TAR Lecce, sez. III, sentenza 2019-02-11, n. 201900241

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2019-02-11, n. 201900241
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201900241
Data del deposito : 11 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/02/2019

N. 00241/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00191/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2018, proposto da
-OMISSIS--, rappresentato e difeso dagli Avvocati P M e Alessandro D'Oria, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato P M in Lecce, Piazzetta Duca D'Enghien, n. 1;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, Piazza S. Oronzo;

per l'annullamento:

- del provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione, datato 25 ottobre 2017, notificato il 12 dicembre 2017, con cui è stata rigettata l'istanza del 7 agosto 2017, con la quale il ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 75 e ss. del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, di poter essere ammesso al profilo professionale di “Commesso giudiziario” dei ruoli del personale del Comparto Ministeri del Ministero della Giustizia;

- del decreto del Direttore Generale del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e delle Risorse, datato 13 dicembre 2017, notificato il 27 gennaio 2018, con il quale è stato decretato che l’odierno ricorrente “è dispensato dal servizio per infermità a decorrere dal 13/12/2017”;

- nonché di tutti gli atti a questi comunque connessi, in quanto lesivi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2018 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori Sono presenti l'avv. P. Mormando e l'avv. dello Stato M. Invitto.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente - Assistente Capo di Polizia Penitenziaria, dichiarato in data 19 luglio 2017 (con giudizio medico - legale espresso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari Palese, C.M.O. distaccata di Taranto) “non idoneo permanentemente al servizio di istituto” ed “idoneo al transito nei Ruoli Civili dell’Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 443/92” - ha impugnato, domandandone l’annullamento:

- il provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione, datato 25 ottobre 2017, notificato il 12 dicembre 2017, con cui è stata rigettata l’istanza del 7 agosto 2017, con la quale il ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 75 e ss. del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, di poter essere ammesso al profilo professionale di “Commesso giudiziario” dei ruoli del personale del Comparto Ministeri del Ministero della Giustizia;

- il decreto del Direttore Generale del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e delle Risorse, datato 13 dicembre 2017, notificato il 27 gennaio 2018, con il quale è stato decretato che l’odierno ricorrente “è dispensato dal servizio per infermità a decorrere dal 13/12/2017”;

- tutti gli atti a questi comunque connessi, in quanto lesivi.

Ha chiesto, inoltre, “in ogni caso accertare e dichiarare il diritto del sig. -OMISSIS--ad essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, così come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 443/’92”.

A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 76 e 77 del Decreto Legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992;
eccesso di potere per irragionevolezza dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria e di motivazione;

2) violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione con riferimento all’art. 75 del Decreto Legislativo n. 443/1992, eccesso di potere per disparità di trattamento.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, contestando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame.

Con decreto monocratico 22 febbraio 2018, n. 100, questo Tribunale ha accolto l’istanza di misure cautelari presidenziali proposta dal ricorrente e, per l’effetto, ha sospeso “ provvisoriamente l’efficacia dei provvedimenti impugnati, ai fini dell’immediato riesame da parte del Ministero della Giustizia dell’istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 30 ottobre 1992 n. 443 ”, fissando per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 6 marzo 2018, con la seguente motivazione:

Premesso che gli artt. 75 e ss. del D. Lgs. 30 ottobre 1992 n. 443 sono rivolti a tutelare nel massimo grado possibile il diritto al lavoro del dipendente del Corpo di Polizia penitenziaria che, riconosciuto inidoneo al servizio di istituto, possa invece espletare altre mansioni anche presso Amministrazioni diverse da quella della Giustizia;

Considerato che l’impugnato provvedimento ministeriale di rigetto dell’istanza presentata dall’odierno ricorrente il 7 agosto 2017 (con cui ha chiesto - ex art. 75 D. Lgs. 30/10/1992 n. 443 – il trasferimento nei ruoli dell’Amministrazione Giudiziaria con il profilo professionale di Commesso giudiziario) appare affetto dal denunciato vizio di eccesso di potere per difetto di adeguata motivazione, in quanto il presidio motivazionale esternato dalla P.A. è privo del necessario puntuale riferimento ai requisiti soggettivi dell’istante e agli aspetti oggettivi delle mansioni specifiche di Commesso giudiziario (profilo professionale indicato dall’interessato nell’istanza presentata il 7 agosto 2017).

