TAR Napoli, sez. V, sentenza 2015-01-02, n. 201500002

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2015-01-02, n. 201500002
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201500002
Data del deposito : 2 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02043/2014 REG.RIC.

N. 00002/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02043/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2043 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Gpn S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. G A P e M A P, con domicilio eletto presso Bruno Mercurio in Napoli, Via Raffaele De Cesare, 7;

contro

Comune di Brusciano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E I, con domicilio eletto presso E I in Napoli, Via Toledo, 320;
Ministero dell'Economia e delle Finanze;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 2522 del 12.02.2014 mediante la quale il Comune di Brusciano comunica la rideterminazione retroattiva dei canoni di locazione e contestuale avvio del procedimento volto al recupero di €. 49.056,00 in relazione all'area attrezzata a Centro di raccolta dei rifiuti differenziati urbani (Isola Ecologica) ubicato in Brusciano alla Via Tirone;

- della nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Brusciano prot. n. 18975 del 21.10.2013;

- della Deliberazione della Giunta del Comune di Brusciano n. 114 dell’11.11.2013;

- della Determinazione del Responsabile dell’Area 6 del Comune di Brusciano n. 38/RG del 31.01.2014;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

- del silenzio serbato dall'Amministrazione sull’istanza di accesso agli atti della ricorrente del 14.02.2014;

e, con motivi aggiunti depositati il 26.05.2014:

- della nota del Comune di Brusciano prot. n. 5701 del 2.04.2014 pervenuta presso lo studio legale degli scriventi difensori in data 10.04.2014;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brusciano in persona del Sindaco p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. la società ricorrente impugna, unitamente agli atti presupposti, la nota mediante la quale l’Amministrazione comunale comunica l’avvenuta rideterminazione dei canoni di locazione per la pregressa occupazione, divenuta, poi, senza titolo, dell'area attrezzata a Centro di raccolta dei rifiuti differenziati urbani e il contestuale avvio del procedimento finalizzato al recupero di €. 49.056,00 a titolo di corrispettivi maturati nonché, con motivi aggiunti, il provvedimento definitivo di recupero delle somme, come ricalcolate.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

a) violazione degli artt. 7 e 21 nonies della l. 241/1990, dell'art. 52 d.lgs. n. 446/1997, dell'art. 3, comma 149, lett. h), l. n. 662/1996 e dell'art. 14 del Regolamento generale sulle entrate comunali;

b) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, sviamento, omessa valutazione dell’interesse pubblico attuale all’annullamento, violazione dei principi di buon andamento, legittimo affidamento, buona fede e correttezza.

III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e concludendo, in subordine, per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza pubblica del 6 novembre 2014, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente sul presupposto che il presente giudizio verterebbe sulla mera fissazione d’indennità, canoni e altri corrispettivi mentre non sarebbe in contestazione alcun provvedimento amministrativo di carattere generale, determinativo dell'obbligo di versamento del canone, con contestazione della stessa “ratio essendi” del potere impositivo.

V.

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