TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-12-04, n. 202306690
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Testo completo
Pubblicato il 04/12/2023
N. 06690/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05517/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5517 del 2021, proposto da
Impresa Sociale Ascoltando i Bambini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R M e G M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
1.Per l'annullamento
del provvedimento, di data e numero non conosciuto, in quanto mai notificato alla ricorrente, se ed in quanto adottato, con cui si denega la modifica della convenzione di parità sottoscritta dalla ricorrente in data 20.4.2015;
2.Per l’accertamento del diritto
della società ricorrente alla liquidazione delle somme anticipate per le ore di sostegno effettuate per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, quanto alla Scuola dell’Infanzia e per l’a.s.. 2020/2021, quanto alla Scuola Primaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione -Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2023 la dott.ssa G L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, la società ricorrente, ente gestore dell'omonima scuola primaria paritaria - operante (codice meccanografico NA1E14600G) in forza del decreto prot. AOODRCA U1668 dell’1.06.2007, ha formulato due domande:
a) l’annullamento di un provvedimento, non indicato in epigrafe né nel ricorso, recante il diniego alla modifica della convenzione sottoscritta tra la società e il Ministero in data 20 aprile 2015;
b) l’accertamento del diritto alla liquidazione dei contributi volti a coprire le spese, non oggetto di precedente conteggio nella predetta convenzione, per l’erogazione delle ore di insegnamento di sostegno agli alunni disabili per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, quanto alla Scuola dell’Infanzia e per l’anno scolastico 2020/2021, quanto alla Scuola Primaria.
2. I fatti sono analiticamente ricostruiti negli atti depositati sia dalla ricorrente che dal Ministero ed ad essi si rinvia pertanto per esigenze di sinteticità ex art. 3 c.p.a.
Per mera completezza di ricostruzione della vicenda concreta, va sottolineato che, in pendenza del giudizio, con il DDG prot. AOODRCA 24369 del 30 giugno 2021 per l’anno scolastico 2020/2021, l’amministrazione ha erogato ulteriori contributi a favore della odierna parte ricorrente, assegnati sul capitolo di spesa cap.1477 P.G.2 relativo ad alunni diversamente abili, iscritti e frequentanti:
- per l’istituzione scolastica primaria con c.m. NA1E14600G, un contributo di € 11.486,50