TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-10-25, n. 202300781
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Testo completo
Pubblicato il 25/10/2023
N. 00781/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2021 REG.RIC.
N. 00172/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2021, proposto da -OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M U B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M P, R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
Comune di Agnosine, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Comunità Montana della Valle Sabbia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia - Dipartimento di Brescia, Agenzia della Salute di Brescia, -OISSIS-,-OISSIS- Spa, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2021, proposto da -OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M U B, con domicilio digitale come da PEC rappresentato e difeso dall'avvocato M U B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M P, R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
Comune di Agnosine, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Comunita' Montana della Valle Sabbia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia - Dipartimento di Brescia, Agenzia della Salute di Brescia, -OISSIS-,-OISSIS- Spa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 171 del 2021:
- del provvedimento - atto dirigenziale n. 3037/2020 proposta n. 376/2020 del 21/12/2020 del Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile della Provincia di Brescia, avente ad oggetto “Fascicolo 87/2020-973B - Diffida con ordinanza motivata all'attuazione delle procedure previste per la bonifica di siti contaminati ex art. 244, comma 2, d.lgs. n.152/2006 per il supero delle concentrazioni soglia contaminazione (CSC) accertate nel sedimento di un tratto del torrente Carfio, causate dalla discarica ex I.L.F.O. a carico di -OISSIS-;
quanto al ricorso n. 172 del 2021:
- del provvedimento - atto dirigenziale n. 3034/2020 proposta n. 375/2020 del 21/12/2020 del Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile della Provincia di Brescia, avente ad oggetto “Fascicolo 87/2020-973B - Diffida con ordinanza motivata all'attuazione delle procedure previste per la bonifica di siti contaminati ex art. 244, comma 2, d.lgs. n.152/2006 per il supero delle concentrazioni soglia contaminazione (CSC) accertate nel sedimento di un tratto del torrente Carfio, causate dalla discarica ex -OISSIS-.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o endoprocedimentale, ivi compreso l’atto di avvio del procedimento di cui alla nota Prot. 106739 del 22/7/2020 del Direttore del Settore dell’Ambiente e Protezione Civile – Ufficio Controllo e Tutela del Suolo della Provincia di Brescia.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Brescia e di Provincia di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa M D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con nota prot. 844 del 28 maggio 2020, la Regione Carabinieri Forestale “Lombardia” – Stazione di Vobarno trasmetteva alla Provincia di Brescia l’annotazione di P.G. ex art. 357 c.p.p. sugli accertamenti svolti dai carabinieri forestali che, nel corso del 2019, avevano rilevato “ la continua immissione delle acque di infiltrazione (percolato) della discarica mediante recapito diretto nel torrente Carfio, tale da aver causato una colorazione anomala delle acque e la formazione per un tratto di un centinaio di metri di incrostazioni di aspetto calcareo e il deposito di abbondante materiale polverulento/fangoso idoneo a compromettere i processi naturali del corso d’acqua ”.
2. Tale situazione di inquinamento era stata confermata dai campionamenti effettuati da ARPA, che avevano registrato nei sedimenti del torrente Carfio superi delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste dalla tab.1/A allegato 5 alla parte IV del Titolo V del d.lgs. 152/2006, per i parametri piombo, cadmio, zinco e PCB.
3. Le sorgenti di contaminazione primarie erano state individuate:
- “ nella discarica della I.L.F.O. S.p.A., sita ai mappali 647, 655, 656, 657, 659, 6006 e 6007, foglio 6 NCTR del Comune di Agnosine;
- nella discarica della Siderurgica F.lli -OISSIS-di -OISSIS- Srl sita ai mappali 653, 660, 661, 662, 663, 664, 683, 2504, 3392, 3812, 3813, 3814, 3815, foglio 6 NCTR del Comune di Agnosine;
- nella discarica della IRO SpA del Comune di Agnosine”.
4. Con note del 22 e 24 luglio 2020, la Provincia di Brescia comunicava, rispettivamente alla I.L.F.O. S.p.A. e alla Siderurgica F.lli -OISSIS-di -OISSIS- Srl, oltre che a -OISSIS-(in qualità di proprietario delle aree, membro del consiglio di amministrazione e liquidatore, e come soggetto ritenuto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali), l’avvio del procedimento finalizzato all’emissione di diffida con ordinanza di cui all’art. 244, comma 2, del d.lgs. 152/2006 per il supero delle CSC nei sedimenti del torrente Carfio, allegando la documentazione pervenuta dalla Regione Carabinieri Forestale “Lombardia” Stazione di Vobarno.
