TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-20, n. 202303865

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-20, n. 202303865
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303865
Data del deposito : 20 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2023

N. 03865/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03148/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3148 del 2014, proposto da
S L, rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Teocrito, 48;

contro

Comune di Bronte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, in persona dell’Assessorato Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Salvatore Caldaci e Luigi Triscali, originariamente rappresentati e difesi dagli avvocati Adriano Rodolfo Cavallaro e Maria Cristina Triscali, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. di Catania, e dal 24/07/2020 Salvatore Francesco Caldaci rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Galvagno e Riccardo Giuffrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, via Umberto 306;

per l''annullamento

- dell’autorizzazione n. 484 del 26 settembre 2014 rilasciata ai controinteressati per la realizzazione e il mantenimento di opere edilizie;

ed ove occorra

- del parere dell''Ufficio tecnico comunale del 1° luglio 2014, come citato nelle premesse della stessa autorizzazione e non meglio conosciuto dal ricorrente;

- della nota prot. n. 17898 del 23 settembre 2014 della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bronte, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, nonché di Salvatore Caldaci e Luigi Triscali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Sig. S L, proprietario di un immobile in Bronte, contrada Borgonuovo, contraddistinto in Catasto al Foglio n. 83, Particelle n. 298 e 338, temendo che la edificazione intrapresa dai Dott.ri Salvatore Cardaci e Luigi Triscali su di un fondo contiguo - previo ottenimento della ottenuta concessione edilizia n. 844 del 08/07/2010 e della successiva, in variante, del 08/08/2011- potesse arrecargli pregiudizio, impugnava tali atti con ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Nelle more, i controinteressati nel procedimento giustiziale avanzavano richiesta di accertamento di conformità per l’immobile realizzato sul fondo di cui essi erano proprietari. Il Dirigente Tecnico dell’Ufficio Urbanistica – VII^ Area Tecnica del Comune di Bronte, con autorizzazione n. 484 del 26/09/2014, corrispondeva positivamente all’istanza formulata da quelli.

Il Sig. S L impugnava il provvedimento menzionato da ultimo con un ricorso notificato l’11/12/2014.

Si costituivano in giudizio tanto il Comune intimato, quanto i controinteressati.

In data 19 ottobre 2023 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe. Qui il Collegio, rilevata d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso – in ragione della impugnazione con ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana, piuttosto che con ricorso giurisdizionale, della concessione edilizia preesistente alla formulata e accolta richiesta di accertamento di conformità - con ordinanza n. 3099/2023 dava termini alle parti per argomentare con esclusivo riguardo a tale questione processuale.

Nella memoria depositata in segreteria dal ricorrente il 27/10/2023, egli escludeva essersi verificato il rischio “che l’impugnazione in sede giurisdizionale porti a un riesame del relativo giudizio espresso in sede consultiva, per effetto della sovrapposizione della decisione giurisdizionale a quella del ricorso straordinario ”, in quanto nel caso in esame “ il C.G.A.R.S. si è pronunciato soltanto sulla questione della competenza professionale del progettista, avendo lasciato impregiudicata ogni questione sui vizi sostanziali dell’atto ”.

Il Collegio ritiene persuasiva una tale argomentazione e quindi esclude di dover dichiarare inammissibile il ricorso in epigrafe per violazione del principio di alternatività fra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana con riguardo ad atti distinti, ma legati fra loro da nesso di presupposizione.

Tuttavia sussistono ulteriori ragioni in rito che precludono al Collegio di poter passare (almeno in parte) allo scrutinio delle censure di merito proposte dal ricorrente – senza stavolta dover passare attraverso una (nuova) ordinanza ex art. 73 c.p.a., perché dubbi sulla sussistenza e/o permanenza dell’interesse a ricorrere dello stesso sono stati avanzati già nella memoria dei controinteressati del 21/02/2022, con conseguente (quantomeno astratta possibilità di) sviluppo del contraddittorio processuale fra le parti in ordine al sussistere di una tale condizione della domanda.

Com’è noto, con la sentenza n. 22 del 9 dicembre 2021 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha precisato che: “ nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato. L'interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso ”.

Nel caso di specie però il ricorrente si è limitato ad affermare in ricorso che “le opere (assentite con la concessione edilizia n. 844 del 08/07/2010 e poi “salvate” dal rilascio dell’impugnato accertamento di conformità) avrebbero causato un notevole pregiudizio alla sua proprietà ”.

Tuttavia a quel silenzio in sede di gravame il Collegio ritiene possa rimediare, anche se soltanto parzialmente, la considerazione delle iniziative giudiziarie che il ricorrente ha promosso dinnanzi ad organi appartenenti ad un diverso plesso giurisdizionale.

Infatti con atto di citazione del 07/02/2013 il Sig. S L ha chiesto al Tribunale Civile di Catania – Terza Sezione di “ dichiarare e accertare che l’immobile in corso di realizzazione sul terreno dei convenuti Triscali L e C S F viola la disciplina delle distanze tra fabbricati su fondi finitimi e quella urbanistica vigente nel Comune di Bronte;
e di conseguenza di condannare i convenuti alla demolizione delle opere realizzate in violazione delle disposizioni urbanistiche regolamentari vigenti nel predetto Comune in materia di distanze tra manufatti ubicati su fondi contigui
”.

