TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-06-18, n. 201907918

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-06-18, n. 201907918
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201907918
Data del deposito : 18 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2019

N. 07918/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02401/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2401 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CRA - Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. L M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G M F in Roma, via Ippolito Nievo, 61;

contro

ANAS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Anas S.p.A. - Compartimento Viabilità per l'Emilia Romagna, non costituita in giudizio;

nei confronti

Giustino Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini e Emilia Piselli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G. Mercalli, 13;

per il risarcimento

con ricorso introduttivo:

- dei danni derivanti dalla perdita della proprietà di un’estensione di terreno di ha 1.45.57 a far data dalla sua prima occupazione, avvenuta il 16 ottobre 1995, irreversibilmente trasformata in conseguenza della realizzazione da parte dell’ANAS della variante esterna all’abitato di Castelfranco Emilia (tra le progressive chilometriche 134+220 e 139+800);

- di qualsiasi altro danno derivante, anche al fondo residuo, dalla realizzazione dell’opera pubblica viaria;

con motivi aggiunti:

- in forma specifica dei danni, mediante restituzione dell'area identificata in catasto al fg. 64 part. 254, fg. 12, particelle 11, 12, 15, per una estensione di h.

1.45.57 illegittimamente occupata, irreversibilmente trasformata e illecitamente detenuta, di proprietà della ricorrente, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi;

- del pregiudizio non patrimoniale arrecato alla ricorrente nella misura del 10% del valore del bene illegittimamente occupato e trasformato;

- del danno causato dalla occupazione illegittima dell'area de qua dalla dell'immissione in possesso fino alla data della restituzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- dell'ulteriore danno causato dalla sottrazione di una estensione di terreno di ha 1.45.57 con conseguente stravolgimento della sistemazione del fondo esistente, tanto da rendere necessario ridefinire la squadratura degli appezzamenti per riportare l'azienda in condizione di razionale coltivazione;

- dell'ulteriore danno causato dalla realizzazione del tratto di tangenziale, che ha determinato l’interclusione di una superficie dei fondi dell'azienda (h. 4.35.70), situata a nord della tangenziale, rimasta priva dell'accesso alla pubblica via ed irraggiungibile dalle macchine operatrici.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ANAS S.p.A. e di Giustino Costruzioni S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa L M;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2019, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (d’ora in avanti CRA), Ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della proprietà di un’estensione di terreno di ha 1.45.57 a far data dalla sua prima occupazione, avvenuta il 16 ottobre 1995, di poi irreversibilmente trasformata in conseguenza della realizzazione da parte dell’ANAS della variante esterna all’abitato di Castelfranco Emilia (tra le progressive chilometriche 134+220 e 139+800), nonché di qualsiasi altro danno derivante, anche al fondo residuo, dalla realizzazione dell’opera pubblica viaria.

Ha esposto di essere proprietario dell'Azienda agricola, denominata Beccastecca, costituita da un'unica estensione di terreno situata tra i comuni di Castelfranco Emilia e S. Cesario, che è stata interessata dalla costruzione della tangenziale tra detti comuni, con perdita della disponibilità di una vasta area di terreno (circa ha 1.45.57), con interclusione di una parte dell'azienda e con difficoltà a proseguire le attività praticate prima della realizzazione dell'opera stradale da parte dell'ANAS.

Si può ricostruire come segue la cronologia dei fatti.

Con decreto dell'Amministratore straordinario dell'ANAS n. 2629 del 19 maggio 1994 venne approvato, agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, il progetto relativo ai lavori di costruzione della variante esterna all'abitato di Castelfranco Emilia (tra le progressive chilometriche 134+220 e 139+800 anche nel Comune di Castelfranco Emilia).

Con decreto n. 188.3/528/751 del 16 giugno 1995 l'Amministratore Straordinario dell'ANAS approvava nuovamente, ai medesimi effetti, il progetto citato e assegnava nuovi termini per l'inizio dei lavori con le relative espropriazioni.

