TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2018-10-30, n. 201806369

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2018-10-30, n. 201806369
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201806369
Data del deposito : 30 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2018

N. 06369/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02870/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2870 del 2016, proposto da
P M, rappresentato e difeso dagli avv.ti G S e M S, con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, piazza Nazionale, n. 94/D e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute - non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3147/2015 resa sul ricorso RG. 17732/2014 dal Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro il 1° aprile 2015 e pubblicata in pari data.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 114 c.p.a.;

Visto l’art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che con il presente ricorso, depositato in data 21 giugno 2016, P M ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza n. 3147/2015, resa sul ricorso RG. 17732/2014 dal Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro il 1° aprile 2015 e pubblicata in pari data;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute non si è costituito in giudizio;

CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 17 ottobre 2018 il Presidente, ritenendo di porre a fondamento dell’odierna decisione la questione di inammissibilità del ricorso per mancanza di prova della notifica, rilevata d’ufficio, ha indicato la questione medesima in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dandone atto a verbale;
che alla medesima camera di consiglio la causa è stata chiamata e assunta in decisione;

CONSIDERATO che il ricorso non reca in calce la relata di notifica dell'atto al Ministero della Salute ed è, dunque, carente la prova dell'avvenuta spedizione del ricorso all'Amministrazione intimata, adempimento richiesto dall'art. 114, comma 1, c.p.a., la cui violazione determina la radicale inammissibilità del ricorso (cfr. T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 2 luglio 2018, n. 806);

RITENUTO che, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata, nulla debba essere statuito in ordine al regolamento delle spese di causa.

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