TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-10-26, n. 201201851
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Testo completo
N. 01851/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2010, proposto da:
Teleradioerre Srl, rappresentata e difesa dall'avv. G G, con domicilio eletto presso Francesco Mazzacane in Bari, via A. Da Bari 55/A;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;Istituto Nazionale Previdenza dei Giornalisti Italiani;
per l'annullamento
del decreto del 16 settembre 2009 comunicato il 20 ottobre 2009 col quale teleradioerre è stata esclusa dai benefici di cui all’art. 23, comma 3 della legge 6 agosto 1990 n. 223 per l’anno 2007 e del decreto del 16 settembre 2009 comunicato il 9 ottobre 2009 col quale teleradioerre è stata esclusa dai benefici di cui all’art. 23, comma 3 della legge 6 agosto 1990 n. 223 per l’anno 2006 (doc. 12) nonché delle deliberazioni della commissione prevista dal regolamento approvato con d.p.r. 680/96 del 17 febbraio 2009 e del 30 ottobre 2007 e di ogni altro atto concorrente e presupposto ivi comprese le note inpgi del 20 marzo 2008 e del 5 dicembre 2008 (non note ma) menzionate in decreti in parola;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Sabato Guadagno;
Nessuno comparso per le parti costituite.
Considerato che, con nota depositata in giudizio, parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.