TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-05-31, n. 202301814

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-05-31, n. 202301814
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301814
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2023

N. 01814/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02585/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2585 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. G T in Palermo, via L. Ariosto, n. 28;



contro

- l’Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e la Soprintendenza beni culturali ed ambientali per la provincia di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi rappresentanti legale pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;



per l'annullamento

- del D.D.S. n. -OMISSIS- del 1° aprile 2015, del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS- del 5 maggio 2015, con il quale è stato ingiunto, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, il pagamento dell'indennità risarcitoria per il danno arrecato al paesaggio con la realizzazione di opere abusive, quantificata in € 12.514,28;

- della nota n. -OMISSIS-del 20 febbraio 1996, nella parte in cui la Soprintendenza BB.CC. di -OMISSIS-, esprimendo parere favorevole sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi, ne ha subordinato il mantenimento "al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 1497/1939, oggi art. 167 del D. Lgs n. 42/2004, come sostituto dell'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006";

- ove occorra della scheda prot. n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2014, relativa all'applicazione da parte della Soprintendenza BB.CC. di -OMISSIS- dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

- della nota, dell'Assessorato Beni Culturali della Regione Siciliana, n. -OMISSIS- del 15 marzo 2005;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale,


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la documentazione depositati dall’Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive e di replica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Anna Pignataro;

Nessun difensore presente nell’udienza pubblica a distanza, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm., del 29 marzo 2023, così come specificato nel verbale.




FATTO

Con ricorso notificato in data 16 luglio 2015 e depositato il 10 settembre successivo, il ricorrente in epigrafe, in qualità di proprietario di un fabbricato adibito a civile abitazione a tre elevazioni fuori terra sito in -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento del D.D.S. n. -OMISSIS- dell'1 aprile 2015, del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS- del 5 maggio 2015, notificatagli il successivo 11 maggio 2015, concernente il pagamento dell'indennità risarcitoria, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, per il danno arrecato al paesaggio con la realizzazione delle opere abusive specificate nel decreto in oggetto, quantificata in Euro 12.514,28.

Per tali opere abusive, in data 28 maggio 2013, il Comune di -OMISSIS- ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS-.

Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per i motivi di:

I. Decadenza. Violazione art. 14 legge n. 689/1981;

II.

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