TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 2020-02-14, n. 202000080

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 2020-02-14, n. 202000080
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202000080
Data del deposito : 14 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2020

N. 00141/2020 REG.RIC.

N. 00080/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00141/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 141 del 2020, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero della Giustizia, Corte D'Appello Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l’annullamento

previa sospensione e previa adozione delle misure cautelari più idonee

1) Del provvedimento del 15 novembre 2019 con la quale la commissione di esami ha rigettato la richiesta di ripetizione dell’esame orale, con esito negativo, sostenuto dal ricorrente in data 3 ottobre 2019;

2) Nonché, ove occorra del preavviso di rigetto del 15.10.2019;

3) Nonché, ove occorra del verbale della II commissione per gli esami di avvocato, sessione 2018, del 3 ottobre 2019 nella parte in cui ha dichiarato non idoneo il ricorrente e del relativo allegato 4.

4) Di qualunque ulteriore atto presupposto connesso e conseguenziale ancorchè non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 il dott. M A P F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato, ad un primo e necessariamente sommario esame giustificato dall’esigenze di particolare urgenza e celerità caratterizzanti il rito cautelare e salva diversa e migliore valutazione nel merito, che il ricorso non appare contraddistinto da un fumus di fondatezza, stante l’inidoneità della certificazione medica prodotta a comprovare con certezza la dedotta incapacità naturale di intendere e di volere nel giorno e nell’esatto momento in cui il ricorrente ha sostenuto la prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense al punto da impedire all’interessato financo la possibilità di formulare una tempestiva istanza di differimento della seduta di esame;

ritenuti, dunque, non sussistenti i presupposti per l’accoglimento della proposta domanda cautelare;

ritenuti, comunque, sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali della fase cautelare;

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