TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-07-12, n. 202108297
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Pubblicato il 12/07/2021
N. 08297/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08887/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8887 del 2010, proposto da
RITA RIVELA con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv.ti P R e A C che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. Tiziana Di Grezia che la rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 1184 del 26/05/10, con cui Roma Capitale ha deciso di non autorizzare l'installazione dell’insegna a bandiera con il simbolo della croce contenente la scritta "parafarmacia" presentata dalla ricorrente, titolare della parafarmacia ivi indicata, in quanto “in contrasto con la normativa regionale che prevede l'uso del simbolo della croce riservato solo alle farmacie (Delib. Giunta Regionale n. 864 del 18/12/06)”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2021 il dott. M F;
Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 27/09/10 e depositato il 20/10/10 Rita Rivela ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1184 del 26/05/10, con cui Roma Capitale ha deciso di non autorizzare l'installazione dell’insegna a bandiera con il simbolo della croce contenente la scritta "parafarmacia" presentata dalla ricorrente, titolare della parafarmacia ivi indicata, in quanto “in contrasto con la normativa regionale che prevede l'uso del simbolo della croce riservato solo alle farmacie (Delib. Giunta Regionale n. 864 del 18/12/06)”.
Il Comune di Roma (poi divenuto Roma Capitale), costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 26/11/10, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 5356/10 del 15/12/10 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
Alla pubblica udienza del 22/06/21 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Rita Rivela impugna la determinazione dirigenziale n. 1184 del 26/05/10, con cui Roma Capitale ha deciso di non autorizzare l'installazione dell’insegna a bandiera con il simbolo della croce contenente la scritta "parafarmacia" presentata dalla ricorrente, titolare della parafarmacia ivi indicata, in quanto “in contrasto con la normativa regionale che prevede l'uso del simbolo della croce riservato solo alle farmacie (Delib. Giunta Regionale n. 864 del 18/12/06)”.
Con due censure tra loro connesse la ricorrente prospetta i vizi di violazione dell’art. 5 d. lgs. n. 153/09 e della delibera regionale n. 864 del 18/12/06 ed eccesso di potere per carenza di motivazione in quanto, secondo la disciplina di rango primario applicabile alla fattispecie, per le attività diverse dalle farmacie, sarebbe preclusa la sola collocazione di un’insegna con colore verde mentre la ricorrente, in relazione alla parafarmacia di cui è titolare, avrebbe proposto l’installazione di una croce di colore blu estranea all’ambito applicativo del divieto.
I motivi sono fondati.
Dagli atti risulta che la ricorrente ha chiesto di installare una croce scatolata luminosa a neon di colore blu con la scritta “parafarmacia”, anch’essa di colore blu, su entrambe le facciate dell’insegna.
L’art. 5 d. lgs. n. 153/09 stabilisce che, “al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere”.
La deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 864 del 2006, il cui contrasto con la richiesta costituisce la ragione del diniego impugnato, sotto la rubrica "insegna" ha evidenziato come il legislatore non abbia dato indicazioni sulle denominazioni che possono essere usate per individuare gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie che vendono medicinali o il reparto "dedicato" all'interno dell'esercizio, specificando che "in ogni caso non dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia", mentre può essere consentita l'adozione della denominazione "Parafarmacia", considerato che il termine è entrato nell'uso comune con riferimento ad esercizi diversi dalle farmacie in cui si vendono prodotti di interesse sanitario.
Come già ritenuto da questo Tribunale in riferimento ad un’analoga fattispecie (TAR Lazio – Roma n. 7697/12), dalle disposizioni ora richiamate emerge che è vietato l'utilizzo di denominazioni e simboli che siano potenzialmente idonei ad indurre i consumatori in equivoco circa la natura di farmacia dell'esercizio e che deve ritenersi senz'altro tale il contestuale utilizzo della denominazione "farmacia" e della croce di colore verde;al contrario, l'utilizzo della denominazione "parafarmacia" e di una croce di diverso colore, come il colore blu, da un lato, non è vietata dalle fonti normative, e dall'altro, non risulta nemmeno idonea ad ingenerare alcuna confusione nei consumatori ai fini dell'individuazione della esatta tipologia di servizio.
In quest’ottica, contrariamente a quanto prospettato da Roma Capitale nella memoria difensiva depositata il 12/05/21, il Collegio ritiene che indicativo delle sole farmacie sia il simbolo "croce" di colore verde e non il simbolo "croce" di altri colori, tanto più quando lo stesso sia unito, come nel caso di specie, alla denominazione "parafarmacia".
La fondatezza delle censure esaminate comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato.
Roma Capitale, in quanto soccombente, deve essere condannata a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;