TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-03-20, n. 202300170

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-03-20, n. 202300170
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300170
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2023

N. 00170/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00439/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 439 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Potenza, alla via Pretoria n. 12, e domicilio digitale in atti;

contro

- Ministero dell’interno e Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al corso

XVIII

Agosto 1860 n. 46;

per l'annullamento

- del decreto del Questore della Provincia di Potenza n. prot. -OMISSIS-, notificato in data 4 luglio 2021 con il quale è stata respinta l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo;

- del decreto della Prefettura di Potenza n. prot. -OMISSIS- del 17 maggio 2022, notificato in data 8 giugno 2022, col quale è stato ritenuto tardivo il successivo ricorso gerarchico.

- di tutti gli atti presupposti e conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS-, con atto depositato il 16 settembre 2022, è insorto avverso gli atti in epigrafe, rispettivamente di declaratoria di irricevibilità del ricorso gerarchico e di diniego di rilascio della licenza di fucile per uso tiro a volo, deducendo in diritto la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.

2. Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.

3. All’udienza dell’8 febbraio 2023 il giudizio è transitato in decisione.

4. In “ limine litis ”, al fine del vaglio di ammissibilità del presente ricorso, va rilevata la tempestività del rimedio gerarchico proposto dal -OMISSIS- avverso il decreto questorile di diniego di rinnovo del titolo e la conseguente palese erroneità della qualificazione di irricevibilità cui è pervenuta la Prefettura intimata. Invero, risulta dagli atti di causa come il ricorso amministrativo sia stato spedito il 3 agosto 2021, dunque entro il trentesimo giorno dalla notificazione del provvedimento così contestato, caduta il 4 luglio 2021. In tal senso, l'art. 2, comma 2, del d.P.R. 1199 del 1971, disciplinante la materia, testualmente dispone che “quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione”.

5. Nel merito, il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue. Ritiene dunque il Collegio di poter soprassedere al rilievo officioso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la Prefettura intimata, successivamente al deposito del ricorso, emanato un nuovo decreto decisorio (in esito all’istanza di autotutela presentata dall’odierno deducente) col quale ha rigettato nel merito il ricorso gerarchico di cui è questione;
decreto decisorio che è stato notificato il 20 settembre 2022 e che non risulta impugnato.

5.1. L’avversato diniego, sul versante motivazionale, valorizza i seguenti episodi: a ) il deferimento all’A.G. competente, in data 1 febbraio 2014, unitamente alla moglie convivente, per il reato di cui all’art. 590 c.p.; b ) il deferimento all’A.G. competente, in data 1 aprile 2016, unitamente alla moglie convivente, per i reati di cui agli artt. 582, 590 e 593 c.p.; c ) l’accompagnarsi, in data 8 novembre 2017, con persona gravata da pregiudizi di polizia.

Secondo il ricorrente, il diniego di rinnovo del porto di fucile sconterebbe una evidente carenza motivazionale. In particolare, la Questura di Potenza non avrebbe considerato quanto segue: - il procedimento penale scaturito dai due deferimenti si sarebbe concluso con sentenza di non luogo a procedere;
- l’incontro con persona gravata da pregiudizi di polizia sarebbe involontario e isolato. Mancherebbe pure un giudizio complessivo sulla personalità e la condotta del ricorrente dal quale sarebbe emersa l’episodicità dei fatti contestati e la piena affidabilità del soggetto.

In senso contrario, osserva il Collegio come l’art. 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS, attribuisca al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi «alle persone ritenute capaci di abusarne», mentre il successivo art. 43 preveda, oltre alle generali ipotesi comportanti il diniego di rilascio o di rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza di cui all'art. 11, ulteriori specifiche ipotesi indicate al comma 1, nonché, al comma 2 che «la licenza può essere ricusata […] a chi non dà affidamento di non abusare delle armi». Secondo una condivisibile giurisprudenza, tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che il rilascio della licenza a portare le armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva, la quale già fa parte della sfera del privato, ma assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare armi sancito dall'art. 699 c. p. e dall'art. 4, comma 1, della l. n. 110/1975, sicché, in tale quadro normativo, il controllo effettuato al riguardo dall'autorità di pubblica sicurezza viene ad assumere connotazioni particolarmente pregnanti e severe, essendo la stessa titolare di un ampio potere discrezionale di valutazione in ordine alla affidabilità del soggetto di non abusare delle armi. In ragione di ciò il diniego di porto d’armi o la revoca di tale titolo non richiedono un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne (Cons Stato, sez. III, 31 marzo 2014, n. 1521). Ancora, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il giudizio di inaffidabilità a detenere armi è giustificabile anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali che però sono non ascrivibili a buona condotta, di guisa che l’autorizzazione al porto d’armi può essere rilasciata solo a persone assolutamente ineccepibili, in modo da scongiurare ogni perplessità su possibili abusi a tutela dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività (Cons Stato, sez. III, 11 marzo 2015, n. 1270).

Nel caso di specie, il diniego tiene conto di più condotte che, sebbene non abbiano comportato l’irrogazione di una sanzione penale per l’intervenuta estinzione del reato (a seguito dell’offerta di una somma di danaro accettata dalla persona offesa, ai sensi del d.lgs. 274/2000, art. 35), non risultano revocate in dubbio in sede processuale, e appaiono di particolare disvalore ai fini che qui rilevano, avendo comportato lesioni alla vittima di tali episodi. Si tratta di condotte “ contra legem ” che ben possono far insorgere un giudizio negativo in ordine alla futura condotta della persona relativamente all’uso delle armi.

In definitiva, ritiene il Collegio che nel caso di specie sia stata svolta una adeguata valutazione complessiva degli aspetti concreti che sono stati assunti a presupposto per la formulazione del giudizio di non affidabilità, che, atteso il suo carattere latamente discrezionale, non può essere sindacata se non per la violazione del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza o del travisamento dei fatti, nella specie non ravvisabile.

6. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

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