, tassativamente - previsti dalla legge, “nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui” (art. 81 c.p.c.).
Nel caso di specie, nessuno dei soggetti ricorrenti è una delle associazioni di tutela degli “utenti” del servizio pubblico, uniche legittimate – ove iscritte nell'apposito elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 D. Lgs. 6/9/2005, n. 206 (codice del consumo) – ad agire dinanzi al giudice amministrativo ex artt. 139 e 140 comma 11 del codice del consumo a tutela degli interessi collettivi di consumatori e utenti (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. II- quater , 23.3.2013, n. 2979, a proposito dell’impugnazione dell’adozione di una variante al P.R.G. promossa da un’associazione non iscritta nell’elenco).
A ciò si aggiunga che la questione dibattuta (la tariffa del trasporto pubblico ferroviario nelle Cinque Terre) non attiene neppure, in via immediata e diretta, al perimetro delle finalità statutarie – di carattere latamente “turistico” - delle associazioni e degli operatori ricorrenti, e che la produzione degli effetti del provvedimento controverso non si risolve in una lesione diretta del loro scopo istituzionale, ma soltanto indiretta ed eventuale (consistente, nell’innovativa prospettazione fornita nella memoria finale, nella promozione di un turismo “mordi e fuggi”, sgradito ai ricorrenti).
Donde l’inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.