TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-05-24, n. 202101649

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-05-24, n. 202101649
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202101649
Data del deposito : 24 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2021

N. 01649/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02059/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2059 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, e dall’Avvocato -OMISSIS-rappresentati e difesi da quest’ultimo, che agisce anche in nome proprio per quanto di interesse, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sulla Sentenza n. -OMISSIS-(RGN. -OMISSIS-) del Tribunale Ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata mediante deposito il 05/12/2018


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le note di udienza id parte ricorrente del 6/5/2021;

Visto l’art. 25 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in ultimo dall'art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. 1° aprile 2021, n. 44;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti -OMISSIS-, quali eredi legittimi dei genitori -OMISSIS-, nonché l’avvocato -OMISSIS-, agiscono in giudizio, per quando di rispettivo interesse, per l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Palermo ha condannato il Ministero della Salute a riconoscere ai primi, nella loro qualità di eredi della Sig.ra -OMISSIS-, l’indennizzo di cui all’art. 1 e 2 della L. n. 210/1992 nella misura corrispondente ai ratei maturati e non riscossi a far data dell’1/12/2010, mese successivo all’istanza del 19/11/2010, e fino al 7/11/2014, data di decesso della de cuius , compensando per metà le spese e ponendo la restante parte a carico del Ministero nella misura di € 1.500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario che qui agisce per quanto di relativo interesse.

La sentenza è passata in giudicato giusta attestazione apposta il 30/11/2020 ed è stata notificata al Ministero in data 16/12/2019, a mezzo PEC all’indirizzo gab@postacert.sanita.it estratto dal Registro ReGIndE.

In questa sede i ricorrenti chiedono la condanna del Ministero all’esecuzione della sentenza, con nomina di commissario ad acta con condanna della ulteriore rivalutazione monetari ed interessi maturati successivamente al passaggio in giudicato della sentenza medesima (6/6/2019), vinte le spese con distrazione.

B. - L’Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio solo con atto di mera forma

C. - Alla camera di consiglio dell’11 maggio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 de d.l. n. 137/2020, la causa è stata posta in decisione, come specificato nel verbale.

E.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Osserva il Collegio che i ricorrenti hanno ritualmente proposto il presente procedimento e che la sentenza per cui è causa risulta tutt’ora non eseguita dal resistente Ministero, il quale non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo.

E’, altresì, documentata infatti la notifica del titolo esecutivo presso la sede del Ministero, come in narrativa evidenziato, con decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza;
la stessa è passata in giudicato giusta attestazione apposta in data 30/11/2020.

Il ricorso, in quanto fondato, va accolto nei sensi d’appresso precisati e, pertanto, va dichiarato l’obbligo del Ministero della Salute di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe discendente dalla sentenza in narrativa, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme rispettivamente dovute e specificate nel titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, per come stabilito nella relativa sentenza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (con facoltà di delega dei relativi incombenti a un dirigente da lui individuato), affinché, su istanza degli interessati, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

F. Va, invece respinta la domanda relativa al pagamento delle spese della CTU atteso che: a) con il decreto di liquidazione in atti si deduce che le somme (€ 250,00) erano state provvisoriamente poste a carico del Ministero;
b) parte ricorrente non documenta in alcun modo di averle comunque anticipate.

F1- Del pari, va rigettata la domanda volta ad ottenere ulteriori interessi e rivalutazione dal momento del passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, in quanto ciò costituisce una voce già prevista dalla decisum e riconosciuta fino all’effettivo soddisfo, per cui non può essere in questa sede attribuita una ulteriore locupletazione rispetto a quanto stabilito nel titolo;

G. Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247;
30 gennaio 2015, n. 453).

H. - Considerato che la mancata spontanea esecuzione del giudicato non appare giustificata da particolari difficoltà, trattandosi del pagamento di una somma di denaro, e che la proposizione del presente giudizio sortisce l’effetto di maggiorare il complessivo esborso a carico del Ministero della Salute a titolo di spese processuali, si dispone la trasmissione di copia della presente sentenza:

-) alla Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, per le valutazioni di competenza correlate ai possibili profili di danno erariale causato, direttamente o indirettamente, da personale del Ministero resistente;

-) al Dirigente Generale del Ministero della Salute, per le valutazioni di competenza correlate ai possibili profili di responsabilità disciplinare ovvero dirigenziale di personale del Ministero stesso;
in tal senso resta rimessa al predetto Organo ministeriale la valutazione della performance del personale dirigenziale responsabile della omessa ottemperanza alla sentenza per cui è causa, e ciò in sostanziale conformità con quanto previsto dall’art. 2, comma 9, L. n. 241/1990 cit. in ordine alle fattispecie di "mancata o tardiva emanazione del provvedimento" dovuto (

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