TAR Roma, sez. 2T, decreto cautelare 2010-07-01, n. 201002879
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N. 02879/2010 REG.DEC.
N. 05688/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
Sul ricorso numero di registro generale 5688 del 2010, proposto da:
A F, rappresentato e difeso dall'avv. N P, presso il cui studio, in Roma, largo Colli Albani, 14, ha eletto domicilio;
contro
Comune di Roma;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento 16 giugno 2009, n. 1009, con cui il Comune di Roma ha disposto la sospensione per tre giorni dell'attività del pubblico esercizio di cui è titolare il ricorrente, contestualmente ordinando il ripristino dello stato dei luoghi, per maggiore occupazione di suolo pubblico (cautelare provvisoria).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;
Rilevato che la prima camera di consiglio utile per la discussione in ordine all’eventuale adozione di misure cautelari è fissata per il 15 luglio 2010 e che – in relazione al contenuto dell’ordinanza impugnata – il pregiudizio prospettato non risulta connotato da quella gravità “estrema” che giustifica l’adozione del provvedimento cautelare provvisorio, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 3 della legge n. 205 del 2000;