Ritenuto che i provvedimenti impugnati e, in particolare, il consequenziale decreto ministeriale di dispensa dal servizio per infermità arrecano al ricorrente un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire dilazione nemmeno sino alla prossima Camera di Consiglio della Sezione ”.

Con ordinanza 6 - 7 marzo 2018, n. 118, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati, “ ai fini dell’immediato riesame da parte del Ministero della Giustizia della domanda presentata in sede amministrativa dal predetto ricorrente ai sensi dell’art. 75 del Decreto Legislativo 30 Ottobre 1992 n° 443 ”, così argomentando:

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di legge (fumus boni juris e periculum in mora) per la concessione della tutela cautelare richiesta dalla parte ricorrente, alla stregua dei condivisibili rilievi contenuti nel decreto presidenziale cautelare n° 100 del 22 Febbraio 2018 ”.

Le parti ha successivamente ribadito le rispettive difese.

In data 3 ottobre 2018, il ricorrente ha depositato in giudizio il decreto datato 21 marzo 2018, con cui il Direttore Generale del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e delle Risorse ha annullato in autotutela il proprio precedente provvedimento del 13 dicembre 2017 (impugnato) di dispensa dal servizio.

All’udienza pubblica del 13 novembre 2018, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

0. - Il ricorso in parte è fondato e deve essere accolto, in parte è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere, e in parte è inammissibile, nei sensi e nei termini di seguito precisati.

1. - Il ricorrente lamenta, sostanzialmente, la violazione dell’art. 75 del Decreto Legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992, norma che “prevede espressamente che il dipendente giudicato inidoneo per motivi di salute, all’assolvimento dei compiti di istituto possa formulare domanda di trasferimento nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della sua amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni dello Stato”.

Deduce che la discrezionalità della P.A. in tale materia “deve essere esercitata nel rispetto dello svolgimento corretto del procedimento e con l’utilizzo di criteri di valutazione tecnica in merito alla possibilità di impiego della risorsa umana divenuta inidonea allo svolgimento dei compiti di istituto”, viceversa risolvendosi l’azione amministrativa “in irragionevole ed arbitrario esercizio di potere svincolato da qualsiasi parametro di ragionevolezza con nocumento dell’interesse pubblico e del diritto del singolo lavoratore al mantenimento del proprio posto di lavoro”;
nel mentre <<nel provvedimento impugnato la P.A. fa riferimento semplicemente all’impossibilità di individuare un’utile collocazione del dipendente all’interno dell’amministrazione giudiziaria “per la specificità e la delicatezza dei compiti espletati dal personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie”>>, sulla base di “una motivazione assolutamente apodittica, senza nemmeno evidenziare in concreto quali possano essere le esigenze che impediscono di ricollocare il dipendente in uno dei numerosi ruoli in essere presso tale Amministrazione e presso le numerose articolazioni territoriali della stessa”.

E tanto, in presenza di una istanza con cui l’interessato <<ha richiesto di essere impiegato con un profilo professionale di “commesso giudiziario”, che esula certamente da qualsiasi profilo di “specificità e delicatezza”>>, unicamente addotto dalla P.A. a fondamento del gravato rigetto.

Sostiene, inoltre, che l’Amministrazione Penitenziaria, in violazione dell’art. 76 del Decreto Legislativo n. 443/1992 (che “delinea in maniera espressa l’ iter procedimentale di corretto accertamento dell’idoneità del dipendente che chiede il trasferimento a ricoprire i profili professionali propri dell’amministrazione di destinazione” - cfr. i commi 8 e 9) “non ha provveduto in alcun modo a verificare l’effettiva idoneità del sig. -OMISSIS-a svolgere le mansioni per le quali era stata formulata l’istanza di transito nei ruoli civili”, non essendo stato l’interessato “sottoposto ad alcuna prova” ed essendosi la P.A. limitata <<a far riferimento ad una non meglio specificata “documentazione relativa al dipendente trasmessa dall’Amministrazione Penitenziaria”>>.

