TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-11-27, n. 202301740
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Testo completo
Pubblicato il 27/11/2023
N. 01740/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01069/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di -OMISSIS- - Ufficio Immigrazione cat. A -OMISSIS- del 29 Gennaio 2022, notificato in data 18/05/2022, con il quale viene revocata la carta di soggiorno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
-OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo al medesimo rilasciato in data 2.7.2014.
Il suddetto provvedimento di revoca è fondato, in primo luogo, sui seguenti profili, ritenuti dalla Questura idonei a dimostrare la pericolosità sociale del ricorrente: -sentenza di -OMISSIS- della Corte d’Appello -OMISSIS- del 26.3.2021 alla -OMISSIS- (oltre al pagamento di una provvisionale da euro 20.000,00) per il -OMISSIS-, consumato in presenza dei -OMISSIS-; - applicazione, in data 23.3.2019, dell’avviso orale da parte del Questore di -OMISSIS-; - applicazione della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati -OMISSIS- e dell’obbligo di presentarsi, tre volte alla settimana, presso la locale Stazione dei Carabinieri; - -OMISSIS- per il -OMISSIS-.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: - il provvedimento si fonderebbe su una semplicistica valutazione di pericolosità sociale, basata su provvedimenti concernenti fatti comunque antecedenti ad una certa data ed aventi un disvalore limitato, come dimostrato dalla pena contenuta inflitta, dal percorso svolto con gli assistenti sociali e con il Servizio Sanitario, dall’inserimento lavorativo e dalla esistenza di due -OMISSIS-, che necessiterebbero della figura paterna; -la motivazione del provvedimento sarebbe errata, superficiale e comunque parziale, non essendo stata considerata la situazione personale del ricorrente e gli elementi ad egli favorevoli (in Italia dal 2008,