TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-10-17, n. 202315312
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 17/10/2023
N. 15312/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10108/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10108 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso da se stesso in proprio e dall’avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della decisione della Commissione per l'accesso n. 3.101 del 07.06.2023, resa a definizione del procedimento di riesame del diniego reso con nota prot. 4710/2023 del 02/03/2023 della Procura Generale presso la Corte di Cassazione sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi e per l’accertamento del diritto alla ostensione dei documenti di cui è causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L'istante, in proprio e nella qualità di legale rappresentante del -OMISSIS-, ha presentato, in data 9 aprile 2022, una denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, affinché venisse accertata l'eventuale responsabilità connessa all'operato del P.M. indicato in atti, con riferimento ad un procedimento penale nel quale il ricorrente medesimo era parte. Contestualmente, il ricorrente ha presentato al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione una contestuale richiesta di attivazione di procedimento disciplinare a carico del predetto sostituto procuratore.
L'istante ha poi presentato un'istanza di accesso agli atti rivolta sempre al Procuratore Generale presso la Suprema Corte, chiedendo l'ostensione della documentazione formata a seguito della presentazione dell'esposto, nonché copia dell'eventuale provvedimento conclusivo delle indagini.
La Procura Generale, con atto del 2 marzo 2023, ha denegato l'ostensione, comunicando, quale sola notizia ostensibile, che il procedimento originato dall’esposto era stato “definito”.
Avverso tale provvedimento, l'esponente ha fatto ricorso presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio, affinchè riesaminasse la richiesta e assumesse le conseguenti determinazioni ai sensi dell'articolo 25 della legge sul procedimento amministrativo.
La Commissione, con atto del 30 maggio 2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto ad esso non era allegato il provvedimento impugnato, come prescritto dal combinato di cui agli artt. 12, comma 4, lettera a) e 7, lettera c) del DPR n.184 del 2006.
La determinazione amministrativa è stata dunque gravata con l'odierno ricorso, nel quale l'istante ha chiesto l'annullamento del diniego, con accertamento del proprio diritto all’ostensione degli atti richiesti con l'originaria istanza inviata alla Procura Generale.
Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, contestando il ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2023.
Tanto sinteticamente premesso in fatto, il Collegio rileva che lo scrutinio del Tar si incentra direttamente sul provvedimento-base di diniego, come assunto dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, l'atto assunto dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi non costituisce atto conclusivo di un procedimento, ma è l’esito di un rimedio di tipo giustiziale, tal che, in caso di sua impugnativa dinanzi al TAR, quest'ultimo può direttamente esaminare il merito della originaria domanda presentata dal privato.
Ciò consente al Collegio di prescindere dalla questione inerente al preliminare profilo di ritualità dell’introduzione del rimedio giustiziale (dichiarato inammissibile dalla Commissione per mancata allegazione dell’atto impugnato) e di ritenere, pertanto, l’inammissibilità della domanda ostensiva.
Al riguardo, deve infatti rinviarsi al consolidato orientamento, secondo cui il procedimento disciplinare a carico dei magistrati ordinarî costituisce pacificamente un procedimento giurisdizionale (v. Corte cost., 27 marzo 2009, n. 87), con un soggetto (il Procuratore generale) che esercita nell’interesse collettivo l’azione ed un organo distinto (il Consiglio superiore della magistratura) che decide con sentenza (v. Corte cost., 16 luglio 2015, n. 170).