TAR Potenza, sez. I, sentenza 2009-03-19, n. 200900111

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2009-03-19, n. 200900111
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 200900111
Data del deposito : 19 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00420/2008 REG.RIC.

N. 00111/2009 REG.SEN.

N. 00420/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 420 del 2008, proposto dal Sig. M G, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A L e I L, come da mandato a margine dell’atto di costituzione ex art. 10, comma 1, secondo periodo, DPR n. 1199/1971, con domicilio eletto in Potenza Via Pretoria n. 188 presso lo studio legale dell’Avv. G M P;

contro

Comune di Tursi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti F G S e D G, come da mandato a margine dell’atto di costituzione ed in virtù della Determinazione CapoArea Amministrativa n. 219 del 27.10.2008), con domicilio eletto in Potenza Via Mazzini n. 23/A;

nei confronti di

Sig. D P V, rappresentato e difeso dall’Avv. Ro-sanna Cantisani, come da mandato a margine dell’atto di costitu-zione e con domicilio eletto in Potenza Via Mazzini n. 23/A;

per l'annullamento

della Del. C.C. n. 9 del 23.4.2008, con la quale il Comune resi-stente ha surrogato il Consigliere Comunale ricorrente con il Sig. D P V;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tursi e del Sig. D P V;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12/02/2009 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

-In data 27 e 28.5.2007 si svolgevano le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Tursi;
il risultato elettorale determinava: 1) l’elezione alla carica di Sindaco del Sig. Guida Antonio Giovanni Alfredo;
2) l’attribuzione di: a) 13 Consiglieri Comunali alla Lista “L’Unione per Tursi”, precisamente venivano eletti Consiglieri Comunali i Sigg. Marra Francesco, Tauro Tom-maso, D S F, V N, S P, V A, P F, M G (ricorrente nel presente giudizio), S R, Rgazzo Salvatore Mario e S A;
b) 3 Consiglieri Comunali alla Lista “Per Tursi Insieme”, precisamente venivano eletti Consiglieri Comuna-li i Sigg. C A, C A e Lauria Anto-nio;
c) e 2 Consiglieri Comunali alla Lista “Democrazia, Progres-so e Libertà”, precisamente venivano eletti Consiglieri Comunali i Sigg. C S e C S;

-in data 6.3.2008 il Consigliere Comunale Sig. S A si presentava presso gli Uffici del Comune di Tursi e depositava: 1) una nota (indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale), priva di data e sottoscritta non con firma autenticata dai Consiglieri Comunali Sigg. Rgazzo Salvatore Ma-rio, S A, M G (ricorrente nel pre-sente giudizio), S R, C A, C A, L A, C S e C S, con la quale tali Consiglieri Comunali delegavano il Consigliere Comunale Sig. S A alla consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune le allegate note di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale (tale nota veniva protocollata con il n. 2802);
2) le distinte ed autonome note (indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale ed al Prefetto di Matera), recanti la data del 5.3.2008 e sottoscritte non con firma autenticata, con le quali ognuno dei suddetti 9 Consiglieri Comunali si dimetteva dalla ca-rica di Consigliere Comunale (tali note venivano protocollate ri-spettivamente con i nn. 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810 e 2811);

-con nota prot. n. 2838 di pari data 6.3.2008, rubricata “comunica-zioni dimissioni ultra dimidium Consiglieri Comunali”, il Segreta-rio Comunale comunicava al Prefetto di Matera, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale che erano state presentate le dimissioni dalla carica dei predetti 9 Consiglieri Comunali e tra-smetteva al Prefetto di Matera le suddette note (protocollate con i nn. 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810 e 2811), specificando che tali dimissioni erano “state rese contem-poraneamente e con atti separati”;
con successiva nota prot. 2942 del 7.3.2008, anch’essa rubricata “comunicazioni dimissioni ultra dimidium Consiglieri Comunali” ed indirizzata soltanto al Prefetto di Matera, il Segretario Comunale precisava che “le firme dei” Consiglieri Comunali “dimissionari” erano “state apposte tutte in” sua “presenza”;

-con nota del 13.3.2008 il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale invitavano il Prefetto di Matera “a non procedere alla nomina del Commissario Prefettizio”, attesocchè: 1) l’unica nota di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale “valida” era quella presentata dal Consigliere Comunale Sig. S Anni-bale, in quanto tale Consigliere Comunale si era recato “personal-mente” presso gli Uffici comunali;
2) mentre le altre 8 note di di-missioni dalla carica di Consigliere Comunale degli altri 8 Consi-glieri Comunali erano illegittime, in quanto non presentate perso-nalmente e sottoscritte non con firma autenticata;
3) inoltre, la no-ta di delega al Consigliere Comunale Sig. S A era priva di data e recava le sottoscrizioni dei predetti 9 Consiglieri Comunali non autenticate;

