TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-06-20, n. 202401900
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Pubblicato il 20/06/2024
N. 01900/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01025/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2020, proposto da
-OMISSIS- S.r.l. Unipersonale, rappresentata e difesa dall'avvocato D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Como, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C P, M O, A T, A R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, I.C.A. Imposte Comunali e Affini S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1. Ordinanza Dirigenziale - Settore Pianificazione del Territorio e della Mobilità, Edilizia Privata e SUAP - N.R. 417 del 11.12.2019, PG 73026 del 11.12.2019, Diffida ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. C) e d) del Regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici per omesso pagamento del canone OSAP - -OMISSIS- s.r.l,;
2. Ordinanza Dirigenziale – Settore Pianificazione del Territorio e della Mobilità, Edilizia Privata e SUAP – N.R. 24 del 30.01.2020 – PG 5645 del 30.01.2020, Revoca delle concessioni relative alle occupazioni di Lungo Lario Trieste n. 24, Lungo Lario Trieste n.50, Lungo Lario Trieste n. 54, Via Dionigi da Parravicino n. 3, Piazza Matteotti n.1 e Piazza Perretta n.10/11/12/13;
3. di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;
4. nonché per il risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima esecuzione dei provvedimenti impugnati con riguardo alla inattività dei locali commerciali, comprensivi di danni emergenti, sviamento clientela ed ogni altro ad essi collegato per mancato esercizio dell'attività commerciale.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 giugno 2024 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente opera nel ramo della ristorazione – bar somministrazione di alimenti nel centro della città di Como, ed era a tal fine titolare di concessioni di occupazione di suolo pubblico, revocate con il provvedimento impugnato, in conseguenza del mancato pagamento dei relativi canoni.
Il Comune di Como si è costituito in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
All’udienza pubblica del 13.6.24, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, Il Collegio dà atto della necessità di prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa comunale, essendo lo stesso infondato nel merito.
I.1) Con il primo motivo, la ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere, non avendo “il Comune, e prima ancora I.C.A.”, valutato correttamente i pagamenti effettuati, imputandoli ad una annualità diversa da quella che ha dato luogo ai provvedimenti di revoca, in particolare, correlandoli alla tassa di concessione di suolo pubblico per l’anno 2018.
I.2) Con il secondo motivo, l’istante deduce la violazione dell’art. 1 c. 2 della L. n. 241/90, per non avere l’Amministrazione riscontrato le sue comunicazioni volte a richiedere la corretta imputazione dei pagamenti effettuati.
I.3) Nella propria memoria, l’istante ribadisce “che l’Amministrazione comunale ha emesso avvisi di accertamento senza tenere conto dei pagamenti effettuati in base a causali esplicite”, e che I.C.A. s.r.l. sarebbe incorsa in un evidente errore avendo imputato i pagamenti effettuati ad annualità precedenti.
II) Le censure della ricorrente, che possono essere trattate congiuntamente, come dalla stessa prospettate, sono in realtà indirizzate avverso atti presupposti alla revoca oggetto del presente giudizio, neppure ivi impugnati, e sui quali in ogni caso il g.a. difetterebbe di giurisdizione.
Gli avvisi di accertamento adottati dalla società Imposte Comunali Affini S.r.l. (ICA), sono infatti atti impositivi di competenza del “Concessionario del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche”, divenuti ormai definitivi.
A norma dell’art. 6 del Regolamento comunale per l’occupazione degli spazi pubblici, parimenti non impugnato, “le concessioni per l’uso di spazi pubblici sono rilasciate previo accertamento della sussistenza, in capo al richiedente”, dei requisiti ivi previsti, tra i quali vi è “l’insussistenza di debiti con il Comune di Como, per somme certe, liquide ed esigibili”.
Conseguentemente, la revoca impugnata ha un contenuto vincolato, essendo interamente incentrata sull’accertamento degli inadempimenti operato da Ica, non essendo inoltre stati dedotti vizi autonomi nei confronti della stessa.
Alla luce di quanto precede, ne deriva che il Comune di Como ha correttamente imputato, i pagamenti effettuati dalla ricorrente ai debiti scaduti, così come espressamente prevede l’art. 1193 c.c.
In conseguenza della correttezza dell’operato dell’Amministrazione, va altresì respinta la domanda di risarcimento del danno.
Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.