TAR Catania, sez. III, sentenza 2013-07-02, n. 201301965

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2013-07-02, n. 201301965
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201301965
Data del deposito : 2 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00482/2012 REG.RIC.

N. 01965/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00482/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 482 del 2012, proposto da:
C A, rappresentato e difeso dagli avv. C G e, C D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C G in Catania, via Trieste, 36;

contro

Regione Siciliana, Uo S 5.4 Di Milazzo, Servizio 5 Demanio Marittimo, Presidenza Della Regione Siciliana;
Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. 75520 del 6.12.2011, con il quale è stata rigettata l'istanza di concessione demaniale marittima a carattere stagionale di un'area sita in località Scari dell'isola di Stromboli per la collocazione di ombrelloni e sedie sdraio presentata dal ricorrente presso la capitaneria di porto di Milazzo

- del parere dell'ufficio legislativo e legale della presidenza della regione siciliana

- di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, consequenziale e connesso

nonchè

- per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la concessione richiesta

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale del Territorio E Dell'Ambiente Dipartimento Regionale Dell'Ambiente;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2013 il cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la memoria depositata in giudizio in data 30 maggio 2013 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso, dichiarazione confermata in udienza per mezzo del suo procuratore costituto;

Ritenuto pertanto che non resta al Collegio che dichiarare la improcedibilità del ricorso in epigrafe, con compensazione delle spese, dato l’esito favorevole al ricorrente della proposta istanza sospensiva.

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