-con nota del 13.3.2008 il Prefetto di Matera chiedeva al Segreta-rio Comunale chiarimenti sulle predette circostanze, dedotte dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale con la citata no-ta di pari data 13.3.2008;

-con nota prot. n. 3161 del 13.3.2008 il Segretario Comunale pun-tualizzava che: 1) alle 22,30 del 5.3.2008 si erano presentati pres-so l’abitazione dello stesso Segretario Comunale tutti i suddetti 9 Consiglieri Comunali, i quali in quel momento sottoscrivevano le note di dimissioni alla carica di Consigliere Comunale e la nota di delega al Consigliere Comunale Sig. S A, per la presentazione delle predette dimissioni all’Ufficio Protocollo del Comune, cioè “le firme dei dimissionari” erano “comunque, state apposte in presenza” del Segretario Comunale, “ma a casa” del Segretario Comunale “e non presso la sede comunale”;
2) in data 6.3.2008 si era recato presso gli Uffici comunali soltanto il Consi-gliere Comunale Sig. S A;

-con nota prot. n. 9492, redatta nella stessa giornata del 13.3.2008 ed inviata al Segretario Comunale, il Prefetto di Matera faceva presente che tutte le 9 sopra descritte note di dimissioni dalla cari-ca di Consigliere Comunale erano prive di efficacia, in quanto “di-fettavano sia del requisito della presentazione personale che di va-lido atto di delega, rilasciato a terza persona debitamente autenti-cato”;

-successivamente in data 14.3.2008 i Consiglieri Comunali Sigg. Rgazzo Salvatore Mario, S A, Modarelli Giusep-pe (ricorrente nel presente giudizio), S R, C A, C A, L A, C S e C S si recavano presso gli Uffici comunali e sotto-scrivevano in presenza del Segretario Comunale un unico atto, con il quale rassegnavano “le proprie irrevocabili dimissioni dalla ca-rica di Consigliere Comunale” ed in calce a tale atto sotto il titolo di “autenticazione” il Segretario Comunale attestava che i predetti 9 Consiglieri Comunali: erano stati identificati “per conoscenza personale” dello stesso Segretario Comunale;
avevano apposto la firma “in presenza” del medesimo Segretario Comunale;
con nota prot. n. 3275 del 14.3.2008 il Segretario Comunale comunicava al Prefetto di Matera, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Co-munale che erano state presentate le dimissioni dalla carica dei predetti 9 Consiglieri Comunali e trasmetteva al Prefetto di Matera il suddetto atto collettivo di dimissioni alla carica di Consigliere Comunale, specificando che “le firme dei dimissionari” erano “state apposte in presenza” dello stesso Segretario Comunale “e presentate personalmente e contestualmente al protocollo del Co-mune”;

-con nota di pari data 14.3.2008 il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale invitavano il Prefetto di Matera “a non pro-cedere alla nomina del Commissario Prefettizio”, attesocchè non si era verificata la circostanza delle dimissioni simultanee della maggioranza dei Consiglieri Comunali, in quanto le dimissioni, presentate dal Consigliere Comunale Sig. S A in data 6.3.2008, erano valide e pertanto era stato già convocato il Consiglio Comunale per la surroga del controinteressato Sig. San-tagata Annibale: infatti, era stato convocato -in prima convocazio-ne alle ore 19,00 del 14.3.2008 ed in seconda convocazione alle ore 8,00 del 15.3.2008- il Consiglio Comunale per la presa d’atto delle dimissioni del Consigliere Comunale Sig. S Anniba-le e per la surroga del medesimo Sig. S A (tale cir-costanza veniva comunicata al Prefetto di Matera con nota Presi-dente Consiglio Comunale prot. n. 3201 del 13.3.2008);

-con Del. C.C. n. 6 del 15.3.2008 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 17.3.2008 al 2.4.2008) il Comune resistente surrogava il Con-sigliere Comunale Sig. S A con il Sig. Russo Pa-squale (tale Delibera Consiliare veniva trasmessa al Prefetto di Matera con nota Segretario Comunale prot. n. 3281 del 15.3.2008);

