TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-11-22, n. 202403247

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-11-22, n. 202403247
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202403247
Data del deposito : 22 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2024

N. 03247/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00564/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 564 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Nuova Casa di Cura D'Anna di Piassistenza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

l’Assessorato regionale della Salute, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile 182, è per legge domiciliato;
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



nei confronti

della Casa di Cura Valsalva S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



per l'annullamento:

quanto al ricorso introduttivo

- nei limiti del proprio interesse, del decreto dell’Assessorato Regionale della Salute numero 24 del 21 gennaio 2022, pubblicato sulla GURS del 4 febbraio 2022, Parte I, n. 6, avente ad oggetto “Aggregati di spesa per l’assistenza ospedaliera da privato – anno 2021”;

- del Decreto dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana – Dipartimento per la Pianificazione Strategica n. 24/2022 del 21.01.2022 e dello schema di contratto allegato, nella parte in cui prevede che l’ammontare del budget 2021 è determinato partendo dal budget assegnato nel 2020, che per la Casa di Cura odierna ricorrente è del tutto inadeguato rispetto alle potenzialità ed ai posti letto della struttura, oltre che in percentuale inferiore rispetto a quello assegnato ad altre strutture;

- dello schema di contratto di cui all’Allegato “A” al D.A. n. 24/2022, nella parte in cui ha previsto che “art. 9: Con la sottoscrizione del presente contratto, la Casa di Cura … accetta espressamente completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa 2021, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto tali atti determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti, con la sottoscrizione del presente contratto, la suddetta Casa di Cura rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili avverso gli stessi”;

- dello schema di contratto di cui all’Allegato “A” al D.A. n. 24/2022, nella parte in cui ha previsto che “art. 10: Con la sottoscrizione del presente contratto, lo specialista e/o la struttura specialistica privata ______ accetta espressamente completamente e incondizionatamente che, in caso di mancata emissione delle note di credito entro i termini stabiliti all’art. 5 “Modalità di fatturazione e pagamento”, l’Azienda procederà alla sospensione dell’accreditamento nei confronti degli erogatori privati accreditati inadempienti”;

- della istruttoria e del provvedimento di assegnazione del budget 2021, non conosciuti dall’odierna ricorrente;

- della nota prot. n. A.I. 3/28366 del 30.03.2017 dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica – Area Interdipartimentale 3 – Affari Giuridici, avente ad oggetto “Direttiva in materia di accordi contrattuali con gli erogatori privati – clausola di salvaguardia” ed allegati;

- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque, presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

del contratto sottoscritto, nelle more, con l’ASP di Palermo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2024 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, s.r.l. operante nel settore socio sanitario, domanda l’annullamento:

- nei limiti del proprio interesse, del decreto dell’Assessorato Regionale della Salute numero 24 del 21 gennaio 2022, pubblicato sulla GURS del 4 febbraio 2022, Parte I, n. 6, avente ad oggetto “Aggregati di spesa per l’assistenza ospedaliera da privato – anno 2021”;

- del Decreto dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana – Dipartimento per la Pianificazione Strategica n. 24/2022 del 21.01.2022 e dello schema di contratto allegato, nella parte in cui prevede che l’ammontare del budget 2021 è determinato partendo dal budget assegnato nel 2020, che per la Casa di Cura odierna ricorrente è del tutto inadeguato rispetto alle potenzialità ed ai posti letto della struttura, oltre che in percentuale inferiore rispetto a quello assegnato ad altre strutture;

- dello schema di contratto di cui all’Allegato “A” al D.A. n. 24/2022, nella parte in cui ha previsto che “art. 9: Con la sottoscrizione del presente contratto, la Casa di Cura … accetta espressamente completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa 2021, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto tali atti determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti, con la sottoscrizione del presente contratto, la suddetta Casa di Cura rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili avverso gli stessi”;

- dello schema di contratto di cui all’Allegato “A” al D.A. n. 24/2022, nella parte in cui ha previsto che “art. 10: Con la sottoscrizione del presente contratto, lo specialista e/o la struttura specialistica privata ______ accetta espressamente completamente e incondizionatamente che, in caso di mancata emissione delle note di credito entro i termini stabiliti all’art. 5 “Modalità di fatturazione e pagamento”, l’Azienda procederà alla sospensione dell’accreditamento nei confronti degli erogatori privati accreditati inadempienti”;

- della istruttoria e del provvedimento di assegnazione del budget 2021, non conosciuti dall’odierna ricorrente;

- della nota prot. n. A.I. 3/28366 del 30.03.2017 dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica – Area Interdipartimentale 3 – Affari Giuridici, avente ad oggetto “Direttiva in materia di accordi contrattuali con gli erogatori privati – clausola di salvaguardia” ed allegati;

- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque, presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente.

Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:

a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 ss. del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. – violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 6 della l.r. n. 2 del 26 marzo 2002 – violazione e falsa applicazione dei principi in materia di regolamentazione dei rapporti con le istituzioni sanitarie accreditate – violazione e falsa applicazione del principio di negoziabilità di cui all’art. 25 della l.r.

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