TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2020-05-21, n. 202003895

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2020-05-21, n. 202003895
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003895
Data del deposito : 21 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2020

N. 03111/2020 REG.RIC.

N. 03895/2020 REG.PROV.CAU.

N. 03111/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3111 del 2020, proposto da


Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F P D T e C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Regione Sicilia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020, disciplinante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020 la dott.ssa F P in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 27/2020;


Considerato che le disposizioni del decreto impugnato hanno cessato di avere efficacia in data 17 maggio 2020, come previsto dall’art. 10, comma 1, dello stesso decreto, di tal che non ricorrono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;

Ritenuto che le spese della presente fase possono essere compensate;

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