TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-11-11, n. 202200965

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-11-11, n. 202200965
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202200965
Data del deposito : 11 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2022

N. 00965/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00385/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2019, proposto da
Comune di Diano Marina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 10/3b;

contro

Italcostruzioni S.r.l. in Liquidazione, L B, E Pt, A P, non costituiti in giudizio;
Società Elisa S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

1.1) dell'inadempimento di Italcostruzioni S.r.l. in liquidazione e Elisa S.s., in qualità di Soggetto Attuatore, delle obbligazioni assunte con la Convenzione Urbanistica stipulata con il Comune di Diano Marina, a rogito Notaio Bruno Tcco rep. 34069 racc. 9836, a data 05.02.1992, trascritta a Imperia (IM) il 27.02.1992 al reg. d'ord. 1 cas. 1221 n. 1042, avente ad oggetto la realizzazione dello Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.) di iniziativa privata in frazione Muratori nel Comune di Diano Marina, in merito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione che erano previste a scomputo degli oneri di urbanizzazione, e del corrispettivo diritto del Comune di Diano Marina ad ottenere la realizzazione -ed anche, per alcune, la cessione- delle suddette opere;

e, conseguentemente, per la condanna

1.2) di Italcostruzioni S.r.l. in liquidazione e Elisa S.s., in qualità di Soggetto Attuatore, all'esatto adempimento -ex art. 1453 cod. civ.- delle obbligazioni di cui alla ridetta Convenzione Urbanistica 05.02.1992, e quindi ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione ivi previste, oltre che -anche mediante sentenza costitutiva pronunciata ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.- a trasferire gratuitamente al Comune di Diano Marina le opere per le quali è prevista la cessione unitamente alle aree su cui esse insistono;

e, in via di subordine e/o alternativa,

per l'accertamento e la declaratoria

2.1) dell'inadempimento di Italcostruzioni S.r.l. in liquidazione e Elisa S.s., in qualità di Soggetto Attuatore, delle obbligazioni assunte con la Convenzione Urbanistica stipulata con il Comune di Diano Marina, a rogito Notaio Bruno Tcco rep. 34069 racc. 9836, a data 05.02.1992, trascritta a Imperia (IM) il 27.02.1992 al reg. d'ord. 1 cas. 1221 n. 1042, avente ad oggetto la realizzazione dello Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.) di iniziativa privata in frazione Muratori nel Comune di Diano Marina, in merito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione che erano previste a scomputo degli oneri di urbanizzazione, e del corrispettivo diritto del Comune di Diano Marina ad ottenere il pagamento dei rispettivi oneri di urbanizzazione non versati né scomputati e dovuti ex lege per l'onerosità del rilascio del titolo edilizio, nell'importo che sarà quantificato in corso di causa anche mediante eventuale CTU, o delle somme necessarie al Comune per eseguire correttamente e/o completare tutte le opere di urbanizzazione previste nella suddetta Convenzione Urbanistica 05.02.1992, e/o per l'accertamento del diritto di credito comunque denominato -anche a titolo di conguaglio e/o compensazione- del Comune medesimo di pari importo;

e, conseguentemente, per la condanna

2.2) di Italcostruzioni S.r.l. in liquidazione e Elisa S.s., in qualità di Soggetto Attuatore, al pagamento dei rispettivi oneri di urbanizzazione non versati né scomputati e dovuti ex lege per l'onerosità del rilascio dei titoli edilizi come quelli di cui alla ridetta Convenzione Urbanistica 05.02.1992, nell'importo che sarà quantificato in corso di causa anche mediante eventuale CTU, ovvero delle somme necessarie al Comune per eseguire correttamente e/o completare tutte le opere di urbanizzazione previste nella suddetta Convenzione Urbanistica 05.02.1992, che saranno quantificate in corso di causa anche mediante eventuale CTU, ovvero della diversa somma -accertata in corso di causa anche mediante eventuale CTU- spettante al Comune medesimo in forza del diritto di credito comunque denominato anche a titolo di conguaglio e/o compensazione;