-ma con Decreto del 17.3.2008 il Prefetto di Matera, dopo aver ri-chiamato soltanto le note Segretario Comunale di Tursi prot. n. 2838 del 6.3.2008 e prot. 2942 del 7.3.2008, ai sensi dell’art. 141, commi 1, lett. b), n. 3), e 7, D.Lg.vo n. 267/2000, “in attesa del Decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Con-siglio Comunale”: 1) sospendeva il Consiglio Comunale di Tursi;
2) nominava il Commissario “per la provvisoria gestione dell’Ente”, al quale venivano attribuiti “i poteri spettanti al Sinda-co, alla Giunta ed al Consiglio Comunale”, “rilevata l’urgente ne-cessità”, “in considerazione dei gravi pregiudizi che la completa inesistenza degli organi elettivi arrecherebbe agli interessi del ci-vico Ente e della comunità amministrata”;

-tale Decreto Prefettizio del 17.3.2008 è stato impugnato dinanzi a questo TAR con Ric. n. 155/2008 dal Sindaco Guida Antonio Gio-vanni Alfredo e dai Consiglieri Comunali Sigg. T T, D S F, V N, S P, V A, P F;

-con avviso del 21.4.2008 il Presidente del Consiglio Comunale indiceva in prima convocazione alle ore 16,00 del 22.4.2008 ed in seconda convocazione alle ore 16,00 del 23.4.2008 una nuova riu-nione del Consiglio Comunale, con all’ordine del giorno la presa d’atto delle dimissioni, presentate il 14.3.2008, dai Consiglieri Comunali Sigg. Rgazzo Salvatore Mario, M G (ricorrente nel presente giudizio), S R, C A, C A, L A, C S e C S e la loro surroga;

-con il Ric. n. 169/2008 i Consiglieri Comunali Sigg. Rgazzo Salvatore Mario, M G (ricorrente nel presente giu-dizio), S R, C A, C A, L A, C S e C S hanno im-pugnato dinanzi a questo TAR la predetta Del. C.C. n. 6 del 15.3.2008, con la quale il Comune resistente aveva surrogato il Consigliere Comunale Sig. S A con il Sig. R P;

-con memoria del 23.6.2008 (cfr. pag. 2), nell’ambito del giudizio attivato con il Ric. n. 155/2008, e con memoria del 20/21.6.2008 (cfr. pag. 2), nell’ambito del giudizio attivato con il Ric. n. 169/2008, i Sigg. M G (ricorrente nel presente giudizio), C A, C S, Rgazzo Salvato-re Mario, C A, S A e Sarubbi Ro-sa hanno: 1) fatto presente che: a) sia la nota (indirizzata al Presi-dente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale), priva di data e sottoscritta alle ore 22,30 del 5.3.2008 dinanzi al Segreta-rio Comunale nella sua abitazione (non con firma autenticata) dai Consiglieri Comunali Sigg. Rgazzo Salvatore Mario, S A, M G (ricorrente nel presente giudizio), S R, C A, C A, L A, C S e C S, con la quale tali Consiglieri Comunali delegavano il Consigliere Comunale Sig. S A alla consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune delle allegate note di dimissioni dalla carica di Consiglie-re Comunale, sia le distinte ed autonome note (indirizzate al Pre-sidente del Consiglio Comunale ed al Prefetto di Matera), recanti la data del 5.3.2008 e sottoscritte alle ore 22,30 del 5.3.2008 (non con firma autenticata) dinanzi al Segretario Comunale nella sua abitazione, con le quali ognuno dei suddetti 9 Consiglieri Comu-nali si dimetteva dalla carica di Consigliere Comunale, erano state trattenute dal Segretario Comunale, il quale, poiché sprovvisto dei relativi timbri, aveva assunto l’impegno di custodire le suddette note, per portarle con sé il giorno successivo presso gli Uffici co-munali, dove avrebbe provveduto a protocollarle e ad autenticarle;
b) come da accordi intercorsi, il Consigliere Comunale Sig. Santa-gata Annibale in data 6.3.2008 si presentava negli Uffici comunali dal Segretario Comunale, il quale però non consegnava material-mente le predette note al Sig. S A, ma si limitava ad accompagnare il S presso l’Ufficio Protocollo portan-do con sé tali note, per cui, poiché il predetto Sig. S non si era reso conto che le firme apposte in calce alle suddette note non erano state autenticate dal Segretario Comunale (come promesso dallo stesso Segretario Comunale la sera precedente), doveva rite-nersi che tali note fossero state protocollate dal Segretario Comu-nale e non dal Consigliere Comunale Sig. S A;
c) il protocollo informatico del Comune resistente non indicava il nome della persona che presentava materialmente i documenti (al riguardo venivano depositati l’estratto del protocollo informatico, relativo alle sopra descritte note, ed una dichiarazione del 13.5.2008, con la quale il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune resistente: c1) confermava la predetta circostanza che il protocollo informatico del Comune resistente non indicava il nome della persona che presentava materialmente i documenti;
c2) precisava che con dichiarazione del 28.4.2008 l’impiegato addetto all’Ufficio Protocollo del Comune resistente, Sig.ra C M, aveva attestato che il Consigliere Comunale Sig. S Anni-bale in data 6.3.2008 si era “recato personalmente nell’Ufficio Protocollo per la consegna” delle antescritte note, le quali erano state protocollate con i nn. 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810 e 2811: tale dichiarazione è stata depositata dai Consigliere Comunali ricorrenti prima in data 6.5.2008 in copia e poi in data 20.6.2008 in originale);
d) con istanza del 16.5.2008, proposta sia nell’ambito del giudizio Ric. n. 115/2008 che nell’ambito del giudizio Ric. n. 169/2008, i Consiglieri Comunali Sigg. M G (ricorrente nel presente giudizio), Cal-dararo Antonio, C S, Rgazzo Salvatore Mario, Ca-stronuovo Angelo, S A e S R avevano chiesto al Prefetto di rivolgere al Segretario Comunale di precisare per iscritto se: d1) lo stesso Segretario Comunale: aveva custodito le suddette 10 note dalla sera del 5.3.2008 alla mattina del 6.3.2008;
si era impegnato ad autenticare le firme;
la mattina del 6.3.2008 aveva materialmente presentato tali note all’Ufficio Pro-tocollo;
d2) la mattina del 6.3.2008 il Consigliere Comunale Sig. S A non era rientrato nella disponibilità materiale delle predette note (al riguardo cfr. pure l’istanza del 21.4.2008, pure depositata nei giudizi, attivati con i Ricorsi n. 155/2008 e n. 169/2008, con la quale il Consigliere Comunale Sig. S A chiedeva al Segretario Comunale di precisare che “la se-ra del 5 marzo tutta la documentazione sottoscritta dai nove dimis-sionari è rimasta nelle Vs. mani sino all’indomani mattina, quando lo scrivente si è recato presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Tursi per protocollare, insieme alla Vs. persona, tutta la docu-mentazione sottoscritta ala presenza Vostra ed in Vostro posses-so”);
e) il Prefetto comunicava tale istanza sia al Segretario Co-munale che all’impiegato addetto all’Ufficio Protocollo, i quali con dichiarazioni del 22.5.2008 ritenevano che non erano tenuti “a fornire alcun chiarimento, salvo ordine del TAR”;
2) pertanto, ve-niva chiesto a questo Tribunale di verificare mediante apposita istruttoria le sopra descritte circostanze, anche mediante escussione, nella qualità di testi, del Segretario Comunale e dell’impiegato addetto all’Ufficio Protocollo, in quanto, in caso di conferma di tali circostanze, doveva ritenersi che anche il Consigliere Comunale Sig. S A non aveva presentato le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;

-con Del. C.C. n. 9 del 23.4.2008 il Comune resistente surrogava il Consigliere Comunale ricorrente con il Sig. D P V;

-con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (notifica-to al Comune di Tursi ed al Sig. D P V il 18/19.8.2008) il ricorrente ha impugnato la citata Del. C.C. n. 9 del 23.4.2008, deducendo la violazione degli artt. 38 e 141 D.Lg.vo n. 267/2000, l’eccesso di potere per omessa e/o erronea considerazione dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di mo-tivazione e manifesta ingiustizia, rinnovando le istanze istruttorie, già articolate nell’ambito dei giudizi Ric. n. 115/2008 e Ric. n. 169/2008;

-con atto di opposizione al ricorso di straordinario al Presidente della Repubblica, notificato al ricorrente in data 14.10.2008, il Comune resistente ha chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale del predetto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

-con atto di costituzione ex art. 10, comma 1, secondo periodo, DPR n. 1199/1971, notificato all’Amministrazione resistente ed al controinteressato Sig. D P V in data 24.10.2008 de-positato presso la Segreteria di questo Tribunale in data 29.10.2008, il ricorrente ha chiesto la prosecuzione del giudizio dinanzi a questo TAR;

-si è costituito in giudizio il Comune resistente, il quale ha soste-nuto l’infondatezza del ricorso;

-con Ordinanza n. 376 del 5.11.2008 questo Tribunale respingeva l’istanza di provvedimento cautelare;

-con Sentenze n. 951 e n. 952 del 9.12.2008 questo TAR ha respinto rispettivamente Ricorsi n. 115/2008 e n. 169/2008.

All’Udienza Pubblica del 12.2.2009 il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

Il presente ricorso risulta infondato e pertanto va respinto (cfr. Sentenze TAR Basilicata n. 951 e n. 952 del 9.12.2008), attesocchè: 1) ai sensi del vigente art. 38, comma 8, D.Lg.vo n. 267/2000 (nel testo modificato dall’art. 3 D.L. n. 80/2004 conv. nella L. n. 140/2004) “Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141”;
2) ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lg.vo n. 267/2000 il Consiglio Comunale viene sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica nel caso di “cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia”;
3) nell’ambito della distinzione fra “dimissioni dei Consiglieri Comunali ultradimidium contestuali”, che provocano lo scioglimento dell’intero Consiglio Comunale, e “dimissioni dei Consiglieri Comunali non contestuali”, che invece, al pari delle dimissioni “infradimidium”, determinano soltanto la surroga dei Consiglieri Comunali dimissionari, la Giurisprudenza ha applicato in modo discorde il predetto combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 8, e 141, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lg.vo n. 267/2000 alla fattispecie delle dimissioni contestuali della metà più uno dei Consiglieri Comunali del Consiglio Comunale, di cui solo alcune valide;
4) secondo un orientamento giurisprudenziale (cfr. per es. C.d.S. Sez. V Sent. n. 7405 del 14.12.2006;
TAR Bari Sez. III Sent. n. 119 del 31.1.2008;
TAR Catanzaro Sez. I Sent. n. 30 del 2.2.2007;
TAR Napoli Sez. I Sent. n. 846 del 29.1.2004;
prima seguito da questo Tribunale: cfr. TAR Basilicata Sent. n. 461 del 20.5.2003) la manifestazione della volontà di dimettersi, espressa contestualmente dalla metà più uno dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune, poiché finalizzata allo scioglimento ex art. 141, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lg.vo n. 267/2000 del Consiglio Comunale, non può essere considerata, prescindendo dall’indissolubile legame esistente tra le volontà dei soggetti dimissionari, e valutata alla stregua della differente ipote-si di cui all’art. 38, comma 8, D.Lg.vo n. 267/2000, in quanto nell’ipotesi delle dimissioni contestuali, presentate dalla metà più uno dei Consiglieri Comunali, il vincolo collettivo che lega tutte le volontà dei singoli Consiglieri Comunali dimissionari è l’unitario obiettivo di provocare lo scioglimento del Consiglio Comunale, per cui nel caso di invalidità di alcune delle dimissioni presentate, poiché tale finalità dello scioglimento del Consiglio Comunale non può più trovare attuazione, non può nemmeno essere disposta la surroga dei Consiglieri Comunali le cui dimissioni risultano legittime e/o valide, perché condizionate al verificarsi dello scioglimento dell’intero Consiglio Comunale;
5) secondo un altro orientamento giurisprudenziale (cfr. per es. C.d.S. Sez. V Sent. n. 3137 del 12.6.2007;
C.d.S. Sez. V Sent. n. 29 del 10.1.2005;
C.d.S. Sez. V Sent. n. 5157 del 17.7.2004;
TAR Veneto Sez. I Sent. n. 530 del 2.3.2006;
TAR Lecce Sez. I Sent. n. 7995 del 18.12.2001;
poi seguito da questo Tribunale: cfr. TAR Basilicata Sent. n. 321 del 17.5.2004) la protocollazione delle dimissioni di Consigliere Comunale fa si che la dichiarazione di volontà del Consigliere Comunale dimissionario esca dalla sua sfera di disponibilità, assumendo una propria ed immodificabile rilevanza giuridica, idonea a produrre l’effetto della successiva surrogazione da parte del Consiglio Comunale;
6) questo Tribunale ritiene di ribadire l’adesione al secondo dei suddetti orientamenti giurisprudenziali per le seguenti ragioni: a) l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lg.vo n. 267/2000, nel disciplinare l’ipotesi dello scioglimento del Consiglio Comunale per le conte-stuali dimissioni della metà più uno dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune, non ha introdotto una diversa e speciale forma di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale rispetto a quella regolamentata dall’art. 38, comma 8, D.Lg.vo n. 267/2000, ma il Legislatore con il citato art. 141, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lg.vo n. 267/2000 ha soltanto inteso sancire l’effetto giuridico dello scioglimento del Consiglio Comunale, derivante dalla circostanza delle contestuali dimissioni della metà più uno dei Consiglieri Comunali, per cui l’effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale non scaturisce da un atto collettivo di dimissioni, ma dalla mera circostanza di fatto delle contestuali dimissioni della metà più uno dei Consiglieri Comunali;
comunque, l’effetto dello scioglimento dell’intero Consiglio Comunale ex art. 141, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lg.vo n. 267/2000 si verifica indipendentemente dalle specifiche motivazioni, che hanno spinto i singoli Consiglieri Comunali (costituenti al metà più uno dei componenti del Consiglio Comunale) a dimettersi (che possono essere le più disparate), in quanto ciò che rileva è soltanto la contestualità e ritualità dei singoli atti di dimissioni;
b) dal chiaro tenore letterale del suddetto art. 38, comma 8, D.Lg.vo n. 267/2000 si desume agevolmente che l’atto di rassegnazione delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, poiché è “irrevocabile”, “non recettizio” (in quanto “non necessita di presa d’atto”) ed “immediatamente efficace”, va qualificato come un atto giuridico in senso stretto, cioè un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell’agente, ma sono statuiti direttamente dalla predetta norma, senza aver riguardo alla reale intenzione dei Consiglieri Comunali dimissionari, per cui la mera protocollazione delle dimissioni di Consigliere Comunale fa si che la dichiarazione di volontà del Consigliere Comunale dimissionario esca dalla sua sfera di disponibilità, assumendo una propria ed immodificabile rilevanza giuridica, idonea a produrre l’effetto immediato (cioè dal momento della sua registrazione) della successiva surrogazione da parte del Consiglio Comunale;
c) infatti, ai sensi del predetto art. 38, comma 8, terza frase, D.Lg.vo n. 267/2000, ai fini della validità ed efficacia dell’atto di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, ciò che conta è solo la sua regolarità formale, mentre non rileva in alcun modo la volontà del Consigliere Comunale dimissionario ed i vizi di cui tale volontà sia eventualmente affetta (al riguardo va evidenziato che il Legislatore, quando ai fini dell’efficacia di un determinato atto ha ritenuto rilevante la sua motivazione, lo ha sempre espressamente stabilito: cfr. art. 52 D.Lg.vo n. 267/2000, secondo cui la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta Comunale deve essere espressamente motivata a pena di inefficacia), attessochè dal momento dell’assunzione all’Ufficio Protocollo del Comune dell’atto di dimissioni, rassegnato dal Consigliere Comunale, tali dimissioni sono immediatamente efficaci e non possono più essere ritirate, per cui: c1) è evidente che qualsiasi scopo, che con esse il Consigliere Comunale dimissionario si era proposto di raggiungere (come per es. lo scioglimento dell’intero Consiglio Comunale), risulta assolutamente irrilevante per l’ordinamento giuridico;
c2) conseguentemente le circostanze, che le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale siano state presentate congiuntamente ad altri Consiglieri Comunali (costituenti la metà più uno dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune) allo scopo, dichiarato o presunto, di provocare ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lg.vo n. 267/2000 lo scioglimento dell’intero Consiglio Comunale e che per l’invalidità di alcuni atti di dimissioni tale scopo non sia stato raggiunto, non sono idonee ad incidere sulla validità ed efficacia dei presentati atti di dimissioni validi e/o legittimi;
d) pertanto, dal citato art. 38, comma 8, terza frase, D.Lg.vo n. 267/2000 si evince che l’atto di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale assume la configurazione di un “actus legitimus”, cioè di un atto che non tollera l’apposizione di elementi accidentali come la condizione ed il termine”, per cui: d1) nessun rilievo può riconoscersi allo scopo perseguito di voler provocare lo scioglimento del Consiglio Comunale, in quanto la volontà, ritualmente esternata dal Consigliere Comunale, di non voler più far parte del Consiglio Comunale, non può essere condizionata o sottoposta a termine;
d2) la mancata realizzazione dell’obiettivo dello scioglimento del Consiglio Comunale, a causa dell’invalidità di alcuni atti di dimissioni, non comporta anche l’invalidità e/o l’inefficacia degli atti di dimissioni, ritualmente presentati, per cui questi ultimi Consiglieri Comunali vanno comunque surrogati;
e) inoltre, l’opposto orientamento giurisprudenziale, secondo cui le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale possono considerasi efficaci soltanto, se sia raggiunto l’effetto ex art. 141, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lg.vo n. 267/2000 dello scioglimento dell’intero Consiglio Comunale, presta il fianco alla possibilità di ammissione della prova contraria, volta a dimostrare l’insussistenza dell’unitaria finalità di ottenere lo scioglimento del Consiglio Comunale;