E ciò <<anche in aperto contrasto con il giudizio medico - legale espresso dalla Commissione Medico Ospedaliera Militare di Taranto del 19.7.2017 (appena cinque mesi prima del provvedimento impugnato) che dichiarava l’odierno ricorrente “idoneo al transito nei ruoli civili dell’Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 443/92”>>, dovendo, infine, rilevarsi che “gli art. 75 e 76 del D.Lgs. n. 443 del 30.10.1992 sono pacificamente rivolti a garantire la conservazione del posto di lavoro per il dipendente che viene giudicato non idoneo a svolgere compiti di istituto, ma idoneo a svolgere compiti civili all’interno dell’Amministrazione”.

Il conseguente decreto del Direttore Generale del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e delle Risorse, datato 13 dicembre 2017 (di dispensa “dal servizio per infermità a decorrere dal 13.12.2017”) sarebbe, poi, viziato per invalidità derivata.

1.1 - Le suddette censure formulate a sostegno della domanda di annullamento azionata dal ricorrente sono fondate.

1.2 - Giova rammentare che l’art. 75 (“ Utilizzazione del personale invalido ”) del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (“ Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395 ”) dispone, in particolare, che:

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti d’istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego ”.

Il successivo art. 76 del citato Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel disciplinare le “ Modalità di trasferimento ”, prevede, al comma 9, che l’Amministrazione ricevente “ può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente ”.

1.3 - In linea generale, è stato condivisibilmente ritenuto che le disposizioni contenute negli art. 75 e 76 d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 443 hanno chiara finalità sociale, in quanto rivolte a tutelare nel massimo grado possibile il diritto al lavoro del dipendente che, riconosciuto inidoneo al servizio d’istituto, possa, invece, espletare altre mansioni anche presso Amministrazioni diverse da quella di Grazia e Giustizia (T.A.R. Lazio, Sezione Prima, 1° marzo l999, n. 516).

1.4 - Orbene, il gravato provvedimento di diniego di transito del 25 ottobre 2017 è così testualmente motivato:

“Letta la documentazione relativa al dipendente, trasmessa con nota del 29 settembre 2017, dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;

Rilevata la carenza di interesse di questa Amministrazione giudiziaria al trasferimento richiesto, in quanto, per la specificità e la delicatezza dei compiti espletati dal personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie, non si individua la possibilità di un’utile e opportuna collocazione del Sig. -OMISSIS-all’interno dell’organizzazione giudiziaria”.

Nella parte dispositiva dello stesso provvedimento, si dispone il diniego “in quanto dalla documentazione relativa al dipendente non si individua la possibilità di un’utile collocazione all’interno di questa amministrazione giudiziaria”.

1.5 - Ritiene il Collegio, come già evidenziato in sede cautelare, che l’impugnato diniego risulta affetto dal denunciato vizio di eccesso di potere per difetto di adeguata motivazione, in quanto il presidio motivazionale esternato dalla P.A. è privo del necessario puntuale riferimento ai requisiti soggettivi dell’istante e agli aspetti oggettivi delle mansioni specifiche di Commesso giudiziario (profilo professionale indicato, appunto, dall’interessato nell’istanza presentata il 7 agosto 2017).

Né a diverse conclusioni può addivenirsi con il riferimento (espressamente contenuto solo nella relazione della P.A. del 2 marzo 2018, depositata agli atti di causa) a pregressi procedimenti disciplinari e penali, nonché ai precedenti giudizi degli anni 2014 - 2016 (con esito “mediocre”) adottati dall’Amministrazione di provenienza e alle ulteriori circostanze indicate nella medesima relazione (quale l’uso di sostanze psicoattive), in quanto (a prescindere da ogni ulteriore considerazione) - comunque - non oggetto di espressa indicazione e puntuale valutazione nel provvedimento impugnato.

Va, quindi, disposto l’annullamento del gravato diniego di trasferimento del 25 ottobre 2017, per difetto di adeguata motivazione.

