TAR Torino, sez. III, sentenza breve 2024-11-21, n. 202401198
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Testo completo
Pubblicato il 21/11/2024
N. 01198/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01538/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Edisu - Ente Regionale per il Diritto Allo Studio Universitario del Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A S, S V e C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della Determinazione EDISU n. -OMISSIS- e della Comunicazione EDISU di “revoca borsa di studio a.a. 2023-2024 e irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 68/2012, art. 10, comma 3 e L. 122/2010 a seguito di accertamento non conforme da parte della Guardia di Finanza di Torino. Decadenza dal beneficio”, notificata mediante raccomandata a mani il 9 luglio 2024, della Comunicazione EDISU del -OMISSIS- nonché di ogni altro eventuale atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Edisu - Ente Regionale per il Diritto Allo Studio Universitario del Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 il dott. L M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
In data 19/07/2023, Edisu ha pubblicato il Bando di concorso per l’anno accademico 2023/2024 per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea.
Edisu ha anche provveduto a pubblicare le linee guida in lingua inglese contenenti le spiegazioni necessarie per la partecipazione al Bando di concorso.
Parte ricorrente ha presentato in data 20 agosto 2023 richiesta di borsa di studio in qualità di studente fuori sede.
Ai sensi dell’art. 8 del Bando, gli studenti fuori sede, ai fini della concessione della borsa di studio, “ sono tenuti a prendere alloggio a titolo oneroso (a pagamento) presso la sede universitaria frequentata (…) per almeno 10 mesi nell’a.a. 2023/2024 ”.
I partecipanti erano tenuti a presentare un’autocertificazione in ordine alla disponibilità di un alloggio a titolo oneroso entro il 23/11/2023.
Parte ricorrente ha presentato in data 23/11/2023 l’autocertificazione della disponibilità di un domicilio, dichiarando, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di “ aver preso alloggio dal 01/11/2023 ” con regolare contratto di locazione ed indicando l’indirizzo dell’immobile.
Parte ricorrente ha presentato anche il documento di avvenuta registrazione all’Agenzia delle Entrate del contratto di locazione.
Sulla base della predetta documentazione, Edisu ha concesso la borsa di studio prevista per gli studenti fuori sede ed ha erogato la prima rata della stessa, pari ad un importo di € 3.752,50.
Con note in data -OMISSIS-, nell’ambito di attività di analisi info-investigative in materia di tutela della spesa pubblica, il Nucleo Operativo Metropolitano di Torino della Guardia di Finanza ha chiesto ad Edisu di voler fornire la documentazione relativa alla concessione di emolumenti in favore di una serie di studenti, tra cui anche parte ricorrente.
In data -OMISSIS-, la Guardia di Finanza ha chiesto ad Edisu di ricevere copia delle autocertificazioni di alloggio a titolo oneroso ex art. 8 del Bando rese da tali soggetti.
Con nota prot. n. -OMISSIS-, la Guardia di Finanza ha comunicato l’avvenuto riscontro di irregolarità inerenti l’erogazione di borse di studio, tali da determinare l’instaurazione di un procedimento penale nei confronti dei beneficiari delle borse per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316 ter, comma 2, c.p.
Nella stessa nota, l’Autorità investigativa, dando atto di aver ricevuto il nulla osta dall’Autorità giudiziaria competente, al fine di evitare ulteriori indebite percezioni di benefici non spettanti, ha chiesto ad Edisu di inibire l’erogazione della seconda rata della borsa di studio.
A fronte di una specifica richiesta di maggiori informazioni da parte di Edisu, con nota prot. n. -OMISSIS-, la Guardia di Finanza ha trasmesso un riepilogo delle attività svolte, da cui è emerso: (i) che n. 42 studenti, beneficiari di borsa di studio per fuori sede, avevano indicato la disponibilità di alloggio a titolo oneroso presso n. 3 unità immobiliari; (ii) che dall’analisi dei contratti e dai riscontri materiali presso tali indirizzi era emerso che gli alloggi in questione erano nella disponibilità di soggetti diversi dai beneficiari della borsa di studio; (iii) che era quindi stata accertata la falsità dell’autocertificazione di alloggio a titolo oneroso presentata dai n. 42 studenti, siccome non v’era alcuna rispondenza nella realtà fattuale circa la situazione alloggiativa dei beneficiari.
Sulla base delle disposizioni dettate dalla nota prot. n. -OMISSIS- e dalla nota prot. n. -OMISSIS-, Edisu ha provveduto ad adottare la Determina n. -OMISSIS-con cui è stato disposto: - di inibire il pagamento della seconda rata agli studenti per i quali era stato accertato il mendacio; - di revocare la borsa di studio a tali studenti con conseguente revoca della prima rata già erogata; - di applicare le sanzioni amministrative previste per legge, in particolare dall’art. 10, comma 3, del D.lgs. n. 68/2012 e dall’art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Con ricorso notificato in data 08/10/2024, parte ricorrente ha proposto impugnazione avverso la Determina n. -OMISSIS-, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto, così rubricati e compendiati:
1. Violazione di legge – Falsa applicazione degli Artt. 10, co. 3, D.lgs.