TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-12-31, n. 202014187
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Pubblicato il 31/12/2020
N. 14187/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01246/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2019, proposto da
Scuola A S S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F L, E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell' Universita' e della Ricerca, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento acquisito al prot. n. 10976 del 28.11.2018 a firma del Direttore Generale, la dott.ssa Barbara Casagrande, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Dipartimento per le infrastrutture i sistemi informativi e statistici- Direzione generale per l'Edilizia statale e gli interventi speciali, con il quale si comunicava l'impossibilità di provvedere alla erogazione dei contributi pubblici ad istituti scolastici privati, data la scadenza del termine perentorio, previsto dal Decreto 3.10.2012 n. 343, del 30.6.2015 entro il quale si sarebbe dovuto sottoscrivere il contratto di prestito con Cassa Depositi e Prestiti, condizione imprescindibile al fine della concessione del contributo de quo e, conseguentemente, per la condanna delle resistenti amministrazioni al risarcimento dei danni e del danno da ritardo subito dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa R R, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 e dato atto che nessuna delle parti ha chiesto la discussione da remoto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La vicenda sfociata nel provvedimento impugnato origina da un programma straordinario di finanziamenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, previsti dalla L. n. 289/2002.
2. In particolare, e per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, va detto che in attuazione dell’art. 80, comma 21, della L. 289/2002 e della Risoluzione Parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, con Decreto Interministeriale n. 232 del 3 ottobre 2012, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca nonché con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, era approvato un programma straordinario di edilizia scolastica, nel quale erano compresi sia interventi da realizzare su edifici scolastici pubblici, sia interventi da effettuare su edifici scolastici privati, e ciò in conformità all’indicata Risoluzione Parlamentare, che aveva espresso la volontà di finanziare con fondi pubblici anche interventi su edifici scolastici di proprietà di scuole private parificate, interventi che la Risoluzione Parlamentare indicava puntualmente.
3. Tra gli interventi finanziabili, contemplati dalla Risoluzione Parlamentare e poi dal Decreto Interministeriale n. 343 del 3 ottobre 2012, v’era anche quello proposto dalla ricorrente, per il quale il Piano Straordinario prevedeva un finanziamento di 9.391,77 euro per l’anno 2009, fino a 30.000,00 euro stanziati sul bilancio 2012 e fino a 70.000,00 euro stanziati sul bilancio 2013.
4. Il Decreto Interministeriale n. 343/2012 stabiliva poi una specifica tempistica:
- il soggetto abilitato all’utilizzazione del finanziamento, meglio definito come “ente aggiudicatore”, nei 45 giorni successivi doveva far pervenire al Ministero una manifestazione di interesse al finanziamento, la cui tardività o mancanza comportava la revoca automatica dal contributo;
- era poi previsto che nei successivi 240 giorni gli “enti aggiudicatori” facessero pervenire al MIT una certificazione relativa alla coerenza tra il programma ed il progetto definitivo dell’intervento da finanziare, essendo tale certificazione prodromica alla stipula, tra gli “enti aggiudicatori” e “l’istituto finanziatore”, del contratto di mutuo o di altro contratto relativo ad altre operazioni finanziarie: la mancata stipula del contratto entro un anno dal ricevimento della certificazione costituiva causa di revoca automatica dal contributo;
- stipulato il contratto di finanziamento, entro i successivi 90 giorni gli “enti aggiudicatori” dovevano provvedere alla consegna dei lavori, dopo la quale sarebbe stato pagato il primo acconto;
- il Decreto del MIT del 3 ottobre 2012 prevedeva poi delle cause di revoca del finanziamento facoltative, in particolare per il caso in cui l’ “ente aggiudicatore” per cause ad esso non imputabili non avesse rispettati i termini indicati dal Decreto medesimo.
5. Nell’ambito di tale programma di finanziamento emergevano dubbi legati all’inclusione, nel programma, degli interventi su edifici ospitanti scuole paritarie o private, ragione per cui il MIT si determinava a chiedere specifico parere al Consiglio di Stato;nel contempo l’Amministrazione comunicava alle scuole private e paritarie, che avevano trasmesso la manifestazione di interesse al finanziamento in questione, la sospensione del finanziamento stesso in attesa del parere del Consiglio di Sato.
6. Quest’ultimo si pronunciava il 9 giugno 2015, affermando che in linea generale gli istituti scolastici di proprietà privata non potevano essere finanziati con danari pubblici;tuttavia l’art.30, comma 5-bis del D.L. 06/12/2011 n. 201, che aveva demandato al Governo di dare attuazione all’atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, costituiva la fonte normativa di legge che rendeva possibile il finanziamento, con fondi pubblici, di interventi in favore delle scuole private parificate individuate nelle predetta risoluzione.
7. Con Legge n.107/2015, entrata in vigore il 16 luglio 2015, recante “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ” all’art.1, comma 170 è stato decretato che “ Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n.