5. Le osservazioni formulate da -OISSIS-dopo la comunicazione di avvio del procedimento non venivano considerate idonee a dimostrare la sua estraneità all’illecito ambientale, dal momento che, oltre ad essere proprietario dei siti citati, “ dalla visura camerale risulta che è stato Presidente del consiglio di amministrazione della -OISSIS- dal 06/02/1987 al 03/10/1988, membro del consiglio di amministrazione dal 03/10/1988 fino al 10/11/1994”; e “membro del consiglio di amministrazione della I.L.F.O. S.p.A. dal 16/11/1983 fino al 13/04/2002, nonché liquidatore della stessa società, dal 07/09/2002 al 23/10/2012, data di cancellazione della società dal registro delle imprese ”.
6. La responsabilità del ricorrente, in qualità di proprietario dei terreni su cui insistono le discariche e amministratore delle società precedenti proprietarie (-OISSIS- e I.L.F.O.), era inoltre stata accertata dall’esame della documentazione trasmessa, nel settembre 1980, dalle due società a Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 94/80, inerente l'autorizzazione all'esercizio delle discariche di rifiuti speciali, ovvero della disciplina intervenuta che aveva previsto obblighi di denuncia delle attività e di richiesta di autorizzazione, precisando che il mancato invio di tale richiesta non poteva che dipendere dall’avvenuta cessazione dell’attività dell’impianto denunciato.
Inoltre, con delibera n. 51904/85, la Regione Lombardia aveva dettato le prescrizioni transitorie ex art. 28 della L.R. 94/80 per il giacimento controllato di rifiuti speciali appartenenti alla -OISSIS- mentre nessuna prescrizione era stata data all’altra società (I.L.F.O.).
In data 25 marzo 1987 i tecnici della Provincia di Brescia nel corso di un sopralluogo nella sede della -OISSIS- avevano constatato la presenza di una discarica di scorie di acciaieria e sopra le scorie la presenza di una vasca non impermeabilizzata contenente polveri di abbattimento.
Successivamente, con le note prot. n. 1394 del 15 maggio 1987 e n. 549 del 26 maggio 1987, il Servizio di Igiene Pubblica U.S.S.L n. 39, aveva evidenziato, che: “ i prelievi di acque superficiali effettuati in corrispondenza del rigagnolo che scorre radente le due discariche (F.lli -OISSIS-e I.L.F.O.) presentano valori di zinco e di piombo fuori dai limiti di tab. A della legge 319/76 ”; e che “ è necessario ricoprire la discarica della ILFO, attualmente non utilizzata, con teloni impermeabili atti all'uopo ad evitare il dilavamento delle acque meteoriche ”.
Con nota di prot. n. 1907 del 25 maggio 1988, il Servizio di Igiene Pubblica U.S.S.L n. 39 aveva di nuovo comunicato che dal sopralluogo effettuato in data 19 maggio 1988 presso il torrente Carfio “ è stata accertata la presenza di un fango bianco-giallastro che ha letteralmente coperto il fondo dei due corsi d’acqua, causandone la morte biologica in tutti i sensi, proveniente dalla discarica di scorie presenti nella zona IRO e zona F.lli -OISSIS-di -OISSIS- S.r.l. ”
Con nota prot. n. 3779 del 26 ottobre 1988, il Comune di Agnosine, a seguito di quanto accertato dal tecnico comunale il giorno 21 ottobre 1988, (sui mappali 3818, 3813 e 3814 discarica in atto di scorie di acciaieria scaricate recentemente e sui mappali 674 e 675 deposito di circa 700 mc di polveri da abbattimento fumi su area non pavimentata) aveva quindi adottato, nei confronti della discarica della Siderurgica F.lli -OISSIS-, l'Ordinanza n. 76, imponendo la cessazione dell'attività e il ripristino dello stato dei luoghi.
Erano poi seguite la bonifica ed il ripristino dell'area, come da relazione di sopralluogo effettuato da tecnici della Provincia il 23/12/1992, da cui risultava che l'area era stata bonificata con la stesura di terreno vegetale e che non erano necessari ulteriori interventi di bonifica.
7. Quindi, il 21 dicembre 2020, la Provincia ha adottato - ex art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006 - le ordinanze impugnate nei confronti di -OISSIS-, in qualità di soggetto responsabile del supero delle CSC accertati nel sedimento del torrente Carfio, con diffida a presentare al Comune di Agnosine, alla Provincia, all’ARPA, alla Regione, alla Comunità Montana di Valle Sabbia, nei termini stabiliti:
- specifica