7) pertanto, poiché come sopra esposto il nostro ordinamento giuridico non prevede la figura delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sottoposte alla condizione ovvero indissolubilmente finalizzate allo scioglimento dell’intero Consiglio Comunale, ma prevede soltanto la figura delle dimissioni pure e semplici dalla carica di Consigliere Comunale, deve ritenersi che le dimissioni, presentate dal Consigliere Comunale S A risultano rituali e valide e/o legittime e perciò pienamente efficaci, in quanto: a) l’art. 38, comma 8, D.Lg.vo n. 267/2000 prevede due modalità di presentazione delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, cioè: a1) le dimissioni “presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente” (cfr. prima frase dell’art. 38, comma 8, D.Lg.vo n. 267/2000);
a2) le dimissioni “non presentate personalmente”, le quali, per poter essere valide, “devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni”;
b) dalla documentazione acquisita in giudizio risulta che (cfr. pag. 2 delle memorie del 23.6.2008 e del 20/21.6.2008, depositate rispettivamente nei giudizi attivati con il Ric. n. 155/2008 e con il Ric. n. 169/2008) il Consigliere Comu-nale S A in data 6.3.2008 si era presentato presso gli Uffici del Comune di Tursi ed aveva depositato: una nota (indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale), priva di data e sottoscritta non con firma autenticata dai Consiglieri Comunali Sigg. Rgazzo Salvatore Mario, S A, M G (ricorrente nel presente giudizio), S R, C A, C A, L A, C S e C S, con la quale tali Consiglieri Comunali delegavano il Consigliere Comunale S A alla consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune le allegate note di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale (tale nota veniva protocollata con il n. 2802);
le distinte ed autonome note (indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale ed al Prefetto di Matera), recanti la data del 5.3.2008 e sottoscritte non con firma autenticata, con le quali ognuno dei suddetti 9 Consiglieri Comunali -e perciò anche il Consigliere Comunale S A- si dimetteva dalla carica di Consigliere Comunale (tali note venivano protocollate rispettivamente con i nn. 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810 e 2811);
tale circostanza risulta dimostrata dalla dichiarazione impiegato addetto al Protocollo del Comune di Tursi del 28.4.2008 e dalla nota Segretario Comunale prot. n. 3161 del 13.3.2008, le quali entrambe attestano che in data 6.3.2008 si era recato presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tursi soltanto il Consigliere Comunale Sig. S A, e dall’istanza del 21.4.2008 (pure acquisita nell’ambito dei giudizi, attivati con i Ricorsi n. 155/2008 e n. 169/2008), con la quale il Consigliere Comunale Sig. S A chiedeva al Segretario Comunale di precisare che “la sera del 5 marzo tutta la documentazione sottoscritta dai nove dimissionari è rimasta nelle Vs. mani sino all’indomani mattina, quando lo scrivente si è recato presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Tursi per protocollare, insieme alla Vs. persona, tutta la documentazione sottoscritta ala presenza Vostra ed in Vostro possesso” (comun-que, l’indicazione sia nell’atto di delega che in tutte le altre 8 dichiarazioni di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del Sig. S A come unica persona delegata alla consegna di tali atti al Protocollo del Comune, mentre nell’atto di dimissioni del Consigliere Comunale S A viene precisato che lo stesso Sig. S A avrebbe presentato l’atto di dimissioni, unitamente al timbro di registrazione dell’Ufficio Protocollo del Comune di Tursi, già costituivano indizi precisi, gravi e concordanti che ai sensi dell’art. 2729 C.C. dimostravano la sussistenza effettiva della circostanza che il Consigliere Comunale Sig. S A in data 6.3.2008 si era effettivamente recato presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tursi);
mentre risultano irrilevanti le avverse circostanze, denunciate dai Sigg. M G (ricorrente nel presente giudizio), C A, C S, Rgazzo Salvatore Mario, C A, S A e S R;
infatti: b1) la mera circostanza, secondo cui alle 22,30 del 5.3.2008 tutti e 9 i Consiglieri Comunali controinteressati si erano presentati presso l’abitazione del Segretario Comunale ed in quel momento avevano sottoscritto le note di dimissioni alla carica di Consigliere Comunale e la nota di delega al Consigliere Comunale Sig. S A, per la presentazione delle predette dimissioni all’Ufficio Protocollo del Comune, cioè tali firme erano state apposte in presenza del Segre-tario Comunale, ma nell’abitazione del Segretario Comunale e non presso gli Uffici comunali, non può essere equiparata all’autenticazione di tali sottoscrizioni, attesocchè l’atto di autenticazione delle firme non può essere desunto implicitamente, ma ai sensi dell’art. 21, comma 2, DPR n. 445/2000 va certificato espressamente dal Pubblico Ufficiale mediante l’attestazione che la firma è stata apposta in presenza del Pubblico Ufficiale, previo accertamento dell’identità del sottoscrittore, con indicazione delle modalità di identificazione del sottoscrittore, specificazione della data e del luogo di autenticazione e l’apposizione della firma del Pubblico Ufficiale, con indicazione del nome, cognome e della qualifica rivestita, e del timbro dell’Ufficio, per cui nella specie la mancata adozione di alcuna delle predette formalità, prescritte dall’ordinamento giuridico, determina l’inesistenza dell’autenticazione;
