TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-07-05, n. 201908865
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Testo completo
Pubblicato il 05/07/2019
N. 08865/2019 REG.PROV.COLL.
N. 14770/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14770 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
dott. -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Civitavecchia, 7;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia per la Coesione Territoriale, Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica e Sottosegretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 2014, comunicato via e-mail in data 1 settembre 2014, nella parte in cui ha confermato l'incarico del ricorrente quale componente del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, non per la durata di 4 anni, ma fino alla data di adozione del decreto di trasferimento delle funzioni relative alla politica di coesione, ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'art. 10 D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013;
- di ogni atto connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati ancorché non conosciuto;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 24 gennaio 2015:
- della nota del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2015, con la quale è stato comunicato al ricorrente che l'incarico conferitogli è da intendersi cessato a tutti gli effetti a far data dal 21 gennaio 2015;
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2014 recante "Riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430";
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2014 recante "Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed all'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125";
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2014 recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri che prevede l'introduzione dell'articolo 24- bis , concernente il Dipartimento per le politiche di coesione";
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2014 recante "Disciplina dei compiti e delle attività del Dipartimento per le politiche di coesione";
- di ogni atto connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;
per il risarcimento
di tutti i danni subiti e subendi da parte ricorrente, analizzati nelle singole componenti con i motivi aggiunti depositati il 26 febbraio 2015.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 1117/2015;
Visti tutti gli atti della causa e le memorie difensive;
Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il dott. -OMISSIS- premesso di essere soggetto di spiccata professionalità e dal curriculum vitae impeccabile e di ricoprire da anni l'incarico di componente del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici presso la Segreteria Generale della Programmazione Economica (Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica), istituito con L. 26 aprile 1982, n. 181 con compiti di istruttoria tecnico-economica dei piani e progetti di investimenti pubblici, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, ha impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 2014, nella parte in cui ha lo ha confermato nel predetto incarico, non per la durata di 4 anni, ma fino alla data di adozione del decreto di trasferimento delle funzioni relative alla politica di coesione, ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'art. 10 D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013.
Con motivi aggiunti depositati il 24 gennaio 2015 ha, poi, impugnato la nota del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2015, con la quale gli è stato comunicato che l'incarico conferitogli era da intendersi cessato a tutti gli effetti a far data dal 21 gennaio 2015, nonché tutti i presupposti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando, altresì, domanda risarcitoria.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si sono costituiti in giudizio con atto formale e, a seguire, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato memoria difensiva.
Con memoria notificata, da valere anche quali ulteriori motivi aggiunti, depositata il 26 febbraio 2015, il ricorrente ha specificato le singole componenti del danno asseritamente patito ed ha replicato alle difese dell’amministrazione.
L’amministrazione ha replicato con memoria.
Con ordinanza n. 1117 del 12 marzo 2015 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
In vista della trattazione del merito il ricorrente ha depositato memoria conclusiva e all’udienza pubblica del 19 giugno 2019, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Dopo aver effettuato una breve ricostruzione del quadro normativo, il ricorrente nel suo gravame sostiene che, in occasione dell’ultima conferma del suo incarico quale componente del Nucleo di valutazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe dato una personale quanto distorta interpretazione della normativa vigente e, segnatamente, dell'art. 10, comma 9, del D.L. 101/2013, nel testo risultante a seguito della conversione ad opera della L. 125/2013, stabilendo quale durata dell'incarico in questione non un periodo di quattro anni, come espressamente previsto dalla normativa di riferimento (art. 3, comma 6, L. n. 878/1986; art. 7, comma 2 DPR n. 38/1998; art. 10, comma 9 D.L. n. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013), ma una durata diversa, limitata fino alla data di adozione del decreto di trasferimento delle funzioni relative alla politica di coesione, ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale.
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, L. n. 878/1986. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, DPR n. 38/1998. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 9, D.L. n. 101/2013, convertito con Legge n. 125/2013. Violazione e falsa applicazione dell'all'art 3, comma 5, D. Lgs. n. 430/1997. Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 293/1994, convertito con L. n. 444/1994. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento di atti e fatti, sviamento, manifesta ingiustizia. Violazione del principio di tipicità e di quello di legalità. Sviamento.
Con tale motivo il ricorrente osserva che l'art. 3, comma 6, L. 17 dicembre 1986, n. 878 (recante "Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica"), successivamente confermato dall'art. 7, comma 2, d.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, dispone che l'incarico di membro del Nucleo di valutazione è conferito per un quadriennio.
L'art. 10 del D.L. 101/2013, dopo aver previsto l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale (comma 1), ha disposto al comma 9 che: " Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ”.
In sede di conversione (L. 30 ottobre 2013, n. 125), è stata aggiunta, nella parte finale dell'art. 10, comma 9, il seguente inciso: " I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi".
Da ciò risulterebbe evidente la volontà del legislatore di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, mantenendo invariata la durata dell'incarico dei componenti del Nucleo di valutazione "sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi ", che, secondo il ricorrente, significherebbe fino al termine dei 4 anni decorrenti dalla data di nomina o di conferma/rinnovo.
Quindi il decreto adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sarebbe contra legem .
L'errore in cui sarebbe incorsa l'amministrazione resistente consisterebbe nel non aver