TAR Catania, sez. V, ordinanza cautelare 2024-09-11, n. 202400371

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. V, ordinanza cautelare 2024-09-11, n. 202400371
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400371
Data del deposito : 11 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2024

N. 01530/2024 REG.RIC.

N. 00371/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01530/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2024, proposto da

impresa individuale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti provvedimenti:

1) informazione interdittiva emessa dalla Prefettura di Messina – Antimafia – prot. Interno n. -OMISSIS- notificata il 24/05/2024 unitamente a tutti gli altri atti connessi, presupposti e/o conseguenziali, ivi compreso, il parere reso dal Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura, del quale si sconosce il contenuto giacché mai notificato e/o comunicato;

2) richieste di informazione antimafia non conosciute perché non citate;

3) “informazioni rese dagli Organi di Polizia”, non meglio specificate per data e numero di protocollo, come genericamente richiamate nella citata interdittiva;

4) ogni altro atto presupposto, connesso o, comunque, conseguenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Messina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 la dott.ssa A A B e udito il difensore dell’amministrazione resistente come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso, al sommario esame proprio della fase cautelare, appare privo di consistenti elementi di fondatezza dato che l’impugnato provvedimento, oltre al coinvolgimento dei familiari della ricorrente in vari procedimenti penali anche per reati associativi, rileva la sussistenza di cointeressenze economiche nell’ambito della famiglia, in un determinato contesto socio economico, e di numerosi contratti di affitto di fondi rustici.

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