Si può dunque ritenere che la violazione delle distanze dedotta con il primo motivo di ricorso quale

vizio di legittimità dell’autorizzazione n. 484 del 26/09/2014 individui altresì un positivo e sufficientemente specifico interesse del ricorrente – strumentalmente, alla maggior tutela della propria sfera di riservatezza e/o alla conservazione di un maggior spazio libero utile per attingere luce e per la salubrità dell’aria - tale da far ritenere sussistente, anche se esclusivamente per tale parte della presente domanda di tutela giurisdizionale, la condizione dell’azione rappresentata dall’interesse a ricorrere.

Per quanto invece attiene all’altezza dell’edificio di cui al provvedimento impugnato – oggetto di censura all’interno del secondo motivo di ricorso per superamento di quella massima prevista dai vigenti strumenti urbanistici -, la specificità del relativo pregiudizio non “ può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso ”: dato che all’interno di quello, oltre a non essere mai stato specificato il rapporto fra l’altezza dell’edificio preesistente di proprietà del ricorrente e quello erigendo dai controinteressati, non è stato offerto alcun elemento per comprendere in che termini una eventuale maggior altezza del secondo avrebbe potuto arrecare pregiudizio al ricorrente (in ipotesi per una limitazione di vedute, uno stabile ombreggiamento dell’immobile preesistente o di sue parti, la compromissione dell’efficienza di installati impianti fotovoltaici, etc. etc.).

Per quanto invece riguarda tutti i rimanenti lamentati vizi di violazione degli art. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004, dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 16 del D.P.R.274/1929, manca ancora una volta la esplicitazione di come il vulnus arrecato agli interessi pubblici protetti da quelle norme possa essere altresì divenuto pregiudizio individuale entro la sfera giuridica soggettiva del ricorrente.

Per le ragioni anzidette, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile con riguardo a tutti i motivi di ricorso diversi dal primo per originaria carenza di interesse a ricorrere.

Con riguardo invece al primo motivo di gravame, il Collegio non ritiene che si versi in una situazione di sopravvenuta carenza d’interesse dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 2481/2016 del 02/05/2016 del Tribunale Civile di Catania – Terza Sezione a far data dal 4 marzo 2020, così come da eccezione del controinteressato nella memoria depositata in segreteria il 21/01/2022.

Infatti, ferma restando la possibilità di trarre argomento dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 2481/2016 del 02/05/2016 del Tribunale Civile di Catania – Terza Sezione quanto all’aver quest’ultimo ritenuto “ qualificabile come costruzione non interamente interrata il c.d. “vano di

ventilazione” realizzato dai convenuti in adiacenza al muro di confine, al punto da doverla

considerare ai fini del computo delle distanze tra costruzioni su fondi finitimi. Conseguentemente, ne va disposta l’eliminazione in quanto costruzione realizzata ad una distanza

dall’edificio dell’attore inferiore rispetto a quella prestabilita dalla legge, come accertato dal

nominato C.T.U.” , residua a giudizio del Collegio la possibilità di una (ulteriore) tutela (anche) dinnanzi al giudice adito per ciò da cui in quella stessa sentenza il Tribunale di Catania ha espressamente ritenuto di doversi astenere: ovvero “ la verifica della conformità urbanistica dell’opera”.

La violazione delle distanze a causa del “ c.d. “vano di ventilazione” realizzato dai convenuti in adiacenza al muro di confine ”, oltre che ledere un diritto soggettivo perfetto del ricorrente tutelabile mediante il processo di esecuzione disciplinato dal Titolo IV del Libro IV del vigente c.p.c., dà pertanto luogo anche ad una (parziale) illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe, che si correla ad una posizione di interesse legittimo del ricorrente quanto al doveroso esercizio dei poteri repressivi di cui all’art. 27 del D.P.R. da parte dell’ente locale competente a fronte di un immobile che non può più essere conservato nella sua originaria interezza. Il tutto in una logica di ampliamento delle tutele, che certo non ripugna al principio di effettività della tutela giurisdizionale guarentigiato dall’art. 24 Cost., così come ha ribadito la stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 213 dell’11 novembre 2021 (anche se con riguardo a norme di diritto sostanziale) per l’ipotesi in cui “ un diritto fondamentale trovi protezione, sia in una norma costituzionale sia in una norma della CEDU , (realizzandosi così) una concorrenza di tutele che si traduce in un'integrazione di garanzie ”.

Il Collegio pertanto, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe limitatamente al suo primo motivo, e lo dichiara inammissibile per originaria carenza di interesse a ricorrere in ogni sua altra rimanente parte.

Per l’effetto, deve quindi disporsi l’annullamento dell’autorizzazione n. 484 del 26 settembre 2014, mentre risulta inammissibile l’impugnazione degli ulteriori atti, contestati invero in via cautelativa, in quanto il parere dell''Ufficio tecnico comunale del 1° luglio 2014 presenta natura endoprocedimentale e il la nota n. 17898 del 23 settembre 2014 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania concerne profili paesaggistici che esulano dalla presente controversia edilizia.

Dato che la decisione assunta discende dal consolidarsi di un certo orientamento giurisprudenziale soltanto in data successiva a quella dell’avvenuta proposizione del gravame, il Collegio, indipendentemente dalla formale soccombenza del ricorrente, ritiene di dover disporre la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

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