TAR Milano, sez. I, sentenza 2010-11-29, n. 201007397

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2010-11-29, n. 201007397
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201007397
Data del deposito : 29 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01548/2008 REG.RIC.

N. 07397/2010 REG.SEN.

N. 01548/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2008, proposto da:
D R V, rappresentato e difeso dall'avv. P G, presso cui è elettivamente domiciliato in Milano, viale Regina Margherita 30;

contro

il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore ,rappresentato e difeso dagli avv.ti A F, I M e M R S, con domicilio eletto l’avvocatura comunale in Milano, via Guastalla, 8

per l'annullamento

del provvedimento notificato il 16 aprile 2008, con cui il Direttore Settore alloggi ERP del Comune di Milano ha intimato a D R V il rilascio dell’alloggio n. 99 di via Rizzardi n. 22, in quanto occupante abusivo;

di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2010, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso in epigrafe è impugnato il decreto del 16 aprile 2008, con cui il Direttore Settore alloggi ERP del Comune di Milano ha intimato a D R V il rilascio dell’alloggio n. 99 di via Rizzardi n. 22, in quanto occupante abusivo.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione dell’art. 20 del Regolamento Regionale n. 1/2004, in quanto la sua residenza nell’alloggio in discorso sarebbe motivata da ragioni di assistenza in favore della moglie dell’assegnatario, sig. L V, ragioni che avrebbero giustificato il diritto al subentro nell’assegnazione.

Con il secondo motivo censura il provvedimento impugnato per difetto di motivazione in quanto non sarebbe stata effettuata alcuna ponderazione degli interessi coinvolti, non avendo considerato che il ricorrente ha trasferito la propria residenza in via Rizzardi n. 22 da oltre 17 anni.

Il Comune di Milano resiste all’introdotta impugnazione, chiedendo la reiezione dell’istanza cautelare e del ricorso;
ha, altresì, depositato documentazione a suffragio della correttezza del suo operato.

Con ordinanza n. 1177 del 23 luglio 2008 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare in considerazione del lasso di tempo in cui il ricorrente ha abitato nell’alloggio corrispondendo il relativo canone di locazione.

All’udienza pubblica del 10 novembre 2010, sentite le parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

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