TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-12-20, n. 202319328

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-12-20, n. 202319328
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202319328
Data del deposito : 20 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2023

N. 19328/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10847/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10847 del 2023, proposto da
F S Sr.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati I L, V M, Gabriele Dell'Atti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

S.A.M. (Società Agricola Montecamplo) S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del diniego opposto dal Ministero della Salute con la nota comunicata a mezzo p.e.c. in data 30 giugno 2023, Registro: DGSAF, n. prot.: 17122, data protocollazione: 30/06/2023, Segnatura: 00171122-30/06/2023-DGSAF-MDS-P, sulla istanza di accesso agli atti inoltrata in data 14 aprile 2023 ed integrata in 5 giugno 2023 per visionare estrarre copia degli atti ivi richiesti;

- di tutti gli atti presupposti e consequenziali, ancorché non conosciuti, lesivi degli interessi degli odierni ricorrenti;

nonché, per la declaratoria

- del diritto della odierna ricorrente ad accedere ai documenti domandati in ostensione con l''istanza di accesso agli atti inoltrata in data 14 aprile 2023 ed integrata in 5 giugno 2023 per visionare estrarre copia degli atti ivi richiesti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente, con istanza di accesso ha chiesto di poter estrarre copia del registro di carico e scarico aziendale dell’ Agricola Montecamplo S.A.M. s.r.l. relativo agli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Il Ministero resistente ha negato l’accesso ritenendo che “ La richiesta di informazioni presenti in BDN formulata da F S s.r.l. è motivata dall’istante con la necessità di tutelare i propri diritti di credito vantati nei confronti del controinteressato;
come precisato nella integrazione del 5 giugno 2023 la richiedente assume la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale ad avere contezza del patrimonio della S.A.M. s.r.l., dei capi di bestiame di cui è titolare ed è stata titolare negli anni indicati nella richiesta, ciò anche al fine di evitare un eventuale pregiudizio al soddisfacimento del credito.

L’opponente contesta la sussistenza del credito indicato da F S s.r.l. evidenziando a riguardo che il Giudice Istruttore del Tribunale di Taranto con provvedimento del 24 ottobre 2022 non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 225/2022 rigettando l’istanza ex art. 648 c.p.c.. Nel merito l’Amministrazione ritiene condivisibile quanto assunto dall’opponente in quanto nel provvedimento del 24 ottobre 2022 il Giudice afferma che le eccezioni sollevate dalla Società Agricola Montecamplo S.A.M. s.r.l. risultano fondate su prova scritta, con particolare riferimento alla valenza dei documenti di trasporto prodotti nel giudizio che risulterebbero sforniti della firma di soggetti riferibili alla società debitrice.

Del resto il Giudice afferma che in sede di istruttoria del giudizio di opposizione dovrà essere verificata l’esistenza della prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato da F S s.r.l.;
per l’effetto, stante il rigetto dell’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, si ritiene di non dover rilasciare le informazioni richieste posto che nella richiesta di accesso documentale in esame la certezza del titolo è a fondamento della sussistenza di interesse diretto concreto e attuale alla ostensione dei dati
”.

Il Ministero resistente si è costituito controdeducendo nel merito.

All’udienza del 18 dicembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Come ritenuto dalla Sezione su questione analoga con la sentenza 30 novembre 2023 n. 17970, devono ritenersi sussistere anche nel caso di specie i presupposti di legge per l’accoglimento dell’istanza di accesso documentale.

È giurisprudenza costante quella per cui ai fini dell’integrazione del presupposto legittimante l’esercizio del diritto di accesso, è richiesta l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante del soggetto richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, purché giuridicamente tutelato, nonché un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. Nesso di strumentalità che deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante. Non si richiede, invece, la prova della lesione attuale di una situazione giuridica soggettiva di diritto o interesse legittimo, né l’attualità del giudizio, stante l’autonoma consistenza del diritto di accesso rispetto alla situazione giuridica retrostante alla cui tutela è preordinato (Cfr. TAR Lazio, sez. III, 7 giugno 2021, n. 6756).

Nel caso in esame, è indubbio l’interesse attuale e concreto della ricorrente a prendere visione della richiesta documentazione, interesse correlato ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

La ricorrente ha dichiarato il proprio interesse “ dovendo procedere a tutelare i propri diritti di credito ed ulteriori dinanzi all’Autorità giurisdizionale ” e, a tal fine, ha allegato il decreto ingiuntivo n. 225/2022 con cui il Tribunale di Taranto ha ingiunto alla società controinteressata il pagamento in favore di F S s.r.l. dell’importo di € 3.400.933,36 ed inoltre a seguito di ordinanza istruttoria chiarito che nell’ambito del giudizio pendente innanzi al Tribunale ordinario di Taranto, I sez. civ. (RG n. 1853/2022) i registri non siano stati esibiti dalla odierna controinteressata.

La norma contenuta nel comma 7 dell’art. 24, l. n. 241 del 1990, nello stabilire che deve essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, contiene già in sé un bilanciamento degli interessi contrapposti, nel senso di affermare la cedevolezza delle esigenze connesse a segretezza pubblica o a riservatezza di terzi, a fronte di quelle afferenti alla difesa degli interessi dell’istante, quando i documenti richiesti risultino a tal fine necessari.

La norma – laddove prevede, immediatamente dopo aver richiamato i casi sottratti all’accesso, che deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici – sancisce la tendenziale prevalenza del c.d. accesso difensivo anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza dei controinteressati.

Pertanto, il problema del bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti, diritto di accesso e di difesa, da un lato, e diritto di riservatezza dei terzi, dall’altro, deve essere risolto dando prevalenza al diritto di accesso qualora sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici.

Inoltre, secondo la pacifica giurisprudenza amministrativa, l’accesso c.d. difensivo ai documenti amministrativi non è funzionale alla sola tutela giurisdizionale degli interessi giuridicamente rilevanti dell'istante, consentendo agli amministrati di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, anche prima e al di fuori di un giudizio. Ciò perché l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l’attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo (TAR Lazio sez. I, 4 maggio 2021, n.5210).

Atteso che il diritto di difesa rientra tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in quanto intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia e inteso ad assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio, l'esercizio dell'accesso difensivo, se può tollerare l'esplicazione da parte dell'Amministrazione dell'autonomia decisionale che le compete nell'ambito della sua potestà discrezionale, non può conciliarsi con una negazione in via assoluta dell'ostensione della documentazione, laddove l'accesso si renda necessario per difendere interessi giuridici di chi ne abbia legittimamente titolo ” (TAR Lazio, Sez. I, 4 febbraio 2020, n. 1470).

Peraltro, come ricordato dalla recente decisione dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021 in caso di istanza di accesso agli atti per esigenze difensive “ la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990 ”.

Posti questi principi, è da rilevare che nel caso in esame la ricorrente ha rigorosamente individuato il proprio interesse concreto e specifico all’ostensione dei documenti richiesti diretto a tutelare i suoi interessi giuridici in uno specifico giudizio, facendo emergere “ la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta e il documento di cui si invoca la conoscenza ” (TAR Lazio, sez. IIII, 7 giugno 2021, n. 6756).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, si ordina alla Ministero resistente e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G C, di procedere all’ostensione di quanto richiesto con l’istanza del 14 aprile 2023, integrata il 5 giugno 2023, entro 15 giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.

Le spese eseguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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