TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-06-01, n. 202005831
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Testo completo
Pubblicato il 01/06/2020
N. 05831/2020 REG.PROV.COLL.
N. 12858/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12858 del 2018, proposto da
Compagnia Italiana della Navigazione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti B C, S S D, S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/09/2018 di applicazione di penalità per violazioni contrattuali ex art. 5, comma 1 lett. a) e lettera d) della Convenzione rep.54 del 18 luglio 2012 ed Allegato A, modificato dall'art. 2 dell'Accordo ai sensi dell'art. 9 della Convenzione, stipulato in data 7 agosto 2014 relativamente all’utilizzo dell’unità navale
Moby Tommy sulla linea Civitavecchia – Olbia, nel periodo dall’1 al 31 marzo 2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente impugnava il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui le era stata irrogata una sanzione amministrativa per violazioni di un Accordo allegato alla Convenzione stipulata dalle parti in data 18/07/2012, ai sensi dell’art. 1, comma 998 L. 296/2006 e dell’art. 19-ter D.L. 135/2009 convertito in L. 166/2009.
La Convezione ha ad oggetto l’esercizio di servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori ed è finalizzata a disciplinare il complesso degli obblighi e dei diritti derivanti dall’esercizio dei servizi di collegamento marittimo.
La finalità della Convenzione è la tutela del servizio pubblico essenziale di garantire la continuità territoriale attraverso l’ininterrotto esercizio dei servizi di collegamento marittimo.
In data 1 marzo 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contestava le violazioni contrattuali ex art. 5, comma 1, lett. d) ed Allegato A della Convenzione come modificata dall’Accordo del 7 agosto 2014, in riferimento all’utilizzo della nave Moby Tommy sulla linea Civitavecchia – Olbia nel periodo dall’1 al 31 marzo 2018.
La contestazione si fondava sul minor tonnellaggio delle motonavi utilizzate in luogo di quelle indicate negli atti applicativi della Convenzione e sul minore numero di poltrone reclinabili collocate in apposito salone e sulla più limitata capacità di trasporto di sole autovetture.
Questa diminuzione comportava un’inadeguatezza sia rispetto allo standard di qualità percentuale dei posti poltrona/totale passeggeri obiettivo nella Carta dei Servizi, sia in relazione al numero minimo di posti poltrona stabilito in Convenzione, per la tratta Civitavecchia – Olbia; infine, la capacità di trasporto di sole auto prevista sulla linea in questione risultava essere inadeguata.
Il Ministero contestava anche alla ricorrente la mancata giustificazione dell’impiego straordinario e temporaneo della unità navale Moby Tommy sulla linea Civitavecchia – Olbia relativamente al periodo sopra indicato.
La ricorrente controdeduceva in merito alle violazioni contestate rappresentando come la scelta di immettere la nave Moby Tommy sulla linea in esame, fosse stata preventivamente comunicata in data 22/1/2018, al Ministero e successivamente alla risposta negativa del 30.1.2018 che riteneva la nave in sostituzione priva delle caratteristiche previste nell’Allegato A della Convenzione, era stata invitata una nuova nota in data 2.2.2018 che argomentava circa il rispetto sostanziale delle esigenze in favore dell’utenza nella tratta in esame.
Il primo motivo di ricorso denuncia l’eccesso di potere per insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per travisamento in fatto e in diritto, per erronea interpretazione delle disposizioni convenzionali, precisamente degli artt. 13 comma 12, 5 comma 1, lett. d) della Convenzione Rep. n. 54 del 18/07/2012, come modificati dell’Accordo stipulato in data 7 agosto 2014.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fondato l’applicazione delle sanzioni su un’errata interpretazione delle norme convenzionali in esame.
La scelta della ricorrente di immettere la nave Moby Tommy sulla linea Civitavecchia – Olbia, in sostituzione di altre unità navali normalmente in esercizio sulla predetta linea, non soltanto nasce dalle esigenze di natura operativa nell’impiego della flotta a disposizione, ma è anche rispondente al combinato disposto dell’art. 13, comma 12 e del Punto 1) dell’Allegato A “Assetto dei servizi e vincoli tariffari” della Convenzione, così come modificati dall’Accordo del 7 agosto 2014.
L’art. 13, comma 12, nella versione modificata nel 2014, dispone che “la sostituzione del mezzo navale con altro di caratteristiche tecniche ritenute dai Ministeri vigilanti non idonee a garantire il completo soddisfacimento della domanda di trasporto sulla linea sulla quale l’unità in argomento viene impiegata, sia in alta che in bassa stagione, ivi compreso il mezzo di riserva, comporta l’applicazione di una penalità…”.
Nell’Allegato A, per tutte le tratte in esso indicate ivi compresa quella in esame, c’è una clausola per cui la ricorrente si impegna in caso di sostituzione del mezzo ad impiegare la nave che assicuri il completo soddisfacimento della domanda di trasporto, sia in bassa che in alta stagione.
Pertanto il Ministero avrebbe potuto applicare le penalità laddove si fosse registrata l’inidoneità dei mezzi navali impiegati in sostituzione dalla Compagnia a garantire il completo soddisfacimento della domanda di trasporto.
Le motonavi impiegate in sostituzione hanno garantito il servizio di collegamento marittimo, con piena soddisfazione dell’utenza viaggiante dal momento che nessun reclamo sul servizio reso è pervenuto al Ministero, né da parte dell’utenza, né da parte degli enti locali interessati alla percorrenza continuativa di quelle rotte.
Pur convenendo la ricorrente sull’esistenza di un obbligo di controllo del rispetto delle regole del servizio pubblico da parte dell’Amministrazione vigilante, la contestazione della condotta del Ministero riguarda una interpretazione degli obblighi convenzionali in senso letterale senza