TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-12-07, n. 202201273
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 07/12/2022
N. 01273/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2019, proposto da F S, rappresentato e difeso dagli avvocati S C e D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Bergamo di data 11 aprile 2019 (notificato il 19 aprile 2019), che ha negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 87, comma 4 bis c.p.a.;
Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2022 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino tunisino da tempo residente in Italia, impugna il provvedimento del Questore della Provincia di Bergamo indicato in epigrafe, che ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione.
Il diniego è motivato allegando, in fatto:
- che all’istante sono stati già rilasciati due precedenti permessi di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione;
- che all’istanza di rinnovo non sono stati allegati documenti comprovanti una qualsivoglia attività lavorativa pur minima svolta durante il periodo di precedente soggiorno, in grado di fornire al richiedente mezzi di sussistenza lecita;
- che a seguito di preavviso di rigetto l’interessato non ha integrato l’istanza con documentazione idonea a valutare positivamente la sua posizione;
- che da accertamenti eseguiti mediante banche dati INPS e A.E. da dicembre 2017 non risulta aver svolto attività lavorativa censibile e regolare né risulta aver reso dichiarazioni dei redditi da lavoro autonomo;
- che lo straniero non vanta sul territorio nazionale la presenza di familiari e non risulta aver mai esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
La conseguente determinazione negativa è stata assunta in applicazione degli articoli 4 e 26 del d.lgs. d.lgs. 25/07/1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che, ai fini del rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, richiedono il possesso di mezzi di sussistenza lecita idonei al sostentamento del cittadino extracomunitario e del suo nucleo familiare.
Il ricorrente, allegando di essere vittima e non responsabile della situazione di irregolarità lavorativa, essendo impiegato nel settore edile senza il versamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali, deduce l’illegittimità del provvedimento avversato formulando censure che possono essere sintetizzate come segue:
- difetto di istruttoria e motivazione;
- violazione dell’articolo 22 d.lgs. 286/1998, secondo il quale allo straniero va concesso un periodo