TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-06-09, n. 201600743
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Testo completo
N. 00743/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00575/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 575 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-. in proprio e quale mandataria del R.T.I. con -OMISSIS-. e-OMISSIS-., rappresentata e difesa dagli avv.ti M B e A R, con domicilio eletto presso A R, in Bari, Via Dante, 25;
contro
ARO Bari/2, rappresentato e difeso dall'avv. M F I, con domicilio eletto presso M F I, in Bari, Piazza Garibaldi, 63;Comune di Modugno, Comune di Palo del Colle, Comune di Giovinazzo, Comune di Bitetto, Comune di Bitritto, Comune di Binetto, Comune di Sannicandro di Bari, Comune di Modugno Capofila Associazione ARO Bari 2;
nei confronti di
Cns - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. in proprio e nella qualità di mandataria in A.T.I. con Cogeir Costruzioni e Gestioni S.r.l. e Impresa Fiume S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Sticchi Damiani e Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi, in Bari, Piazza Luigi di Savoia, 41/A;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del verbale n. 9 del 13/4/2015, recante l'esclusione dell'A.T.I., di cui la ricorrente è capogruppo in pectore , dalla procedura concorsuale avente ad oggetto il " servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani (R.U.), rifiuti urbani assimilati e dell'igiene del suolo, fornitura e distribuzione attrezzatura, contenitori, materiale d'uso da impiegarsi per la raccolta dei rifiuti e servizi accessori nei Comuni dell'ARO Bari 2 ";
2) di ogni altro atto o provvedimento connesso, comunque attribuibile alla stazione appaltante;
nonché
per motivi aggiunti
per l’annullamento
3) della determinazione n. 882/2015 del Responsabile Unico del procedimento adottata in data 18 novembre 2015, contestualmente pubblicata e comunicata alla ricorrente con nota prot. 56702 del 19 novembre 2015 di aggiudicazione definitiva del predetto appalto in favore del R.T.I. Cns - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Aro Bari/2 e di Cns - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. in proprio e nella qualità di mandataria in A.T.I. con Cogeir Costruzioni e Gestioni S.r.l. e Impresa Fiume S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 24.4.2015 e pervenuto in Segreteria in data 6.5.2015, l’-OMISSIS-. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del verbale n. 9 del 13.4.2015, recante l’esclusione dell’ATI - di cui la ricorrente era capogruppo in pectore - dalla procedura concorsuale avente ad oggetto il “ servizio raccolta e trasporti rifiuti solidi e urbani (R.U.), rifiuti urbani assimilati e dell’igiene del suolo, fornitura e distribuzione attrezzature, contenitori, materiale d’uso da impiegarsi per la raccolta dei rifiuti e servizi accessori nei Comuni dell’ARO Bari 2 ”, nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, comunque attribuibile alla stazione appaltante.
Chiedeva, altresì, l’annullamento dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva della commessa e, se del caso, anche per la conseguente declaratoria di nullità, ex art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. n. 163/2006 della sanzione espulsiva avversata.
Chiedeva, infine, in via principale la riammissione alla gara, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del presente gravame, in via subordinata instando per il risarcimento del danno per equivalente.
La ricorrente esponeva in fatto di aver preso parte alla procedura aperta indetta dal Comune di Modugno, in qualità di Comune capofila dell’ARO BA/2, con bando di gara trasmesso alla G.U.U.E. in data 21.10.2014 per la relativa pubblicazione e pubblicato per estratto sulla G.U.R.I il 24.10.2014, avente ad oggetto il “ servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani (R. U.), rifiuti urbani assimilati e dell’igiene del suolo, fornitura e distribuzione attrezzature, contenitori, materiale d’uso da impiegarsi per la raccolta dei rifiuti e servizi accessori nei Comuni dell’ARO Bari 2 ”, per una durata di nove anni dalla sottoscrizione del contratto e per un valore base d’asta complessivo relativo ai servizi base ed ai servizi opzionali pari a euro 132.121.275,25.
In detto bando, quanto ai requisiti di ordine generale ovvero quanto alla situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti riguardanti l’iscrizione nell’Albo Professionale o nel Registro commerciale, si stabiliva di richiedere l’inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate all’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, nonché delle ulteriori situazioni soggettive che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.
Più nel dettaglio, per quanto qui è d’interesse, non era ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali fossero sussistenti le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.
Partecipavano alla gara in parola, oltre alla “-OMISSIS-- -OMISSIS-. - ASV Bitonto S.p.A.”, altre cinque ditte (“ATI Econord S.p.A. - Tradesco s.r.l.”; “ATI CNS - Impresa del Fiume - Cogeir Costruzioni e Gestioni”; “ATI Recuperi Pugliesi - Tecknoservice - Camassa Ambiente - Tekneko s.r.l. Sistema Ecologia” “Linea Gestioni s.r.l.”).
Entro la data fissata quale termine di presentazione delle offerte - 16.12.2014 - la ricorrente produceva la documentazione amministrativa di rito, nell’ambito della quale il Presidente del Consiglio d’Amministrazione della -OMISSIS-., tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dichiarava la presenza di una lista di soggetti rientranti nelle previsioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006; evidenziava, altresì, che in data 11.12.2013 erano cessati dalla carica determinati Procuratori; specificava, inoltre, che in data 11.3.2014 era cessato dalla carica il Direttore Tecnico, sig. -OMISSIS-, e che in data 17.4.2014 era cessato dalla carica di socio di maggioranza il sig.-OMISSIS-.
La ricorrente precisava, infine, che “ nei confronti dei soggetti titolari di carica non sussisteva alcuna causa di esclusione dalle gare prevista dall’art. 38 comma 1 lett. b), c), m ter), del D.lgs. 163/2006 s.m.i. ”.
In particolare, proseguiva in ricorso-OMISSIS-, nei giorni 26 e 27.1.2015, in occasione della seconda e terza seduta pubblica deputata alla verifica del possesso dei requisiti idoneativi, i commissari nulla obiettavano circa la documentazione presentata, in tal modo ammettendo alla gara il R.T.I. ricorrente.
In data 13.04.2015, in occasione d’ulteriori adempimenti istruttori afferenti l’ammissione o meno di altri concorrenti, i medesimi commissari deliberavano l’esclusione dalle successive fasi di gara dell’impresa ricorrente, rappresentando che in data 26.1.2015, successivamente al termine ultimo di presentazione delle offerte, era stata depositata una sentenza del Tribunale di Monza - la n. 71/2015 - con cui si disponeva l’applicazione della pena ex art. 444 e ss. c.p.p. nei confronti di taluni soggetti cessati dalle rispettive cariche nell’organigramma -OMISSIS-.
A tal proposito, la ricorrente evidenziava l’illegittimità della sanzione espulsiva comminata in virtù del fatto che la sentenza in parola: 1) era sopravvenuta rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, evenienza, questa, tale da impedire non solo qualsivoglia sua dichiarazione ma, soprattutto, l’adozione, nei confronti dei c.d. cessati, degli atti di “ completa ed effettiva dissociazione della