TAR Bolzano, sez. I, decreto presidenziale 2020-04-08, n. 202000040

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, decreto presidenziale 2020-04-08, n. 202000040
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202000040
Data del deposito : 8 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2020

N. 00238/2019 REG.RIC.

N. 00040/2020 REG.PROV.PRES.

N. 00238/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 238 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P M, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, Galleria Europa 26;

contro

Comune di B, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9;
Frazione di B Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato H R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, P.zza Walther n. 8;
Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentata e difesa dagli avvocati Jutta Segna, Renate von Guggenberg, Fabrizio Cavallar e Patrizia Gianesello, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;

nei confronti

Monika Mutschlechner, Alex Niederkofler e Anna Niederkofler, rappresentati e difesi dall'avvocato Anton Von Walther, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via della Rena n. 14;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dei seguenti atti:

1. concessione edilizia 281/2019 del 9 dicembre 2019;

2. dell’ivi richiamato (anche se non conosciuto) parere favorevole della commissione edilizia del 1 ottobre 2019;

3. dell’ivi richiamato (anche se non conosciuto) parere favorevole dell’ufficiale sanitario del 23 agosto 2019;

4. dell’ivi richiamato (anche se non conosciuto) riferimento del tecnico comunale del 1 ottobre 2019;

5. dell’ivi richiamato (anche se non conosciuto) parere favorevole dell’ufficio demanio idrico del 30 agosto 2019;

6. deliberazione del comitato di amministrazione della Frazione di B, amministrazione separata dei beni di uso civico, comune di B, n. 14 del 4 giugno 2019, divenuto esecutivo il 10º giorno dopo la sua pubblicazione avvenuta il 5 giugno 2019;

7. provvedimento/decisione della Giunta provinciale del 9 luglio 2019 (controllo di legittimità);

8. parere dell’Assessore provinciale all’agricoltura del 7 maggio 2019 relativo all’alienazione di 196 m² della p.f. 493/1, che formano la nuova p.f. 493/26, in C.C. B, in base al tipo di frazionamento n. 36/2019;

9. parere dell’Assessore provinciale all’agricoltura del 7 maggio 2019 relativo alla costituzione di un diritto di superficie attinente il sottosuolo su 119 m² del bene di uso civico p.f. 493/1 (confinante alla p.ed. 503 ed alla p.f. 493/26) C.C. B;

10. servitù per l’inosservanza della distanza legale di confine per costruzioni a carico del bene di uso civico p.f. 493/1 e a favore della p.ed. 503 e della p.f. 493/26 in C.C. B

11. ogni altro atto precedente, preparatorio, presupposto, infraprocedimentale e non, nonché successivo anche se non esplicitamente menzionato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MORODER PETER il 5\3\2020 :

Per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità ed inefficacia, e/o la disapplicazione dei seguenti atti:

1. concessione edilizia 281/2019 del 9 dicembre 2019;

2. dell’ivi richiamato (anche se non conosciuto) parere favorevole della commissione edilizia del 1 ottobre 2019;

3. dell’ivi richiamato (anche se non conosciuto) parere favorevole dell’ufficiale sanitario del 23 agosto 2019;

4. dell’ivi richiamato (anche se non conosciuto) riferimento del tecnico comunale del 1 ottobre 2019;

5. dell’ivi richiamato (anche se non conosciuto) parere favorevole dell’ufficio demanio idrico del 30 agosto 2019;

6. deliberazione del comitato di amministrazione della Frazione di B, amministrazione separata dei beni di uso civico, comune di B, n. 14 del 4 giugno 2019, divenuto esecutivo il 10º giorno dopo la sua pubblicazione avvenuta il 5 giugno 2019;

7. provvedimento/decisione della Giunta provinciale del 9 luglio 2019 (controllo di legittimità);

8. parere dell’Assessore provinciale all’agricoltura del 7 maggio 2019 relativo all’alienazione di 196 m² della p.f. 493/1, che formano la nuova p.f. 493/26, in C.C. B, in base al tipo di frazionamento n. 36/2019;

9. parere dell’Assessore provinciale all’agricoltura del 7 maggio 2019 relativo alla costituzione di un diritto di superficie attinente il sottosuolo su 119 m² del bene di uso civico p.f. 493/1 (confinante alla p.ed. 503 ed alla p.f. 493/26) C.C. B;

10. servitù per l’inosservanza della distanza legale di confine per costruzioni a carico del bene di uso civico p.f. 493/1 e a favore della p.ed. 503 e della p.f. 493/26 in C.C. B

11. ogni altro atto precedente, preparatorio, presupposto, infraprocedimentale e non, nonché successivo anche se non esplicitamente menzionato.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Rilevato che nella camera di consiglio del 18 febbraio 2020 la trattazione della causa è stata fissata all’udienza di merito del 20.5.2020;

Considerato che con la sopravvenuta disciplina di cui all’art. 84 del D.L. n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVIT-19”, e stata disposta la sospensione di tutti i termini processuali nel periodo dall’8 marzo al 15 aprile 2020;

Rilevato che per effetto della richiamata disposizione sopravvenuta anche i termini di cui all’art. 73 c.p.a. rientrano nel periodo di sospensione;

Rilevato che il giudice, in base al comma 5 del citato art. 84 del D.L. n. 18/20, su istanza proposta entro il termine perentorio di due giorni liberi prima della data fissata per l’udienza della parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare brevi note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto della sospensione feriale, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo;

Rilevato altresì che in questo caso, i termini di cui all’articolo 73, comma 1, c.p.a. sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario;

Rilevato che sull’istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/20 provvede “il giudice” e che per tale deve intendersi non solo il collegio, ma anche il presidente che, fuori udienza, disponga rinvii ad altre udienze delle cause per le quali sia stata presentata istanza di rimessione in termini;


Vista l’istanza di rimessione in termini ex art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/20 del 25 marzo 2020 presentata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato per il Comune di B in relazione ai termini ex art. 73 c.p.a.;

Ritenuto necessario rinviare la trattazione del presente ricorso all’udienza del 24 giugno 2020, al fine di garantire alle parti i termini di cui all’art. 73 c.p.a. in relazione a quelli che nel caso di specie non è stato possibile osservare a causa della sopravvenuta sospensione feriale;


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi