TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2023-03-06, n. 202303702

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2023-03-06, n. 202303702
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303702
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2023

N. 03702/2023 REG.PROV.COLL.

N. 15449/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15449 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;

contro

Ministero della giustizia, Consiglio superiore della magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò d’Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

degli atti con cui il Consiglio superiore della magistratura ha assegnato l’ufficio semidirettivo di procuratore aggiunto presso il Tribunale di Caltanissetta (vac. 28 luglio 2021, pubbl. con Bollettino n. 18159 del 7 ottobre 2021) in favore del dott. -OMISSIS-, attualmente in servizio presso il Tribunale di Roma ufficio g.i.p. e di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale tra cui per quanto occorra il d.p.r. di nomina ove intervenuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, del Consiglio superiore della magistratura, nonché di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente impugnava i provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura (Csm) di nomina dell’odierno controinteressato all’ufficio semi-direttivo di Procuratore aggiunto di Caltanissetta.

2. Si costituivano in giudizio sia le amministrazioni intimate, sia il controinteressato.

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare degli atti gravati, per il cui esame veniva fissata la camera di consiglio del 21 dicembre 2022. Durante la discussione, il procuratore di parte controinteressata rappresentava la volontà di proporre ricorso incidentale in seguito all’ostensione di alcuni documenti per i quali era stata avanzata istanza di accesso al Csm. All’esito della discussione, il Collegio adottava l’ordinanza n. -OMISSIS-/22 per mezzo della quale veniva sospesa l’efficacia degli atti impugnati, fissando per il prosieguo la camera di consiglio del 10 maggio 2023.

3.1. La citata ordinanza veniva appellata dal controinteressato, ma, con decreto del 24 dicembre 2022, n. 5995, il Presidente della settima sezione del Consiglio di Stato respingeva la richiesta cautelare monocratica, fissando la camera di consiglio del 17 gennaio 2023 per la trattazione collegiale: nondimeno, la citata camera di consiglio veniva rinviata in ragione della proposizione di un autonomo appello cautelare avverso l’ordinanza da parte della difesa erariale.

4. Prima della trattazione collegiale dell’appello cautelare, in data 20 gennaio 2023 il difensore dell’odierno ricorrente presentava nuova istanza di concessione di misura cautelare collegiale, per il cui esame veniva fissata la camera di consiglio dell’8 febbraio 2023: durante la discussione il difensore di parte controinteressata rappresentava (con dichiarazione resa a verbale) di aver potuto esaminare la documentazione richiesta (v. § 3.) e di rinunciare a proporre ricorso incidentale. All’esito dell’udienza camerale il Collegio tratteneva la causa per la decisione, riservandosi anche di pronunciare sentenza in forma semplificata sussistendo i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a.

5. Esaurita l’esposizione dello sviluppo del processo, può passarsi all’illustrazione dell’unica doglianza spiegata nel ricorso.

5.1. In particolare, l’esponente deduce la violazione dell’art. 37 circ. Csm, 28 luglio 2015, P-14858 (Testo unico sulla dirigenza giudiziaria – d’ora in avanti semplicemente T.U.): difatti, l’odierno controinteressato risulterebbe gravato da una condanna disciplinare alla sanzione della censura riportata nel decennio antecedente la vacanza del posto da ricoprire, con conseguente mancanza di legittimazione alla partecipazione alla procedura concorsuale.

6. Il motivo è fondato.

7. Preliminarmente, va rammentato come l’art. 37 T.U. preveda che il Csm tenga conto – al fine di conferire un incarico direttivo (o semidirettivo, come nel caso all’odierno esame) – delle pronunce della sezione disciplinare. Inoltre, al secondo comma viene precisato come l’aver riportato una condanna disciplinare relativa a fatti nel decennio anteriore alla vacanza osti al conferimento (v. il secondo comma, secondo cui « le condanne disciplinari sono di regola preclusive al conferimento dell’ufficio in caso di irrogazione della sanzione della perdita dell’anzianità oppure nell’ipotesi di condanna alla censura per fatti commessi nell’ultimo decennio »).

7.1. Inoltre, va precisato – in punto di fatto – come costituisca circostanza pacifica che il ricorrente sia stato condannato dalla sezione disciplinare del Csm alla sanzione della censura con sentenza 9 settembre 2021, n. 110 (Cass., sez. un., 31 marzo 2022, n. 10445, rigettava poi il ricorso). Come si evince dalle sentenze indicate, il controinteressato veniva condannato per l’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. a) e g), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ossia per aver ritardato, in qualità di pubblico ministero, l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. del nominativo di alcuni soggetti indicati dalla polizia giudiziaria come responsabili di alcuni episodi di corruzione. Tale omissione (cui si sarebbe ovviato solo dopo alcuni anni) determinava la mancata (tempestiva) trasmissione del fascicolo alla competente Procura di Siracusa, la quale, ottenuto dopo anni l’incartamento, procedeva ad iscrivere la notizia di reato, salvo poi chiedere l’archiviazione della stessa per intervenuta prescrizione dell’ipotesi delittuosa: appare evidente, quindi, il vantaggio indebito conseguito dagli indagati per via dell’omissione dell’iscrizione, rappresentato dal mancato approfondimento investigativo delle loro posizioni. Per la medesima vicenda l’odierno controinteressato veniva sottoposto a procedimento penale per il delitto previsto e punito dall’art. 328 c.p. (omissione di atti d’ufficio), vedendo la propria posizione archiviata in ragione della maturazione del termine di prescrizione.

