TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2015-10-22, n. 201501377

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2015-10-22, n. 201501377
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201501377
Data del deposito : 22 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01842/2015 REG.RIC.

N. 01377/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01842/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1842 del 2015, proposto da:


Azienda Agricola Felini Edoardo, Azienda Agricola Felini Filippo, Azienda Agricola Griffini Cesare, Azienda Agricola Mazzocchi Mario, Azienda Agricola Rocca Paolo, Azienda Agricola United States Of Roncaglia di Fusè Andrea, Azienda Agricola Vertemara Angelo, tutti rappresentati e difesi dall'avv. F T, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. M I in Milano, via Freguglia 8


contro

Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
Equitalia S.p.A.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- delle cartelle di pagamento per debiti per prelievo latte nei confronti di AGEA;

- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali AGEA ha intimato il pagamento degli importi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 il dott. R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato:

che le ricorrenti, aziende agricole produttrici di latte vaccino, hanno chiesto l’annullamento delle cartelle di pagamento con cui AGEA ha intimato loro di versare entro sessanta giorni l’importo risultante dai ruoli resi esecutivi nel febbraio del 2015 con riferimento a debiti accertati, in capo a ciascuna di esse, per “prelievo latte”;

che, in particolare, le ricorrenti hanno proposto le seguenti censure di legittimità degli atti impugnati:

- assenza del presupposto giuridico previsto dalla L. n. 33/2009 (nella specie, l’accertamento della decadenza dal beneficio della dilazione), in quanto le cartelle di pagamento sarebbero state emesse nonostante l’adesione delle aziende ricorrenti alla rateizzazione dei debito ai sensi dell’art.

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