L'incarico di svolgere per conto dell'ANAS tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, per il perfezionamento delle espropriazioni necessarie e delle occupazioni temporanee, veniva conferito alla Giustino Costruzioni S.p.A. la quale, in data 27 luglio 1995, chiedeva il rilascio del decreto di occupazione d'urgenza degli immobili interessati dalle opere.

Il Prefetto di Modena, con decreto del 17 agosto 1995, autorizzava, a favore di ANAS, compartimento della viabilità di Bologna, l'occupazione d'urgenza, per i lavori approvati con il decreto 1883 del giugno 1995, per un periodo di non più di 1800 giorni.

Con due note del 15 settembre 1995 la Giustino Costruzioni S.p.A. invitava l'istituto Sperimentale per la Zootecnia di Roma a trovarsi il giorno 16 ottobre 1995 sui terreni "espropriati", catastalmente censiti al foglio 64, mappale 254, e al foglio 12, mappali 11, 12, 15, del Comune di Castelfranco Emilia.

In data 16 ottobre 1995 avveniva l'immissione in possesso delle dette particelle e venivano stilati i relativi verbali per una estensione totale di mq. 11.680.

In seguito interveniva un nuovo decreto dell'ANAS, Ente Nazionale per le Strade — Direzione Generale prot. 1255 del 27 luglio 1998, con il quale veniva approvato il nuovo progetto esecutivo n. 7408 del 24 novembre 1997, in sostituzione del precedente progetto approvato con decreto dell'Amministratore straordinario dell'ANAS n. 2629 del 19 maggio 1994 e riapprovato con successivo decreto n. 188.3/528/751 del 16 giugno 1995, relativo ai lavori di variante dell'abitato di Castelfranco Emilia tra il km. 134+220 ed il km. 139+800.

Il Prefetto della Provincia di Modena, con decreto prot. 1300 bis /1 sett. in data 10 novembre 1998, autorizzava l'ANAS ad occupare in via temporanea e d'urgenza i terreni necessari all'esecuzione dei lavori in questione.

Con nota dell’8 gennaio 1999 l’Ente Nazionale per le Strade – Compartimento della Viabilità per l’Emilia Romagna, dovendo procedere alla immissione in possesso delle aree interessate dal citato nuovo progetto esecutivo, comunicava all’Istituto espropriando che i beni occupati in conformità del Decreto Prefettizio prot. n. 1371/1° sett. del 17 agosto 1995 erano reimmessi nella piena proprietà dell’Istituto stesso.

In data 2 febbraio 1999 avveniva l'immissione in possesso dei terreni dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia per una estensione totale di mq. 11.680.

Nel marzo del 1999, con ricorso n. 3133/99 RG dinanzi al T.A.R. Lazio, l'Istituto Sperimentale chiedeva l'annullamento del decreto ANAS prot. n. 1255 del 27 luglio 1998 di approvazione del progetto n. 7408 del 24 novembre 1997, del decreto della prefettura di Modena n. 1330/ bis 1 sett. del 10 novembre 1998, dell'avviso di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza del 29 dicembre 1998 e dei provvedimenti non conosciuti con i quali era stato delegato lo Studio S.T.G. al compimento degli atti espropriativi.

Con atto di citazione notificato il 5 luglio 2000 all'Ente Nazionale delle Strade, l'Istituto Zootecnia proponeva opposizione dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna avverso la determinazione n. prot. 9900678-9 del 7 ottobre 1999 dell'indennità di espropriazione, formulata dall'ANAS in £. 12.806.400 per la p.lla 254 del foglio 64 e £. 68.486.400 per le p.lle 11, 12 e 15 del foglio 12.

Con sentenza n. 13252/2000 il T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter , accoglieva il ricorso proposto dall'Istituto Zootecnico ed annullava tutti i provvedimenti impugnati. La sentenza, non impugnata, passava in giudicato.

Nelle more del giudizio veniva realizzata la tangenziale programmata.

Con nota del 2 aprile 2002 l'Ente Nazionale per le strade comunicava la volontà della Direzione Generale di transigere la vertenza mediante la corresponsione all’Istituto dell'importo di € 180.759,91, allegando un verbale recante la quantificazione dell'indennità di esproprio in £. 350.000.000.