2. - Quanto, poi, all’impugnazione del decreto del Direttore Generale del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e delle Risorse, datato 13 dicembre 2017 (avente ad oggetto la - consequenziale - dispensa “dal servizio per infermità a decorrere dal 13.12.2017”), la stessa è divenuta improcedibile per cessazione della materia del contendere, in quanto, nelle more del presente giudizio, tale decreto è stato autoannullato, in autotutela, con l’esibito decreto direttoriale del 21 marzo 2018.

Sul punto, pertanto, il gravame è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.

3. - Il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile, con riferimento alla (pure) formulata domanda di accertamento e declaratoria del diritto del sig. -OMISSIS-- “ad essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, così come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 443/’92”.

3.1 - In proposito, il ricorrente invoca l’interpretazione costituzionalmente orientata del disposto di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 443/1992, che, a suo dire, “non può prescindere dal diritto del lavoratore di transitare nei ruoli idonei alla sua condizione fisica, cui fa da contraltare il dovere, e non la facoltà, dell’amministrazione di provvedere alla ricollocazione del dipendente”.

Sostiene, infatti, che la lettura dell’art. 75 del Decreto Legislativo n. 443/1992, secondo cui la P.A. alla quale è rivolta l’istanza di transito sarebbe non obbligata, ma solo facultata (nell’esercizio di discrezionalità valutativa) a consentire il passaggio del dipendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, “differenzia la posizione dei dipendenti appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria, giudicati inidonei al servizio d’istituto, rispetto a quella dei militari in medesima condizione appartenenti al personale delle altre Forze Armate, inclusa l’Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza. L’art. 14 comma 5 della Legge n. 266 del 1999 applicabile al personale di cui si è appena detto, in particolare, esprime un vero e proprio diritto (salvo il giudizio della C.M.O) a transitare nell’impiego civile”, cioè “un vero e proprio diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla Commissione medico ospedaliera (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare”.

Assume che, “Per tutto il personale militare e le forze di polizia, pertanto, il transito nel ruolo civile costituisce vero e proprio diritto soggettivo, con la sola eccezione che sarebbe del tutto ingiustificata per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, nonostante anche quest’ultimo sia un corpo facente parte delle forze di polizia in virtù del disposto della sua legge istitutiva (art. 1 della L. 395/1990)”, non potendo “sussistere dubbio di sorta, inoltre, sulla sovrapponibilità del ruolo e dei compiti istituzionali del personale di Polizia Penitenziaria rispetto a quelli degli appartenenti alle altre forze di Polizia”.

Conclude che “Qualsiasi interpretazione diversa della norma, infatti, determinerebbe una pacifica incostituzionalità della stessa”, per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione.

3.2 - L’assunto non convince, non potendo configurarsi il preteso diritto soggettivo dell’interessato.

In proposito, è dirimente (e sufficiente) osservare: da un lato, che l’ordinamento della Polizia Penitenziaria è distinto da quello delle Forze Armate (cui solo si riferisce l’invocata disposizione, norma di stretta interpretazione, relativa alla peculiare fattispecie di trasferimento nell’ambito della medesima Amministrazione);
e, dall’altro, che l’art. 76 del Decreto Legislativo n. 443/1992 (la cui violazione, peraltro, è posta dal ricorrente a sostegno dell’azione di annullamento proposta) prevede lo svolgimento di uno specifico iter per il transito in altri ruoli dell’appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, con facoltà, per la P.A. ricevente, di sottoporre il personale interessato - anche - a specifica “ prova teorica o pratica ” .

4. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso:

- deve essere in parte accolto per difetto di adeguata motivazione, in relazione alla domanda di annullamento del diniego di trasferimento del 25 ottobre 2017, che va, per l’effetto, annullato;

- in parte, è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere, riguardo all’impugnazione del conseguente decreto di dispensa dal servizio, datato 13 dicembre 2017;

- e in parte deve essere dichiarato inammissibile, quanto alla formulata domanda di accertamento e declaratoria del (preteso) diritto del sig. -OMISSIS-- “ad essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, così come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 443/’92”.

5. - Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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