7.2. Secondo parte ricorrente l’omissione dell’iscrizione si sarebbe protratta sino al dicembre 2012, rientrando quindi nel decennio anteriore alla vacanza dell’ufficio semidirettivo (quest’ultima fissata al 28 luglio 2021).

7.3. Viceversa, nel provvedimento impugnato il Csm ha escluso la rilevanza ostativa del precedente, in quanto l’illecito disciplinare sarebbe stato commesso nel 2009, al momento della ricezione della notizia di reato: l’ampio dibattito in plenum evidenzia come l’organo di autogoverno abbia approfondito la questione concludendo per l’ultradecennalità dell’illecito.

7.4. Similmente, la difesa erariale precisava come l’omissione di atti d’ufficio costituisca reato istantaneo consumatosi nel momento della scadenza del termine per l’iscrizione, da individuarsi – seguendo un argomentare sistematico – allo scadere del sesto mese dalla ricezione della notizia di reato, risultando quest’ultimo il lasso di tempo ordinario per il compimento delle indagini ai sensi dell’art. 405 c.p.p. (testo anteriore alla riforma del 2022 – in ogni caso va rilevato come la giurisprudenza penale ammetta la possibilità di iscrivere tardivamente una notizia di reato, ferme restando le responsabilità disciplinari, v. Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2019, n. 4844).

8. Le argomentazioni della parte resistente non possono essere accolte, atteso che all’istantaneità del delitto non corrisponde quella dell’illecito disciplinare.

8.1. Invero, va rilevato come gli illeciti disciplinari per i quali veniva condannato il controinteressato (artt. 1 e 2, comma 1, lett. a) e g) d.lgs. 109 cit.) sanzionano una condotta non pienamente coincidente con quella prevista dall’art. 328 c.p.: infatti, non è punita solo la mera omissione (ossia, il non iscrivere la notizia di reato), bensí anche la violazione dei generali doveri del magistrato che « arrec [hi] ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti ». Ciò determina, nel caso in esame, come la mancata tempestiva iscrizione vada inserita nel piú ampio quadro di deviazione dai canoni dell’ordinario svolgimento delle funzioni giurisdizionali, sviluppandosi in un maggior lasso temporale (sul concorso dei due illeciti v. Cass. sez. un., 4 febbraio 2021, n. 2610).

8.2. Difatti, il controinteressato, non provvedendo immediatamente ad iscrivere i nominativi indicati dalla polizia giudiziaria, commetteva l’illecito disciplinare di cui al ridetto art. 2 d.lgs. 109 cit. (v. Cass., sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20936) che si protraeva sino al momento in cui (dicembre 2012), fuoriuscendo dal ruolo della magistratura per assumere la carica di assessore della giunta della Regione Siciliana, diveniva impossibilitato a procedervi tardivamente. Su quest’ultimo punto, appare opportuno richiamare la pronuncia delle sezioni unite della Cassazione che evidenzia come gli atti relativi alla notizia di reato fossero rimasti nella disponibilità del controinteressato sino al 2012, potendo egli, quindi, fino a quella data procedere all’iscrizione (v. motivazione, in particolare punti 4.2.1. e 4.6.1.): da tali argomenti si può inferire come l’illecito disciplinare sia durato oltre i sei mesi indicati dalla difesa erariale.

8.3. A corroborare quanto appena esposto, va rilevato come la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 109 cit. sia qualificata dai giudici disciplinari come illecito di evento, ossia la cui consumazione non si esaurisce con la condotta tipica, risultando necessario l’accadimento dell’evento lesivo (Cass, sez. un., 15 febbraio 2011, n. 3669) ovvero il conseguimento dell’indebito vantaggio (Cass., sez. un., 27 novembre 2013, n. 26548). Il secondo, nel caso all’odierno esame, veniva conseguito non allo scadere del termine per l’iscrizione, bensí in seguito: difatti, l’omessa tempestiva iscrizione, « riverbera [ndosi] sugli epiloghi procedimentali » (cosí, Cass, sez. un., 13 ottobre 2022, n. 30151), determinava la successiva prescrizione dell’ipotesi delittuosa evitando agli indiziati di essere sottoposti ad indagini (quest’ultimo è l’ indebito vantaggio ).

9. Pertanto, alla luce di quanto esposto, la condanna disciplinare riportata dal controinteressato deve reputarsi rientrare nel novero degli illeciti infradecennali menzionati dall’art. 37, comma 2, T.U.: per tale ragione, il Csm avrebbe dovuto motivare puntualmente sulla rilevanza della stessa, essendo una censura (che non costituisce la piú lieve sanzione disciplinare) di regola ostativa al conferimento dell’ufficio.

10. Conseguentemente, avendo il Csm deliberato la nomina di un magistrato non legittimato al posto, deve disporsi l’annullamento della delibera gravata, con restituzione degli atti all’organo di autogoverno affinché eserciti nuovamente il potere di conferimento dell’incarico.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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