TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-01-20, n. 202301055
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Testo completo
Pubblicato il 20/01/2023
N. 01055/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04211/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4211 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Commerciale Sicula S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della transizione ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
quanto al ricorso introduttivo:
1) della deliberazione n. 14 del 21.12.2021 adottata dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 36 del 12.02.2022;
2) della risposta fornita il 17.03.2022, con posta elettronica certificata, dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
3) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche se non attualmente conosciuto nonché
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento dell'Amministrazione resistente sull'istanza di chiarimenti inoltrata dalla ricorrente in data 26.10.2021;
e, quanto ai motivi aggiunti depositati 22 luglio 2022,
per l’annullamento:
1) della (non nota) richiesta di parere del Ministero della transizione ecologica - Albo nazionale gestori ambientali - Comitato nazionale, acquisita al protocollo Mite/62074 del 18.05.2022, vertente sulla obbligatorietà del documento unico di trasporto previsto dall'art. 230, comma 5, D. Lgs. 152/2006 e sulla sua alternatività al formulario di identificazione dei rifiuti previsto al comma 1 dell'art. 193 del medesimo decreto;
2) del chiarimento fornito dal Ministero della transizione ecologica - Direzione generale economia circolare prot. n. 0081850.30-06-2022;
3) della Deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 4 del 21.04.2022, pubblicata in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 119 del 23.05.2022, con cui è stata prorogata l'entrata in operatività del sistema di tracciatura dei rifiuti, costituito dal documento unico di trasporto al 01.07.2022;
4) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche se non attualmente conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della transizione ecologica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del gravame, la Commerciale Sicula s.r.l., società operante nel settore della locazione e pulizia-spurgo di bagni mobili ecologici, impugna la deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 adottata dal Comitato nazionale dell’albo nazionale gestori ambientali e la risposta fornita il 17 marzo 2022 dal Comitato nazionale dell’albo nazionale gestori ambientali a un quesito da essa formulato il 26 ottobre 2021.
Premesso di essersi sempre qualificata come “ trasportatore ” nella tracciatura dei rifiuti prelevati dai bagni mobili, qualificando come “ produttori ” i committenti – così come, a suo giudizio, previsto e riconosciuto da circolari ministeriali, dottrina e giurisprudenza – la ricorrente rappresenta come i provvedimenti gravati siano stato adottati a seguito dell’introduzione (ad opera dell’art. 35, comma 1, lettera e – bis ), del d.l. 31 maggio 2021 n. 77, aggiunta, in sede di conversione in legge, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108) del nuovo comma 5 dell’art. 230 d.lgs. 152/2006.
Il ricorso, con il quale è pure domandata una declaratoria di illegittimità del silenzio tenuto dall’amministrazione sulla richiesta di chiarimenti inoltrata dalla ricorrente il 26 ottobre 2021, è affidato ai seguenti motivi di diritto:
I. “ La delibera n. 14 del 21.12.2021, in quanto atto amministrativo normativo a rilevanza esterna, andava sottoposta, per il controllo preventivo di legittimità, alla Corte dei Conti - Violazione (per mancata applicazione) dall’art. 3, comma 1, lett. c), L. 14.01.1994 n. 20 - NULLITA’ per difetto dell’elemento essenziale costituito dalla necessaria sottoposizione al preventivo controllo di legittimità innanzi alla Corte dei Conti; (in subordine) INEFFICACIA in forza art. 3, comma 2, L. 14.01.1994 n. 20; (in estremo subordine) Illegittimità per violazione dell’art. 3, comma 1, lett. c), L. 14.01.1994 n. 20 e per istruttoria carente (art. 3 L. 241/1990 e ss.mm.ii.) - VIOLAZIONE DI LEGGE”.
II. “La delibera n. 14 del 21.12.2021, in quanto ha introdotto ulteriori disposizioni normative non previste dalla fonte primaria delegante ed in contrasto con le norme sulla tracciabilità dei rifiuti, in violazione (per eccesso di delega) del comma 5 dell’art. 230, D.Lgs. 152/2006, come sostituito dalla lettera e-bis) dell’articolo 35 del Decreto Legge 31.05.2021 n. 77, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021 n. 108, ed in violazione dell’art. 193 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - NULLITA’ per difetto assoluto di attribuzione (art. 21-septies L. 241/1990 e ss.mm.ii) - VIOLAZIONE DI LEGGE; Istruttoria e motivazioni carenti - Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e ss.mm.ii. - VIOLAZIONE DI LEGGE” .
III. “ La delibera n. 14 del 21.12.2021, in quanto ha introdotto ulteriori disposizioni normative non previste dalla fonte primaria delegante ed in contrasto con le norme sulla tracciabilità dei rifiuti, in violazione (per eccesso di delega) del comma 5 dell’art. 230, D.Lgs. 152/2006, come sostituito dalla lettera e-bis) dell’articolo 35 del Decreto Legge 31.05.2021 n. 77, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021 n. 108, ed violazione degli articoli 193 e 258 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, giacchè, sopprimendo il FIR, ha escluso l’applicabilità del sistema sanzionatorio - NULLITA’ per difetto assoluto di attribuzione (art. 21-septies L. 241/1990 e ss.mm.ii) - VIOLAZIONE DI LEGGE; Istruttoria e motivazioni carenti - Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e ss.mm.ii. - VIOLAZIONE DI LEGGE ”.
IV. “ La delibera n. 14 del 21.12.2021, in quanto ha introdotto ulteriori disposizioni normative non previste dalla fonte primaria delegante ed in contrasto con le norme sulla tracciabilità dei rifiuti è in violazione (per eccesso di delega) del comma 5 dell’art. 230, D.Lgs. 152/2006, come sostituito dalla lettera e-bis) dell’articolo 35 del Decreto Legge 31.05.2021 n. 77, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021 n. 108, ed in violazione degli articoli 193 e 110, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, giacchè, nel caso di trasporto “indiretto” all’impianto di smaltimento, non consente al gestore del servizio idrico integrato di potere verificare l’ambito di provenienza dei rifiuti - NULLITA’ per difetto assoluto di attribuzione (art. 21-septies L. 241/1990 e ss.mm.ii) - VIOLAZIONE DI LEGGE; Istruttoria e motivazioni carenti - Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e ss.mm.ii. - VIOLAZIONE DI LEGGE”.
V. “ La risposta dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 17.03.2022 è illegittima in via originaria laddove si insiste nel ritenere che, il