TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-05-19, n. 202308611
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Testo completo
Pubblicato il 19/05/2023
N. 08611/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14243/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14243 del 2022, proposto da
Anglo American Book Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del Provvedimento di reiezione FIS1207595-2022/2022 prot. INPS.7000.03/08/2022.0397004 reso dall'INPS sede di Roma in data 3.08.2022 e notificato alla ricorrente a mezzo pec in data 9.08.2022, avente ad oggetto: il diniego all'istanza di accesso all'assegno di integrazione salariale ex art. 29 del d.lgs n. 148/2015 e s.m.i.;
2) di ogni altro atto e provvedimento preordinato, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso notificato il 27 ottobre 2022 e depositato il 24 novembre successivo, la società ricorrente ha esposto di avere presentato, in data 21 febbraio 2022, alla sede INPS di Roma San Giovanni una prima istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale ex art. 29 del d.lgs n. 148/2015 e s.m.i., per il periodo dal 3 gennaio 2022 al 26 marzo 2022, per un totale di 12 settimane e per n. 7 dipendenti, di cui n. 6 con la qualifica di Impiegato part-time 32h settimanali e n. 1 con la qualifica di Impiegato part-time 24h; la suddetta istanza è stata autorizzata dall’INPS.
Successivamente la società ha presentato, in data 21 aprile 2022, presso la stessa sede dell’INPS, una seconda istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale ex art. 29 del d.lgs n. 148/2015 e s.m.i., per il periodo dall’11 aprile 2022 al 16 luglio 2022, per un totale di 14 settimane.
In data 8 agosto 2022, la sede INPS di Roma San Giovanni notificava alla società ricorrente il Provvedimento di reiezione FIS1207595-2022/2022 della seconda istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale, con la seguente motivazione: “Coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal fondo-biennio mobile: Richiesta n. 1207595 su UP 0 con i seguenti errori: Durata richiesta 13,86 superiore a 1,14 settimane disponibili nel biennio mobile”.
La società ricorrente, in data 6 settembre 2022, presentava ricorso al Comitato Amministratore del Fondo di Integrazione Salariale per il tramite dell’INPS sede di Roma, con cui rappresentava che il complessivo periodo richiesto - ed ancor più quello inferiore poi effettivamente utilizzato dalla società - rientravano nel limite delle 26 settimane disponibili nel biennio mobile legislativamente previsto, instando per l’annullamento del provvedimento di reiezione ed il riconoscimento della spettanza del periodo F.I.S. richiesto ed, in subordine, affinché le fosse, quanto meno, riconosciuta la spettanza per il minor periodo sulla base dei calcoli, seppur errati, indicati dall’INPS nel provvedimento di reiezione.
Contestualmente, la società presentava un’istanza, dal contenuto analogo al suddetto ricorso, nel cassetto bidirezionale INPS, che veniva riscontrata in data 3.10.2022 con la seguente risposta: “Richiesta non accolta Risposta: Buongiorno, la vostra richiesta è stata inviata al funzionario incaricato, che provvederà a fornire riscontro nel più breve tempo possibile” .
Nel silenzio degli organi preposti tanto sul ricorso, quanto sulla