e, in via di subordine e/o alternativa,

per l'accertamento e la declaratoria

3.1) ai sensi dell'art. 2041 c.c., dell'arricchimento senza giusta causa di Italcostruzioni S.r.l. in liquidazione e Elisa S.s., in qualità di Soggetto Attuatore, in danno del Comune di Diano Marina, per l'utilità economica conseguita per l'effetto della mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione che erano previste a scomputo degli oneri, ai sensi della ridetta Convenzione Urbanistica 05.02.1992, e del conseguente diritto del Comune di Diano Marina all'indennizzo di importo pari all'arricchimento suddetto e alla correlativa diminuzione patrimoniale del Comune, ossia nella misura corrispondente all'importo degli interventi necessari per l'ultimazione delle opere di urbanizzazione e/o al valore della monetizzazione delle opere di urbanizzazione non realizzate, di importo quantificato in corso di causa anche mediante eventuale CTU o anche equitativamente determinato ex art. 1226 c.c.;

e, conseguentemente, per la condanna

3.2) di Italcostruzioni S.r.l. in liquidazione e Elisa S.s., in qualità di Soggetto Attuatore, al pagamento in favore del Comune di Diano Marina dell'indennizzo suddetto, a titolo di arricchimento senza giusta causa degli stessi in danno del Comune, nell'importo come sopra quantificato;

e per l'accertamento e la declaratoria

4.1) della responsabilità di Italcostruzioni S.r.l. in liquidazione e Elisa S.s., in qualità di Soggetto Attuatore, con riguardo alla causazione del danno a carico del Comune di Diano Marina conseguente alla mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione previste a scomputo degli oneri, ai sensi della ridetta Convenzione Urbanistica 05.02.1992, e del corrispondente diritto del Comune di Diano Marina al relativo risarcimento del danno per equivalente ovvero per l'importo quantificato in corso di causa anche mediante eventuale CTU;

e, conseguentemente, per la condanna

4.2) di Italcostruzioni S.r.l. in liquidazione e Elisa S.s., in qualità di Soggetto Attuatore, al risarcimento del danno causato al Comune di Diano Marina in conseguenza della mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione suddette, nell'importo come sopra quantificato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Elisa S.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 ottobre 2022 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Comune di Diano Marina ha formulato la domanda in epigrafe.

Nella narrativa in fatto ha esposto la complessa vicenda che ha condotto alla odierna controversia.

In particolare in data 5 febbraio 1992, veniva stipulata Convenzione Urbanistica a rogito Notaio Bruno Tcco, rep. 34069 racc. 9836, trascritto a Imperia (IM) il 27.02.1992 al reg. d'ord. 1 cas. 1221 n. 1042, tra il Comune di Diano Marina e il Soggetto Attuatore, composto da Italcostruzioni S.r.l. ed Elisa S.s., per la realizzazione dello Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.) di iniziativa

privata in frazione Muratori nel Comune di Diano Marina.

Per quanto di interesse in questa sede la convenzione prevedeva una serie di opere di urbanizzazione da eseguirsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

La convenzione prevedeva che il soggetto attuatore avrebbe dovuto “ eseguire a propria cura e spese ” (artt. 2, 4 e 8 Conv.) le seguenti opere di “ urbanizzazione primaria ” (art. 2): “ a) Cabina ENEL ”, che sarebbe poi diventata “ di proprietà Enel ”;
b) Allargamento e sistemazione strada comunale per Muratori a partire dalla strada comunale ONEGLIA - DIANO MARINA ”;
c) Sistemazione zone a parcheggio pubblico ”;
d) Strade residenziali di proprietà privata ad uso pubblico ”;
e) Allacci alla pubblica fognatura a monte del misuratore di portata o con installazione di nuovo misuratore ”;

f) Condotta di adduzione dalla vasca di Calderina compresa una vasca di accumulo di mc 60 e rete idrica interna ”;
g) Pubblica illuminazione interna ”, nonché le seguenti opere di di “ urbanizzazione secondaria ” (art. 4), “ spazi di verde attrezzato di proprietà privata e di uso pubblico ”.

Tutte le opere sarebbero state “ soggette a collaudo definitivo da eseguirsi a cura degli Uffici Comunali ” “ entro 60 giorni dalla richiesta ” (art. 8 c.

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