TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-02-25, n. 202200135

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-02-25, n. 202200135
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200135
Data del deposito : 25 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/02/2022

N. 00135/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00737/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 737 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati C P e M A, con domicilio eletto presso lo studio C P in Cagliari, via Donizzetti n. 68;

contro

Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato F F, con domicilio eletto in Cagliari presso l’ufficio legale del Comune - via Roma n. 145;

nei confronti

-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati M A F e A V, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del primo, via Cimarosa n. 112;

per l’annullamento

del silenzio serbato del Comune di Cagliari sull'istanza di intervento in autotutela ex art. 19, commi 3, 4 e bis e art. 21 nonies della legge n. 241/1990 datata 21 luglio 2016, con la quale i ricorrenti hanno chiesto all’Amministrazione comunale di annullare d’ufficio la

SCIA

1° febbraio 2016 presentata dal sig. -OMISSIS-, avente a oggetto opere da realizzarsi nell'immobile sito in Cagliari, nella via -OMISSIS- n. 10, distinto in catasto al Foglio 12, mapp. 167, sub 3, e di ingiungere al -OMISSIS- la rimozione delle opere realizzate e degli effetti dannosi dalle medesime causati;

e per la declaratoria dell’obbligo

del Comune di Cagliari di annullare d’ufficio la

SCIA

1° febbraio 2016 presentata dal sig. -OMISSIS-, avente a oggetto opere da realizzarsi nell’immobile sito in Cagliari, nella via -OMISSIS- n. 10, distinto in catasto al Foglio 12, mapp. 167, sub 3, e di ingiungere al -OMISSIS- la rimozione delle opere realizzate e degli effetti dannosi dalle medesime causati;

per la contestuale nomina di un commissario ad acta che vi provveda in caso di ulteriore inadempienza dell'Amministrazione comunale.

con i motivi aggiunti depositati il 21 dicembre 2016:

della nota del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari con n. prot. 0215221/2016 avente ad oggetto “ installazione di una piattaforma elevatrice esterna-immobile sito in Cagliari nella via -OMISSIS- n. 10 - richiesta intervento in autotutela ex art. 19, commi 3, 4 e bis e art. 21 nonies della legge 241/1990 - pratica n. 28942.39 ”;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari e dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2022 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. In data 1° febbraio 2016 il sig. -OMISSIS- presentava al Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari una SCIA avente ad oggetto opere da realizzare in un immobile sito in Cagliari, via -OMISSIS- n. 10.



2. In particolare l’intervento riguardava l’installazione di una piattaforma elevatrice esterna su area cortilizia condominiale finalizzata all’eliminazione di barriere architettoniche.



3. In data 1° marzo 2016, in assenza di provvedimenti interdittivi da parte del Comune, i lavori avevano inizio.



4. A seguito di accesso agli atti i ricorrenti, comproprietari di un appartamento situato nel medesimo fabbricato, segnalavano alcune criticità del progetto del sig. -OMISSIS-, e precisamente:

- trattandosi di intervento da realizzare in un complesso condominiale e su un’area di proprietà comune si sarebbe dovuto provare, tramite delibera assembleare, l’assenso dei condomini;

- l’atto depositato dal sig. -OMISSIS- concerneva l’autorizzazione dell’assemblea all’installazione di una pedana elevatrice e non si riferiva a quanto effettivamente installato (piattaforma elevatrice/ascensore esterno);

- come si ricava dal verbale di assemblea, i condomini non erano stati adeguatamente informati della tipologia di intervento che il sig. -OMISSIS- intendeva realizzare;

- in sostanza l’assemblea condominiale non aveva assentito alcuna opera.



5. Inoltre i ricorrenti riscontravano:

- che l’opera copriva alcune luci finalizzate ad assicurare l’illuminazione del vano scala condominiale;

- che la stessa risultava collocata ad una distanza, di 70/80 cm dal bordo inferiore di una finestra del loro appartamento, inferiore ai minimi di legge;

- che l’opera risultava inoltre in contrasto con l’art. 3 della legge n. 13 del 9 gennaio 1989 ai sensi del quale le opere di eliminazione delle barriere architettoniche devono comunque rispettare le distanze di cui agli artt. 873 e 907 del c.c.



6. In relazione a quanto sopra in data 21/27 luglio 2016 i ricorrenti presentavano al Comune di Cagliari istanza di annullamento d’ufficio della SCIA del controinteressato.



7. Non avendo ottenuto riscontro dall’amministrazione comunale hanno proposto il ricorso in esame affidandolo ai motivi indicati nell’atto introduttivo del giudizio, incentrati sia sul dovere dell’amministrazione di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato da un’istanza di un privato, sia sulla mancata preventiva acquisizione dell’assenso da parte dell’assemblea di condominio.



8. Concludevano chiedendo la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza in questione, con ogni conseguenziale pronuncia sulle spese del giudizio.



9. Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Cagliari che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

10. Per resistere all’impugnazione si è altresì costituito in giudizio il sig. -OMISSIS- che ne ha chiesto il rigetto con favore delle spese.

11. Nelle more del giudizio il Comune di Cagliari, con la nota del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari prot. n. 0215221/2016 avente ad oggetto “ installazione di una piattaforma elevatrice esterna-immobile sito in Cagliari nella via -OMISSIS- n. 10 - richiesta intervento in autotutela ex art. 19, commi 3, 4 e bis e art. 21 nonies della legge 241/1990 - pratica n. 28942.39 ” dichiarava l’insussistenza dei presupposti per l’annullamento della SCIA.

12. Tale nota è stata impugnata dai ricorrenti con ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 dicembre 2016, con quale sono stati ulteriormente illustrati, con richiami normativi e di giurisprudenza, i profili di illegittimità già posti a fondamento della richiesta autotutela.

13. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

14. Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2022 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

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