TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-12-05, n. 202203480
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Testo completo
Pubblicato il 05/12/2022
N. 03480/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00911/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nicolò Garzilli n. 59;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento, datato 24/1/2017, prot. n. 5125/2017, a firma del Direttore Regionale Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la revoca, ai sensi dell'art. 8 del Decreto M.F. del 31 luglio 1998, dell'abilitazione “al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione”, notificato al ricorrente a mezzo raccomandata A.R. in data 30 gennaio 2017;
- del provvedimento, datato 24/1/2017, prot. n. 5147/2017, a firma del Direttore Regionale Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la “cancellazione dall'Elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità”, notificato al ricorrente a mezzo raccomandata A.R. in data 27 gennaio 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il dott. L G e uditi per le parti i difensori presente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, datato 24/1/2017, prot. n. 5125/2017, a firma del Direttore Regionale Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la revoca, ai sensi dell’art. 8 del Decreto M.F. del 31 luglio 1998, dell’abilitazione “al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione” , nonché del provvedimento, datato 24/1/2017, prot. n. 5147/2017, a firma del Direttore Regionale Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la “cancellazione dall’Elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità” , notificato al ricorrente a mezzo raccomandata A.R. in data 27 gennaio 2017.
In fatto il ricorrente deduce di svolgere l’attività di dottore commercialista e revisore legale dei conti essendo iscritto, sin dal 1987, nell’albo tenuto dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Palermo.
Il ricorrente, prima dei provvedimenti gravati, era anche professionista abilitato allo svolgimento dell’attività di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, nonché a rilasciare visto di conformità ai sensi del D.M. n. 164 del 31 maggio 1999.
In data 27 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia – Ufficio Audit procedeva ad un controllo volto alla verifica dell’attività di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, nonché al rispetto della normativa concernente il rilascio del visto di conformità.
In occasione di tale verifica si dava atto che il professionista: “è stato autorizzato all’accesso telematico ENTRATEL in data 03/03/1999” ed “è stato inserito nell’elenco informatizzato degli intermediari abilitati a rilasciare il visto di conformità a far data dal 20/03/2015”.
Altresì, il funzionario responsabile, nel corso delle operazioni di verifica, rappresentava all’odierno ricorrente che: “nel disposto incarico di vigilanza, in particolare nell’ambito dell’assistenza fiscale, sarà affrontato il tema riguardante l’entità dei debiti erariali a carico del dott. -OMISSIS- che ammontano complessivamente ad € 658.628,25, al netto di sgravi, sospensioni ed importi riscossi”.
Ciò posto, sulla sola base dell’affermata sussistenza dei debiti erariali sopra richiamati e, a dire dell’istante, senza alcun’altra motivazione, la Direzione Regionale Sicilia dell’Agenzia delle Entrate ha reso i provvedimenti sanzionatori impugnati.
Ciò premesso, il ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti dell’Agenzia comminatori delle sanzioni indicate ed affida, a tal fine, le proprie ragioni ai seguenti motivi:
I. Violazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, nonché dell’art. 8 del D.M. 31 luglio 1998 in relazione al provvedimento impugnato prot. n. 5125/2017. Insussistenza dei presupposti per la revoca dell’abilitazione al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni previsti dalle richiamate norme. Eccesso di potere. Vizio di motivazione;
II. Violazione di legge in