TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-09-30, n. 202400302

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-09-30, n. 202400302
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400302
Data del deposito : 30 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 30/09/2024

N. 00302/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00290/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 290 del 2024, proposto dal
signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare

- della nota m_dg.GDAP.30/05/2024.0234252.U del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, notificata in data 03.06.2024;

- della nota m_dg.GDAP.20/06/2024.0266866.U del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale, notificata in data 21.06.2024;

- del provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Ministero Della Giustizia del 18.06.2024, trasmesso con nota m_dg.GDAP.14/08/2024.0348733.U del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale, notificato in data 19.08.2024, e di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;

nonché per la condanna

- del Ministero della Giustizia al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi anche in via equitativa per quanto attiene quelli non patrimoniali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, Primo dirigente del Corpo di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Udine con funzioni di Coordinatore del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Ministero della Giustizia in data 18.06.2024 e degli ulteriori atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, con cui gli è stato assegnato d’ufficio l’incarico di Comandante del Reparto della Casa Circondariale di Verona con decorrenza “ dalla data di registrazione” del provvedimento stesso da parte della Corte dei Conti e fissata la presa di servizio presso la nuova sede in data 16 settembre 2024.



1.1. Chiede, inoltre, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti e subendi, da liquidarsi anche in via equitativa per quanto attiene quelli non patrimoniali.



1.2. Le domande azionate sono affidate ai seguenti motivi di diritto:

1) “Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 29 Cost, dell’art. 33 commi 3 e 5 l. n. 104/1992 – eccesso di potere – errore di fatto - errore di diritto - difetto di motivazione – manifesta illogicità – manifesta irragionevolezza - iniquità - difetto di istruttoria”, con cui il ricorrente lamenta che l’Amministrazione intimata avrebbe disatteso di tenere conto della funzione di assistenza e supporto da lui prestata a favore della coniuge, affetta da handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. n. 104/1992 con un grado di invalidità civile pari al 50% e riduzione della capacità lavorativa. Senza trascurare di considerare la sostanziale inamovibilità della coniuge stessa dal luogo di attuale residenza, atteso che “sin dall’insorgenza della patologia, è sempre stata seguita dall’Azienda Sanitaria di Udine, ove è a tutt’oggi in cura, anche farmacologica, e presso cui si sottopone a un costante monitoraggio sanitario tramite accertamenti programmati…”.

Situazione questa, peraltro, ben nota all’Amministrazione, anche a prescindere da quanto rappresentato nell’istanza di autotutela presentata, in considerazione del fatto che la coniuge è pure dipendente del Ministero della Giustizia e, allo stato, in servizio presso la Casa Circondariale di Udine.

L’Amministrazione non avrebbe, in definitiva, addotto specifica motivazione in ordine alla ritenuta prevalenza dell’interesse pubblico al trasferimento d’ufficio del ricorrente ad altra sede.

2) “Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e art. 33 co. 3, 5 e 6 l. n. 104/1992 letti in combinato disposto con l’art. 29 Cost. e art. 17 della l. n. 266/1999 – eccesso di potere – errore di fatto - errore di diritto - difetto di motivazione – manifesta illogicità – manifesta irragionevolezza - iniquità - difetto di istruttoria” , con cui il ricorrente, premesso che la disposizione in epigrafe (art. 17 l. n. 266/1999) attribuisce al coniuge di un appartenente alle Forze di Polizia trasferito d’ufficio un vero e proprio diritto soggettivo al ricongiungimento familiare, deduce che, nel caso specifico, la coniuge, attesi gli evidenziati problemi di salute, non potrebbe beneficiare del diritto al trasferimento, con conseguente inevitabile disgregazione del nucleo familiare, alla cui tutela mira, invece, la norma poc’anzi richiamata. Circostanza anche questa di cui non ha tenuto conto l’Amministrazione intimata.

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