TAR Genova, sez. II, sentenza 2020-11-02, n. 202000747

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2020-11-02, n. 202000747
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000747
Data del deposito : 2 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2020

N. 00747/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01007/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
I s.p.a. (già Acquedotto di Savona s.p.a.), rappresentata e difesa dagli avvocati D A e G B, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Genova, via Corsica 19/10;

contro

Provincia di Savona, rappresentata e difesa dall'avvocato G E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Società C.I.R.A. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati P G e A M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via Roma 4/3;
Società Servizi Ambientali s.p.a. e S.C.A. Servizi Comunali Associati s.r.l., rappresentate e difese dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvia Battistella in Genova, via Roma 4/3;
Società Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Enrica Croci, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso A. Saffi,7/2;
Acque Pubbliche Savonesi s.c.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Enrica Croci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Aurelio Saffi 7/2;
Comune di Albisola Superiore, Comune di Altare, Comune di Pietra Ligure, Regione Liguria, Società Ponente Acque s.c.p.a., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Savona n. 70 del 30 settembre 2015, avente ad oggetto “Approvazione del Piano d’Ambito di cui all’art. 149 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dall’art. 7 del D.L. 133/2014, e conferma dell’individuazione della forma di affidamento del S.I.I. di cui all’art. 149-bis, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dall’art. 7 del D.L. 133/2014, per gli ambiti territoriali ottimali di competenza della Provincia di Savona di cui alla L.R. 1/2014 e s.m.i.”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Savona e delle società C.I.R.A. s.r.l., Servizi Ambientali s.p.a., S.C.A. Servizi Comunali Associati s.r.l., Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese s.p.a. e Acque Pubbliche Savonesi s.c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 30.10.2015 e depositato il 12.11.2015 la società Acquedotto di Savona s.p.a. (poi fusasi per incorporazione nella società I s.p.a.), che opera nel settore dei pubblici servizi idrici e gestiva, nell’ambito territoriale della provincia di Savona, il servizio acquedottistico per i comuni di Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Bergeggi, Cairo Montenotte, Celle Ligure, Cengio, Noli, Quiliano, Savona, Spotorno, Stella, Vado Ligure e Varazze, ha impugnato la deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Savona n. 70 del 30 settembre 2015, avente ad oggetto “Approvazione del Piano d’Ambito di cui all’art. 149 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dall’art. 7 del D.L. 133/2014, e conferma dell’individuazione della forma di affidamento del S.I.I. di cui all’art. 149-bis, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dall’art. 7 del D.L. 133/2014, per gli ambiti territoriali ottimali di competenza della Provincia di Savona di cui alla L.R. 1/2014 e s.m.i.” .

Espone: - che, con deliberazione consiliare 7 maggio 2015 n. 23 la Provincia di Savona, in qualità di ente di governo dell’ambito savonese, ha individuato la forma di affidamento del servizio idrico integrato secondo il modello “in house providing”;
- che tale individuazione era da intendersi “in corso di definizione”, essendo in istruttoria la richiesta per ottenere da parte della Regione la modifica della perimetrazione dei due ambiti territoriali allora esistenti;
- che in effetti tale richiesta sfociava nella modifica normativa operata dalla L.R. 23 settembre 2015 n. 17, con la quale è stato costituito, accanto ai già esistenti ambiti

ATO

Centro Ovest 1 e

ATO

Centro Ovest 2, il nuovo ambito

ATO

Centro Ovest 3.

Lamenta che la conferma del modello di gestione in house sarebbe stata operata soltanto al fine di pervenire all’affidamento del servizio in favore di una serie di gestori pubblici già operanti sul territorio, sacrificando l’interesse di tutti gli altri operatori privati a partecipare ad un confronto concorrenziale.

A sostegno del gravame ha dedotto quattro articolati motivi di ricorso, come segue.

1. Con riguardo ai vizi che affliggono i provvedimenti impugnati laddove approvano i nuovi tre piani d’ambito.

1.1. Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di redazione dei piani d’ambito in relazione all’affidamento del servizio idrico integrato. Violazione e falsa applicazione dell’art. 149 del D.lgs. n. 152/2006. Difetto di istruttoria e di motivazione.

L’approvazione dei tre piani sarebbe avvenuta senza la necessaria, preventiva predisposizione di un inventario aggiornato dei beni e delle infrastrutture.

1.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 609 della L. n. 190/2014. Difetto di istruttoria e di motivazione.

l’Amministrazione non avrebbe operato, prima della loro adozione, neppure una completa ricognizione delle “obbligazioni”, cioè delle passività.

1.3. Violazione delle prescrizioni regolatorie in tema di tariffa e piano d’ambito da parte dell’AEEGSI, contenute nella delibera n. 643/2013 e nel relativo all. A.

Il piano in questione, oltre che transitorio e destinato a durare 12 mesi, non risponderebbe alle prescrizioni dettate dall’AEEGSI in merito al metodo tariffario.

1.4. Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di redazione dei piani d’ambito. Violazione e falsa applicazione dell’art. 149 del D.lgs. n. 152/2006. Difetto di istruttoria e di motivazione.

La normativa non consentirebbe affidamenti del S.I.I. transitori e risolutivamente condizionati ad accertamenti successivi, bensì solo a regime.

1.5. Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 1 comma 609 della L. n. 190/2014. Difetto di istruttoria e di motivazione.

Un piano “ponte” transitorio e di durata annuale non potrebbe per sua stessa natura soddisfare le previsioni normative in punto di previsione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti.

1.6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 172 del D.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per sviamento. Difetto di istruttoria e di motivazione.

L’inversione procedimentale consistita nell’approvazione di piani transitori, non preceduti dall’indispensabile ricognizione delle infrastrutture esistenti e delle obbligazioni, sarebbe chiaro indice di sviamento, mirando soltanto ad evitare la decadenza, al 30 settembre 2015, degli affidamenti non conformi alle norme, quali quelli in capo alle quattro società individuate dalla Provincia, e l’indizione di una gara pubblica.

1.7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 153 del D.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di riscatto dei beni del gestore uscente.

La previsione dei piani (cfr. punto 6.3.2) secondo la quale le gestioni di proprietà passeranno al gestore unico “previa devoluzione gratuita dei beni” contrasterebbe con l’art. 153 comma 2° del D.lgs. n. 152/2006, che prevede un indennizzo secondo un valore di rimborso.

1.8. Violazione e falsa applicazione dell’art. 149 del D.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi stabiliti dall’AEEGSI in tema di redazione dei piani d’ambito di cui alla delibera tariffaria 643/2013.

I piani approvati contemplerebbero delle previsioni generiche relativamente agli interventi e agli investimenti.

2. Con riguardo ai vizi che affliggono i provvedimenti impugnati laddove dispongono il modello di gestione in house.

2.1. Violazione delle norme e dei principi in materia di affidamento in house del servizio idrico integrato. Violazione e falsa applicazione dell’art. 149 bis del D.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 609 della L. n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015). Difetto di istruttoria e di motivazione.

Né la delibera n. 70/2015, né quella n. 23/2015 recherebbero la necessaria motivazione in ordine alla scelta del modulo gestionale in house (relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012), con riferimento alla sussistenza in concreto dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, alla definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e del piano economico-finanziario che contenga la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti.

La scelta di ricorrere al modello in house non potrebbe avvenire “in via astratta”, dovendo essere riferita a un modello societario esistente, di cui si deve dimostrare la sostenibilità economico-patrimoniale.

Sennonché, la relazione cui si richiama l’amministrazione riguarderebbe esclusivamente l’

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