b2) anche la circostanza, secondo cui le suddette 10 note erano state trattenute dal Segretario Comunale, il quale, poiché sprovvisto dei relativi timbri, aveva assunto l’impegno di custodire le suddette note, per portarle con sé il giorno successivo presso gli Uffici comunali, dove avrebbe provveduto a protocollarle e ad autenticarle, non produce alcun effetto di rilievo, in quanto, pur prescindendo dalla circostanza che le sopra descritte operazioni di autentica delle firme (firma apposta in presenza del Pubblico Ufficiale, previo accertamento dell’identità del sottoscrittore, con indicazione delle modalità di identificazione del sottoscrittore, specificazione della data e del luogo di autenticazione e l’apposizione della firma del Pubblico Ufficiale, con indicazione del nome, cognome e della qualifica ri-vestita, e del timbro dell’Ufficio) devono essere svolte contestualmente, deve constatarsi che tali operazioni di autentica delle firme non sono state più espletate dal Segretario Comunale;
b3) inoltre, dalla circostanza, secondo cui il Consigliere Comunale Sig. S A in data 6.3.2008 si era presentato negli Uffici comunali dal Segretario Comunale, il quale però non aveva consegnato materialmente le predette note al Sig. S A, ma si era limitato ad accompagnare il S presso l’Ufficio Protocollo portando con sé tali note, non può dedursi che tali note fossero state presentate dal Segretario Comunale e non dal Consigliere Comunale Sig. S A, in quanto la persona che si dimetteva dalla carica di Consigliere Comunale non era il Segretario Comunale, ma il Sig. S A, per cui il predetto Sig. S aveva l’onere di farsi consegnare le sopra descritte note, al fine di verificare e/o di accertarsi che le firme apposte in calce alle suddette note erano state autenticate dal Segretario Comunale;
b4) parimenti irrilevante è la circostanza, che il protocollo informatico del Comune resistente non indica il nome della persona che presentava materialmente i documenti, attesocchè quello che conta è che non è stata smentita la circostanza che al momento della consegna delle suddette 10 note all’Ufficio Protocollo fosse realmente presente il Consigliere Co-munale Sig. S A, come puntualmente attestato dall’impiegato addetto all’Ufficio Protocollo, Sig.ra C M, con dichiarazione del 28.4.2008;
b5) pertanto, risulta assolutamen-te inutile ogni accertamento istruttorio al riguardo;
c) pertanto, poiché il Consigliere Comunale S A ha presentato personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune di Tursi l’atto di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, tali dimissioni ri-sultano rituali e valide e/o legittime e perciò pienamente efficaci;
mentre, poiché gli altri 8 Consiglieri Comunali non si erano pre-sentati personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune di Tursi e la firma in calce agli atti di dimissione di tali 8 Consiglieri Comu-nali non risultava autenticata, tali dimissioni non potevano avere alcuna validità giuridica;
d) conseguentemente risulta legittima la presa d’atto delle dimissioni del Consigliere Comunale S A e la surroga con Del. C.C. n. 6 del 15.3.2008 (adottata entro il termine di 10 giorni, previsto dall’art. 38, comma 8, D.Lg.vo n. 267/2000) di tale Consigliere Comunale con il Sig. R P;
mentre, le successive dimissioni del 14.3.2008 sono ininfluenti con riferimento al Consigliere Comunale Sig. S A, già dimessosi il 6.3.2008, per cui non può es-sere accolta la pretesa, avanzata mediante ricorso incidentale dai Consiglieri Comunali controinteressati, di voler conseguire co-munque lo scioglimento del Consiglio Comunale in forza delle successive dimissioni, presentate il 14.3.2008, per cui risultano le-gittime la convocazione del Consiglio Comunale -in prima convo-cazione alle ore 16,00 del 22.4.2008 ed in seconda convocazione alle ore 16,00 del 23.4.2008- per la surroga dei Consiglieri Comu-nali Sigg. Rgazzo Salvatore Mario, M G (ricor-rente nel presente giudizio), S R, C A, C A, L A, C S e C S e la successiva Del. C.C. n. 9 del 24.4.2008 di surroga del ricorrente con il Sig. D P V.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Tenuto conto del persistente contrasto giurisprudenziale sulla que-stione oggetto della controversia in esame, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

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