TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2019-10-15, n. 201901688
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Pubblicato il 15/10/2019
N. 01688/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01418/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1418 del 2019, proposto da
G V, rappresentato e difeso dall'avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A D S, S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
del provvedimento dirigenziale n. 13 del 17.06.2019, notificato in data 19.06.2019, con il quale il dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato e Partecipate del Comune di Catanzaro ha ordinato lo sgombero del chiosco ed il ripristino dei luoghi in viale Isonzo;di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 il dott. N D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la ricorrente impugna l’ordinanza dirigenziale n. 13 del 17.06.2019, con cui il Comune di Catanzaro, in esecuzione della precedente determina n. 3242 del 03.11.2015, di revoca di concessione di suolo pubblico, ha ordinato alla stessa lo sgombero del chiosco adibito alla somministrazione di alimenti e bevande gestito in viale Isonzo;
Ritenuta la giurisdizione amministrativa, vertendosi in tema di autotutela su bene demaniale (cfr. T.A.R. Puglia, Sez. II, 15 novembre 2018 n. 1474);
Ritenuto che il ricorso appare manifestamente infondato, sì da poter essere deciso con sentenza in forma semplificata, stante la natura vincolata del provvedimento impugnato, che si limita a dare esecuzione alla precedente ordinanza n. 3242/2016, di revoca di concessione di suolo pubblico per morosità (pienamente efficace, quantunque impugnata con ricorso n. 80/2017 R.G.) e non costituisce, diversamente da quanto prospettato in ricorso, un’ordinanza contingibile ed urgente;
Ritenuto che la palesa infondatezza del ricorso consolida il rigetto della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, già disposto dalla apposita Commissione istituita presso questo Tribunale;
Ritenuto che, stante la particolarità della vicenda, le spese del giudizio vadano compensate.