Con nota del 3 giugno 2002 venivano rappresentati all'Ente Nazionale per le Strade, compartimento della viabilità per l'Emilia Romagna, i rilievi formulati dal Centro sperimentale di zootecnia, riguardanti sia la quantificazione degli importi dovuti sia la mancanza di una soluzione per l’accesso alla parte del fondo risultata interclusa a seguito della realizzazione dell'opera.

In data 28 ottobre 2003 si teneva un incontro tra l'Istituto Sperimentale di Zootecnica, il Comune di Castelfranco e l'ANAS, nel corso del quale veniva concordato che il fondo intercluso sarebbe stato dotato di un idoneo passaggio e che l'ANAS avrebbe verificato la possibilità di migliorare le pendenze e le profondità dei fossi di scarico paralleli alla tangenziale.

Con nota del 22 gennaio 2004 l'ANAS comunicava che: per il fondo intercluso era stata individuata, durante il sopralluogo, un'area su cui costruire la strada di accesso al fondo intercluso e che il Comune di Castelfranco aveva attivato le procedure per acquisire l'area necessaria;
per i canali di scolo precisava che essi avevano il solo scopo di raccogliere le acque meteoritiche della tangenziale e non potevano fungere da fossi di scoli per i terreni circostanti.

Tuttavia, nonostante numerosi solleciti, nulla veniva effettuato per regolarizzare la situazione di fatto e di diritto.

Quindi il CRA, avente causa dell'Istituto Zootecnico, osserva che, in seguito alla sentenza n. 13252/2000, che ha annullato tutti gli atti della procedura espropriativa avviata da ANAS S.p.A., la perdita della proprietà non è assistita da alcun valido provvedimento ablativo e l’occupazione e la trasformazione del fondo dell'Azienda Beccastecca risultano illegittimi, pertanto ha chiesto il risarcimento di tutti i danni.

Il ricorrente riferisce che la realizzazione della tangenziale in questione ha prodotto, a carico dell'azienda Beccastecca, le seguenti conseguenze:

a) i terreni occupati sono risultati estesi ha 1.45.57 anziché ha 1.16.80 come rilevato nel verbale di immissione in possesso del 2 febbraio 1999;

b) i campi sono risultati stravolti nella consistenza e nella strumentazione aziendale per la migliore utilizzazione, al punto che è stato necessario ridefinire la squadratura degli appezzamenti per ricondurre l'azienda in condizione di razionale coltivazione;

e) l'azienda non è più costituita da un corpo unico perché, a causa della realizzazione del tratto di tangenziale, una parte della superficie aziendale pari ad ha 4.35.70, sita a nord della tangenziale, è stata privata di qualsiasi accesso alla pubblica via, senza alcuna possibilità di essere servita da percorsi alternativi per il transito di macchine operatrici, dunque, definitivamente interclusa;

d) è stata modificata la pendenza naturale del fondo, che ha prodotto la inutilizzabilità della rete esistente di scolo delle acque meteoriche e ha provocato problemi di ristagno idrico, data la natura argillosa del terreno, con la necessità di interventi tecnici e di realizzazione di nuove opere ed impianti di smaltimento;

e) si è determinata la riduzione della produzione nel fondo intercluso per la impossibilità di accesso delle macchine operatrici.

I danni sono stati quantificati in € 381.472,31 nella relazione redatta dal perito dott. agr. Gianni Marchetto del 27 ottobre 2003.

In diritto ha dedotto: violazione dell’art. 43 T.U. 327/2001, degli artt. 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito, CEDU), ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

L’ANAS si è costituita in giudizio solo formalmente, senza svolgere difese.

Si è, altresì, costituita la società Giustino Costruzioni S.p.A., evocata in giudizio quale controinteressata, la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto di essere estromessa dal giudizio.

Con motivi aggiunti notificati il 30 maggio 2013 la ricorrente ha ampliato la domanda, chiedendo la condanna di ANAS S.p.A. al risarcimento:

- in forma specifica, mediante restituzione dell'area identificata in catasto al fg. 64 part. 254, fg. 12 particelle 11, 12, 15 per una estensione di h.

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