TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-09-04, n. 202400634

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-09-04, n. 202400634
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202400634
Data del deposito : 4 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2024

N. 00634/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00278/2023 REG.RIC.

N. 00152/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 278 del 2023, proposto da
F B, R B, G B, S B, L C, M C, A C, R D N, C F, S F, D F, P L, C M, R R, E S, S S, A S, S T, M V, V A V, rappresentati e difesi dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;



sul ricorso numero di registro generale 152 del 2024, proposto da
Loredana Ingrosso, Patrizia Martucci, Alessandra Garozzo, Francesco Tangucci, Paola Sensoli, Massimo Tangucci, rappresentati e difesi dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'ottemperanza

sia quanto al ricorso n. 278 del 2023 che quanto al ricorso n. 152 del 2024:

del giudicato formatosi sul decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 472/2020 del 30.12.2020 (corretto con ordinanza n. 38/2021 del 20.01.2021).


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso n. 278/23 è stata chiesta l’ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 972 del 30 dicembre 2020, di riparazione del danno da ritardo giudiziario ai sensi della l. n. 89 del 2001, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in favore della Sig.ra F B ed altri venti ricorrenti della somma di € 1.600,00 ciascuno, oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale al saldo. Con il successivo ricorso n. 152/24 è stata chiesta l’ottemperanza del medesimo decreto di cui sopra, in riferimento però alla pretesa vantata da altri sei ricorrenti: in particolare è stata riconosciuta la somma di € 1.600,00 a ciascun ricorrente per l’intero, con l’eccezione dei Sigg.ri Francesco Tangucci, Massimo Tangucci e Sensoli Paola, quali eredi di Corrado Tangucci, ai quali spetta la complessiva somma di € 1.600,00 da dividersi pro quota, oltre interessi e spese legali. Nel medesimo decreto è stata disposta la condanna al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 1.198,50 per compensi ed € 27,00 per esborsi, oltre IVA e CPA.

2. In tutti i ricorsi è stata altresì spiegata domanda di condanna al pagamento delle penalità di mora (cd. astreintes ) oltre alla refusione delle spese legali della presente fase di giudizio in favore del procuratore costituito Avv. A R, dichiaratasi antistataria.

3. In data 10 aprile 2024 la parte ricorrente ha chiesto la riunione del ricorso n. 152/24 al più antico, ovvero il n. 278/23, avendo tutti ad oggetto analoga pretesa creditoria nascente dal medesimo decreto n. 972 del 30 dicembre 2020 della Corte d’Appello di Perugia.

4. Il Ministero della Giustizia si è costituito senza nulla osservare sul punto, e non ha contestato la pretesa creditoria vantata dai ricorrenti.

5. Alla camera di consiglio del 18 giugno 2024 il Collegio ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto del termine semestrale per il deposito rispetto all’invio delle dichiarazioni ex art. 5 sexies L.89/2001, prescritto ai fini della procedibilità del ricorso, oltrechè per l’incompletezza della dichiarazione presentata dalla ricorrente Di N R, il cui documento d'identità risultava scaduto al momento della trasmissione della dichiarazione ex art.

5-sexies della L. 89/2001 al Ministero resistente. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

6. Preliminarmente si dispone la riunione del ricorso n. 278/23 con quello rubricato al numero 152/24, trattandosi di giudizi vertenti sull’esecuzione del medesimo titolo giudiziale, ovvero il decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 972 del 30 dicembre 2020.

7. Devono quindi esaminarsi i profili di inammissibilità dei ricorsi.

7.1. L’art. 5 sexies comma 7 della L. 89/2011 prescrive espressamente che il creditore non può proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento prima che sia decorso il termine semestrale dall’invio dell’apposita dichiarazione sostitutiva ivi prevista. Il suddetto termine non risulta rispettato per i ricorrenti Massimo Tangucci, Alessandra Garozzo e Patrizia Martucci, le cui dichiarazioni ex art. 5 sexies risultano inviate al Ministero resistente il 14 marzo 2023, a fronte della notifica del ricorso introduttivo il 27 marzo 2023 e del successivo deposito il 3 aprile 2023.

Il ricorso è dunque inammissibile per i ricorrenti Massimo Tangucci, Alessandra Garozzo e Patrizia Martucci in riferimento alla tardiva trasmissione della dichiarazione ex art. 5 sexies della L. 89/11.

7.2. Il ricorso è altresì inammissibile sotto altro profilo.

L’art. 5- sexies , c. 1, della legge n. 89/2001 stabilisce altresì che al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della medesima legge, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta, e trasmette la documentazione prevista dai decreti di cui al successivo comma.

In attuazione del comma da ultimo ricordato è stato emanato il decreto del Ministro della Giustizia del 28.10.2016, che, all’art. 2, c. 2, stabilisce che alla dichiarazione sostitutiva, redatta secondo i modelli approvati con lo stesso decreto, deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e del tesserino del codice fiscale o del tesserino sanitario del dichiarante.

Il comma 4 del succitato art.

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