TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2012-03-06, n. 201200240
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N. 00240/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00521/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2011, proposto da:
AIMEF (Associazione Italiana Mediatori Familiari) e dott. S M, rappresentate e difese dagli avv. S S e R P, con domicilio eletto presso S S in Cagliari, via Sonnino N.84;
contro
-REGIONE SARDEGNA - Assessorato Igiene Sanita, rappresentata e difesa dagli avv. F I e S S, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento N.69;
-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, - Tribunale Ordinario di Cagliari e Tribunale Ordinario di Oristano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;
per l'annullamento
- della delibera n.16/8 del 29.3.2011 emessa dalla G.R. della Sardegna avente ad oggetto il “Programma sperimentale sulla tutela ai minori nei procedimenti di separazione e divorzio dei genitori”;
- del bando per l’individuazione degli operatori del servizio;
- della Convenzione del Protocollo operativo stipulato tra la Regione Sarda ed i Tribunali Ordinari di Cagliari e Oristano;
e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna , di Ministero della Giustizia(per Tribunale Ordinario di Cagliari e di Tribunale Ordinario di Oristano);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la delibera GR 1-12-2011 n. 48/30, recentemente emanata, di revoca del provvedimento impugnato.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv.ti Patta, Isola, Sau e avv. dello Stato Caput;
Con ricorso notificato il 28.5.2011 e depositato il 14.6 l’Associazione Mediatori Familiari e la dott. ssa Murru (laureata in giurisprudenza e in possesso del titolo di specializzazione/Master in mediazione familiare), che svolge attività di “mediatore familiare” da oltre 3 anni) chiedevano l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe.
Evidenziando, in particolare, l’ingiustificata restrizione della possibilità di partecipare al previsto bando per l’individuazione degli operatori dell’istituendo organismo e servizio di cui alla deliberazione GR 29.3.2011 presso i Tribunali di Cagliari e Oristano (in particolare “mediatori familiari” laureati in scienze giuridiche).
Si sono costituite le Amministrazioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 286 del 6.7.2011 la domanda cautelare è stata accolta, con la seguente motivazione:
“Considerato che la decisione di ritenere idoneo esclusivamente il titolo di laurea di <psicologo, psicoterapeuta e assistente sociale>quale titolo sottostante rispetto alla specializzazione del <mediatore familiare>(congiunta all’ esperienza triennale) sembra incongrua ed oggettivamente limitante l’operatività di tale (più ampia) peculiare figura;
rilevato che la funzione del servizio in programma sperimentale è la conclusione della mediazione…… “lo stilare un <accordo di mediazione>firmato anche dall’operatore che ha seguito la coppia” (cfr. pag. 5 sub “compiti”);
ritenuto che la scelta di concentrare la professionalità dell’ “equipe” (1 psicologo o 1 psicotereapeuta e 1 Assistente sociale) in termini esclusivamente <sanitari-assistenziali>non si allinea con il servizio di “mediazione familiare” previsto dalla L. 54/2006 –e art. 155 sexies del c.c.-, di cui la delibera impugnata costituisce attuazione, per agevolare la soluzione dei conflitti dei minori e della coppia coinvolta dalla problematica degli affidi e della gestione dei figli;
rilevato che l’accesso ai Master per mediatore familiare sono aperti a laureati sia in discipline psico-sociali che legali”.
Il Tar precisava nell’ordinanza (che fissava per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 dicembre 2011) che l’accoglimento della domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati avveniva <nella parte in cui contemplano solamente quale “titolo di studio” sottostante (per l’accesso al programma) quello di psicologo-psicoterapeuta-assistente sociale>.
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La Regione ha depositato (il 9.12.2011) la delibera della RAS n. 48/30 del 1.12.2011 con la quale è stata “revocata” la delibera qui impugnata (n. 16/8 del 29.3.2011).
All’udienza del 14.12.2011 il ricorso è stato spedito in decisione, con richiesta dell’avvocato delle ricorrenti, di dichiarazione di improcedibilità per intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna delle spese ed onorari di giudizio.
Il Collegio rileva la sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della disposta revoca da parte della Regione, in quanto motivata dalla “indisponibilità delle risorse già destinate alla realizzazione del suddetto programma”.
Per quanto concerne le spese, in base al principio della soccombenza virtuale (e secondo le motivazioni già esposte in sede cautelare), queste vanno poste a carico della Regione ed in favore delle ricorrenti.