TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-03-20, n. 202300170
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Testo completo
Pubblicato il 20/03/2023
N. 00170/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00439/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 439 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Faggella, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Potenza, alla via Pretoria n. 12, e domicilio digitale in atti;
contro
- Ministero dell’interno e Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
- del decreto del Questore della Provincia di Potenza n. prot. -OMISSIS-, notificato in data 4 luglio 2021 con il quale è stata respinta l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo;
- del decreto della Prefettura di Potenza n. prot. -OMISSIS- del 17 maggio 2022, notificato in data 8 giugno 2022, col quale è stato ritenuto tardivo il successivo ricorso gerarchico.
- di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, con atto depositato il 16 settembre 2022, è insorto avverso gli atti in epigrafe, rispettivamente di declaratoria di irricevibilità del ricorso gerarchico e di diniego di rilascio della licenza di fucile per uso tiro a volo, deducendo in diritto la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.
2. Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.
3. All’udienza dell’8 febbraio 2023 il giudizio è transitato in decisione.
4. In “ limine litis ”, al fine del vaglio di ammissibilità del presente ricorso, va rilevata la tempestività del rimedio gerarchico proposto dal -OMISSIS- avverso il decreto questorile di diniego di rinnovo del titolo e la conseguente palese erroneità della qualificazione di irricevibilità cui è pervenuta la Prefettura intimata. Invero, risulta dagli atti di causa come il ricorso amministrativo sia stato spedito il 3 agosto 2021, dunque entro il trentesimo giorno dalla notificazione del provvedimento così contestato, caduta il 4 luglio 2021. In tal senso, l'art. 2, comma 2, del d.P.R.