TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-08-07, n. 202301167
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 07/08/2023
N. 01167/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01552/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati M A, M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento -OMISSIS-” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata a mezzo racc. a.r. ricevuta il 28 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 45.517,46 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. -OMISSIS- notificata il 30 ottobre 2008 e inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per il periodo 2004/2005 ;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente, compresi:
- l'atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell'intimazione impugnata, e la cartella stessa, ossia la Cartella AGEA n. -OMISSIS-;
- il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell'intimazione di pagamento sopra descritta;
- l'“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 543 c.p.c.)” intestato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS- comunicato a mezzo notifica depositata in Comune e ritirata il 07.12.2021– codice indentificato del fascicolo: -OMISSIS- eseguito in conseguenza anche del mancato pagamento delle somme di cui all'Intimazione di pagamento descritta sopra sub 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Regionale Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.12.2021, -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, ha impugnato, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe e formulando anche istanza di sospensione cautelare, l’atto di Intimazione intestato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, con il quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 45.517,46 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. -OMISSIS- notificata il 30 ottobre 2008 e inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per il periodo 2004/2005.
Il ricorrente, in estrema sintesi, ha dedotto le seguenti censure: 1) illegittimità dell’atto di intimazione impugnato per intervenuta prescrizione, sia con riferimento alla Cartella di pagamento indicata nell’atto di intimazione, sia con riferimento ai prelievi latte asseritamente portati dalla medesima, per decorrenza del termine quadriennale ex art. 3, comma 1, del Reg. (CE) n.