TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-07, n. 201400022

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-07, n. 201400022
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400022
Data del deposito : 7 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00670/2013 REG.RIC.

N. 00022/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00670/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 670 del 2013, proposto da:
M F, rappresentato e difeso dall'avv. C B, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandra Moneta, in Ancona, viale della Vittoria, 27;



contro

Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR - Marche, rappresentata e difesa dall'avv. M O, con domicilio eletto presso Ufficio Legale A.S.U.R., in Ancona, via Caduti del Lavoro, 40;



nei confronti di

R B, non costituita;



per l'accertamento

della illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione in punto all'intimazione del ricorrente datata 17.5.2013 di annullamento del concorso per psicologi dell'ASUR Zona Territoriale di Ancona di cui alla determina n. 416 del 3.8.11 e di procedere alle assunzioni per i posti da psicologo banditi in Ancona mediante utilizzo, in applicazione delle normative nazionali e regionali, delle graduatorie della Zona Territoriale di Fabriano in corso di validità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR - Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2013 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il dott. F agisce in questa sede per conseguire una pronuncia che accerti l’illegittimità del silenzio serbato dall’ASUR Marche e dall’ASUR Marche – Area Vasta n. 2 sulla diffida inviata dal medesimo in data 24/5/2013 e l’obbligo dell’amministrazione di utilizzare per scorrimento la graduatoria del concorso per il reclutamento di 5 dirigenti psicologi approvata con determinazione dirigenziale n. 671/AV del 30/4/2013 (nella quale il ricorrente è inserito all’8° posto, quale idoneo non vincitore). Nella predetta diffida, il dott. F intimava all’ASUR Marche e all’A.V. n. 2 di non assumere atti lesivi del suo diritto ad essere assunto per scorrimento della suddetta graduatoria ed in particolare di annullare l’analogo concorso bandito nel 2011 dall’ASUR Marche Zona Territoriale n. 7 di Ancona (il concorso al quale aveva preso parte il ricorrente era stato invece bandito dalla Z.T. di Fabriano), per il quale non sono ancora state espletate le operazioni concorsuali.

2. In punto di fatto, il ricorrente espone:

- di avere partecipato al concorso indetto dall’ASUR Marche – Z.T. n. 6 di Fabriano con determinazione dirigenziale n. 473 del 27/9/2011 e di essersi collocato all’8° posto della graduatoria finale. Nel mese di giugno 2013 si è proceduto all’assegnazione dei 5 posti messi a concorso;

- che il concorso relativo alla Z.T. n. 7 di Ancona, seppure bandito coevamente (determinazione dirigenziale n. 416 del 3/8/2011), non è stato a tutt’oggi espletato;

- che nel corso del 2011 si è concluso anche un altro concorso, bandito dalla Z.T. di Senigallia (e anche in tale concorso si è registrato un numero di idonei superiore a quello dei posti messi a concorso);

- che con la diffida summenzionata si è intimato all’ASUR – A.V. n. 2 (che, nell’ambito del complessivo processo di riorganizzazione dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, ha inglobato le Z.T. della provincia di Ancona) di assumere gli idonei inclusi nella graduatoria del concorso a cui ha preso parte esso ricorrente (e al riguardo nel ricorso si evidenzia che attualmente vi sarebbero 4 posti da dirigente psicologo da coprire) e di annullare il concorso bandito dalla Z.T. di Ancona.

Poiché la diffida è rimasta inesitata, il dott. F agisce in questa sede per accertare l’illegittimità del silenzio formatosi sulla diffida.

3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

- violazione del dovere generale sancito dall’art. 2 della L. n. 241/1990;

- violazione e falsa

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